Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.2002 16.2002.18

21 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,714 mots·~9 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2002.00018

Lugano 21 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 2002 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 26 febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 luglio 2001 da

__________ patr. dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'395.- oltre accessori, domanda

accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1.Il 1° febbraio 1996 __________ ha sottoscritto con la ditta __________ -ora __________ - un contratto a tenore del quale __________ forniva alla prima mobilio vario destinato al __________ di __________ da lei gestito (doc. A). Circa le modalità di pagamento del prezzo fissato in fr. 10'900.-, le parti si sono accordate nel senso che l'acquirente si sarebbe rifornita dell'intero fabbisogno di caffè, tè e zucchero presso la __________ riferito al __________, per un importo totale di kg. 1200 di caffè maggiorati di fr. 5.- per chilogrammo, e ciò sino a concorrenza di fr. 6'000.-, ritenuto che il saldo di fr. 4'900.- le sarebbe allora stato condonato. Al contrario, in caso di rottura anticipata del contratto, oltre al pagamento di questo importo, __________ si è impegnata a rifondere alla ditta __________ fr. 5.- per ogni kg di caffè non acquistato (doc. A, punto 4). Dopo un periodo di gestione propria, dal 1° ottobre 2000 __________ ha ceduto la gerenza dell’esercizio pubblico a terze persone che non si sono rifornite presso l'istante per le derrate in questione. Ciò che neppure ha fatto __________ dopo aver ripreso la gestione dello stesso esercizio pubblico nel mese di febbraio 2001.

                                   2.   Con istanza 11 luglio 2001 __________, ritenendo adempiuti i presupposti della clausola 4 del contratto, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento dell'importo di fr. 7'395.-, composto di fr. 4'900.- e di fr. 2'495.- pari a fr. 5.- per 499 kg di caffè mancanti all'acquisto sul quantitativo contrattuale di 1200 kg. La convenuta, non contestando l'avvenuto acquisto di merce presso terzi sia da parte dei gerenti subentrati in ottobre 2000, sia da parte sua successivamente, si è nondimeno opposta alla pretesa avversaria, dichiarando la propria disponibilità a riprendere le ordinazioni di merce presso l'istante in virtù del contratto. In merito alla temporanea cessione dell'esercizio pubblico a terzi, rileva di averne informato l'istante e di averle indicato di contattare direttamente i nuovi gerenti per la continuazione del contratto, cosa che però non avvenne. Da ultimo ha postulato la liquidazione del contratto con il pagamento a saldo da parte sua di fr. 750.-, ovvero sulla base di un'offerta formulata a suo tempo dall'istante medesima (doc. 1).

                                   3.   Con il querelato giudizio il segretario assessore, qualificando il contratto concluso tra le parti quale contratto di durata con possibilità di disdetta immediata per motivi gravi, ha individuato un simile motivo nel fatto per la convenuta di aver violato l'obbligo di esclusiva assunto, non garantendo la continuazione delle ordinazioni di merce presso l'istante durante il periodo in cui la gestione dell'esercizio pubblico è stata affidata a terze persone, e neppure successivamente quando la stessa ha ripreso la gerenza del bar. A mente del primo giudice tali violazioni hanno legittimato l'istante a disdire il contratto con effetto all'11 luglio 2001 (data di inoltro della presente causa): da qui l'integrale accoglimento dell'istanza. In merito alla proposta di liquidazione del contenzioso sorto tra le parti con il versamento di fr. 750.- da parte della convenuta, il primo giudice non l'ha considerata, non essendo stata accettata a tempo debito.

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver dedotto dalla mancata cessione del contratto ai terzi che si sono occupati della gestione del bar, una causa grave tale da legittimare la disdetta del contratto di durata che vincolava le parti. Contestata è inoltre la considerazione di aver attribuito all’inoltro dell’istanza il valore di una disdetta del contratto, e ciò nonostante la ditta __________ non abbia mai sostenuto di aver proceduto in tal senso. Da ultimo la ricorrente censura l'applicazione del diritto materiale poiché il primo giudice non ha ritenuto necessaria da parte dell'istante la fissazione di un termine alla controparte per l’adempimento del contratto (art. 102 segg. CO) in difetto della quale lo stesso sarebbe tuttora in vigore tra le parti.

                                         Con osservazioni 29 aprile 2002 la controparte chiede la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

                                   6.   I fatti sono pacifici, fatta eccezione -in questa sede- per il mancato acquisto di caffè, zucchero e tè presso l'istante quando la ricorrente ha ripreso in proprio la gerenza del bar. Sennonché si tratta di un fatto nuovo e come tale inammissibile in virtù dell'art. 321 CPC: già chiaramente allegato dall'istante in sede di discussione 15 ottobre 2001, esso non è stato oggetto di nessun commento della controparte, quindi nemmeno di contestazione, dovendosi così concludere all'ammissione del fatto in virtù del principio generale di cui all'art. 170 cpv. 2 CPC e di conseguenza all'inammissibilità di qualsiasi esigenza probatoria (art. 184 cpv. 2 CPC).

                                   7.   Con queste premesse, e contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non può certo essere considerata arbitraria la conclusione del segretario assessore secondo cui l'agire della convenuta, in particolare per aver ceduto a terzi la gerenza del bar senza preoccuparsi dell’impegno sottoscritto, una violazione dell'obbligo di esclusiva da lei assunto. Violazione che la parte istante ha peraltro tempestivamente notificato alla convenuta con scritto 3 ottobre 2000 ove si fa riferimento alla "rottura contratto di mutuo" (doc. F). A questo proposito, al di là di ogni considerazione sull'obbligo di trasferire a terzi subentranti nella conduzione dell'esercizio pubblico l'impegno di rifornimento pattuito, sta inequivocabilmente la circostanza che la parte mutuata (ossia la ricorrente) ha effettivamente interrotto la comanda delle derrate pattuite, privando quindi la creditrice del mutuo di ricuperare come previsto l'importo messo a disposizione di controparte. Ciò che basta, mancando elementi di fatto che permettano di considerare diversamente l'accaduto, perché l'istante potesse considerare già allora rotto anticipatamente il contratto (doc. A, punto 4). Se, dalla mancata assunzione degli impegni contrattuali da parte dei cessionari dell'esercizio pubblico l'istante non ha ritenuto di trarre immediatamente le conclusioni previste, avrebbe potuto farlo in un secondo tempo, verificata la volontà della ricorrente, dopo la ripresa dell'attività commerciale in proprio, di rifornirsi altrove in chiaro contrasto con l'impegno contrattuale in esame. È pertanto irrilevante che il primo giudice -a ragione o a torto- abbia ritenuto l'inoltro della causa come una disdetta tacita del contratto da parte dell'istante, considerato che l'annullamento di una decisione si giustifica solo se è arbitraria nel suo risultato e non nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a).

                                   8.   La ricorrente muove nei confronti della sentenza pretorile il rimprovero principale dell'errata applicazione di diritto sostanziale, sostenendo che l'istante (peraltro pronta ad eseguire fedelmente il contratto), constatata la mora di controparte, avrebbe dovuto procedere nel solco dell'art. 107 CO, fissandole un congruo termine per l'adempimento e solo allora, in caso di inadempienza, avrebbe potuto recedere dal contratto, rispettivamente chiedere ciò che le spettava. La censura non è ammissibile: infatti, preso atto della messa in mora 3 ottobre 2000 della ricorrente (art. 102 CO), l'invocato art. 107 CO non è manifestamente applicabile poiché la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 108 CO. In concreto infatti, è l'atteggiamento della convenuta ad apparire determinante, rendendo in buona fede inutile l'interpellazione della controparte in vista di un adempimento tardivo: __________ (che solo confusamente allude a separati accordi con uno dei titolari della ditta __________) ha infatti coscientemente deciso di rifornirsi presso un'altra ditta a dispetto degli impegni presi a suo tempo, comportamento che -in buona fede- è parificabile a una dichiarazione di non voler procedere alla propria prestazione contrattuale, ovvero alla situazione per cui la fissazione di un termine per l'adempimento tardivo non avrebbe avuto successo (Wiegand, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 108 CO, N. 2; DTF 116 II 440 - 441). Ciò che senz'altro permette alla creditrice di postulare in causa l'applicazione dell'art. 97 CO, riguardante l'inadempimento parziale o totale del contratto.

                                   9.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, con il quale la ricorrente si è limitata a proporre una diversa e nuova interpretazione del contratto e del comportamento delle parti, senza con ciò dimostrare che la conclusione del primo giudice sarebbe insostenibile, deve essere respinto.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 11 marzo 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    360.-b) spese                                                                 fr.      40.--

                                         Totale                                                                      fr.    400.-già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

16.2002.18 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.06.2002 16.2002.18 — Swissrulings