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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.07.2002 16.2002.25

3 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,411 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00025

Lugano 03 luglio 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 aprile 2002 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________)

    contro  

la sentenza 21 marzo 2002 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 febbraio 2002 dal

__________ (rappr. da__________ __________)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 11 febbraio 2002 il __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato, notificatogli per l'incasso di fr. 656.20 oltre interessi, corrispondenti all'imposta comunale 1994;

                                          che a sostegno della stessa l’istante ha prodotto la notifica di tassazione/decisione su reclamo 20 giugno 1994 relativa all'imposta cantonale 1993/94 –passata in giudicato– e la bolletta 31 ottobre 1994 per il calcolo e l’incasso del conguaglio dell'imposta comunale per il periodo 1°gennaio–28 febbraio 1994 con l’attestazione della sua mancata impugnazione da parte del contribuente, oltre a due successivi richiami;

                                          che il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo anzitutto la prescrizione del credito fiscale, affermando che lo stesso non può costituire un suo debito personale perché sorto con la notifica di tassazione 29 ottobre 1993, ossia mentre egli era al beneficio di una moratoria concordataria (concessagli il 2 luglio 1993 per la durata di sei mesi) e, da ultimo, contestando la legittimità della pretesa per aver egli trasferito il domicilio in altro Comune dal 1° marzo 1994;

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione agli atti, ha accolto l'istanza, in particolare non ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto poiché il relativo termine è stato interrotto dalla notifica della decisione 29 novembre 1996 dell'Ufficio esazione e condoni;

                                          che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 aprile 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;

                                          che il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, per non aver accertato l'intervenuta prescrizione del credito fiscale e per non aver ritenuto l'istanza improponibile nei suoi confronti a dipendenza della notifica della tassazione durante il beneficio della moratoria concordataria; da ultimo contesta il diritto dell'ente pubblico di incassare imposte relative al periodo successivo al 1° marzo 1994, ossia dopo il cambiamento di domicilio;

                                          che al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;

                                          che preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso, ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (Staehelin, in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, art. 84, N. 50);

                                          che a fronte di un valido titolo esecutivo, qual'è la documentazione prodotta dall'istante per il pagamento dell'imposta comunale 1994 (in particolare la bolletta 31 ottobre 1994) con riferimento agli art. 28 LALEF e 222 vLT (applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 324 cpv. 2 LT), il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);

                                          che in virtù dell’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato, mentre per la sospensione e l’interruzione della prescrizione tornano applicabili i principi sanciti dall’art. 158 cpv. 2 e 3 vLT al quale rinvia l’art. 231 cpv. 2 vLT;

                                          che per decisione di tassazione bisogna intendere l’atto con il quale l’autorità fiscale effettua il calcolo dell’imposta a carico del contribuente, manifestando altresì l’intenzione di procedere all’incasso;

                                          che nel caso di specie per la decorrenza del termine di prescrizione determinante è la notifica della bolletta 31 ottobre 1994 dalla quale emergono i dati necessari per il calcolo e la verifica dell’imposta dovuta (imposta cantonale, moltiplicatore, imposta immobiliare), oltre al termine di pagamento e ai rimedi di diritto per un’eventuale contestazione, così che il termine quinquennale –iniziando a decorrere con il passaggio in giudicato della decisione in esame– dev'essere situato al più presto trenta giorni dopo la data di spedizione indicata (RDAT I/ 2000, N. 9t, consid. 7.3);

                                          che per quanto invece concerne la notifica di tassazione 29 ottobre 1993 richiamata dal ricorrente, la stessa (peraltro relativa all'Imposta cantonale) non può certo essere considerata, essendo stata impugnata dal contribuente e sostituita dalla decisione su reclamo 20 giugno 1994 (l'esito della vertenza sarebbe identico anche qualora si considerasse determinante questa data per la decorrenza del termine di prescrizione);

                                          che a norma dell’art. 158 cpv. 2 vLT costituiscono atti interruttivi della prescrizione gli atti ufficiali intesi all’accertamento o all’esazione del credito fiscale comunicati al contribuente, così come ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente medesimo;

                                          che dottrina e giurisprudenza assimilano a un atto interruttivo della prescrizione ogni mezzo di cui si avvale il creditore per ottenere l’ossequio della pretesa senza riguardo alla forma (CCC 21 ottobre 1992 in re G./ Comune di L.; DTF 93 I 673, 101 Ia 21, 107 Ib 203; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1990, pag. 99; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, § 11, pag. 245 segg.);

                                          che in quest'ottica la decisione 29 novembre 1996 dell'Ufficio esazione e condoni con la quale ha parzialmente accolto la domanda di condono del convenuto con riferimento all'imposta comunale 1994, manifestando in modo univoco la volontà dello Stato di non voler rinunciare al proprio credito, eccezion fatta per gli interessi di ritardo e le spese (art. 158 cpv. 2 vLT), configura atto interruttivo della prescrizione;

                                          che l'interruzione della prescrizione comporta la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione di uguale durata (art. 158 cpv. 3 in fine vLT);

                                          che pertanto, al momento della notifica del PE oggetto della presente procedura esecutiva –il 22 marzo 2001– il credito relativo all'imposta comunale 1994 non era ancora prescritto, onde la correttezza della decisione impugnata;

                                          che a prescindere dalla sua proponibilità nell'ambito della presente procedura di rigetto dell'opposizione, la contestazione sulla legittimità della richiesta di pagamento dell'imposta comunale per il periodo successivo al 1° marzo 1994, data di trasferimento del domicilio del convenuto, è destituita di fondamento, già perché risulta chiaramente dalla bolletta d'imposta 31 ottobre 1994 che l'istante ha debitamente tenuto conto della circostanza segnalata dal ricorrente, limitando il periodo d'imposizione;

                                          che, inoltre, il beneficio della moratoria concordataria non concerne il credito in esame dal momento che l'imposta comunale in discussione è divenuta esigibile il 31 novembre 1994 (data di passaggio in giudicato della relativa decisione), ovvero dopo la fine della moratoria concordataria, concessa dal 2 luglio 1993 per la durata di 6 mesi (quindi sino al 2 gennaio 1994) e dopo la conclusione della procedura di concordato: da qui l'inapplicabilità dell'art. 310 LEF invocato dal ricorrente;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del giudice di pace, dev'essere respinto;

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante non vengono assegnate ripetibili, non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

dichiara:                1.      Il ricorso per cassazione 2 aprile 2002 __________ è respinto.

                                2.      La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                           – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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