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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.06.2002 16.2001.99

5 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,931 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2001.00099

Lugano 5 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 dicembre 2001 presentato nella forma dell'appello da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 3 dicembre 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro, promossa con istanza 26 luglio 2001 da

__________ rappr. da __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'372.25 oltre accessori a saldo delle sue pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,

ritenuto che a seguito del decesso di __________, avvenuto il 27 gennaio 2002, la procedura è stata sospesa giusta l’art. 104 CPC (cfr. ordinanza 21 marzo 2002);

preso atto che entro il termine di cui agli art. 567 segg. CC le eredi del __________, ovvero la moglie __________ e le figlie __________ e __________ (cfr. atto notorio 21

marzo 2002 allestito dal Delegato notarile del Consolato generale d'Italia a Lugano), hanno accettato la successione, manifestando così di voler subentrare nella lite,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      __________ è stato assunto alle dipendenze del __________ di __________, gestito da __________, in qualità di capo cucina dal 1° febbraio 2001 (doc. B). Con scritto 24 aprile 2001 il datore di lavoro gli ha notificato la disdetta del contratto per il successivo 31 maggio (doc. C), mentre a far tempo dal 4 maggio è stato assente dal lavoro a dipendenza di uno stato invalidante che ne ha causato un'inabilità lavorativa del 100% (doc. D).

                                2.      Ritenuto concluso il contratto per il 30 giugno 2001 a causa della malattia (art. 336c cpv. 2 CO), __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 6'372.25 oltre accessori, corrispondenti alle vacanze (11,65 giorni), ai giorni di riposo (8,78) e ai giorni di festa (2,5) di cui sostiene di non aver potuto beneficiare durante il rapporto di lavoro, nonché all'importo di fr. 1'700.- indebitamente trattenuto sul salario del mese di maggio 2001 (doc. E). Il convenuto si è opposto all'istanza contestando le rivendicazioni dell'istante al quale rimprovera di non essersi più ripresentato sul posto di lavoro dopo il periodo di malattia, ovvero dopo 30 giorni dall'inizio della stessa (4 maggio 2001) e di aver quindi potuto godere di tempo libero in misura sufficiente da quella data fino alla fine di giugno. In tal senso egli sostiene di aver concordato con il lavoratore la compensazione dei giorni di vacanza e riposo rivendicati, con la sua assenza dal posto di lavoro. Per quanto attiene alla trattenuta di fr. 1'700.- si tratterebbe del carico all’istante di una parte dei danni cagionati al datore di lavoro per la ricerca di un sostituto, carico che il convenuto ritiene dovuto al comportamento dell'istante sul posto di lavoro che ha portato alla rescissione del contratto e che l'istante, a sua volta, ha contestato.

                                3.      Con il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente la validità della disdetta 24 aprile 2001 per il termine protratto del 30 giugno 2001, a seguito della malattia dell'istante, ha integralmente accolto le pretese di quest'ultimo. In merito alla richiesta di pagamento delle vacanze, dei giorni di riposo e festivi non goduti, il primo giudice non ha ritenuto valido il ventilato accordo secondo il quale queste rivendicazioni avrebbero dovuto essere compensate con l'assenza dal posto di lavoro dopo il 3 maggio 2001, detta assenza essendo dovuta a malattia. A proposito della durata della malattia, il primo giudice ha escluso un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze del lavoratore poiché la sua assenza, dal 4 maggio al 30 giugno 2001, è stata di durata inferiore ai due mesi, periodo a far tempo dal quale sono dati i presupposti per una riduzione delle vacanze ai sensi dell’art. 329b CO. Il pretore ha pure riconosciuto al lavoratore il diritto alla restituzione dell'importo di fr. 1'700.-, non avendo individuato nessun motivo a fondamento del diritto vantato dal convenuto.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame (trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 20 dicembre 2001 della seconda Camera civile del Tribunale l'appello), __________ insorge contro il predetto giudizio. Il ricorrente contesta ogni diritto della controparte al compenso di giorni di vacanza e di libero, in subordine rimprovera al primo giudice di aver erroneamente quantificato il diritto alle vacanze del lavoratore, proponendo un proprio conteggio che fissa il credito di quegli in complessivi fr. 4'481.45 al netto, invece di fr. 4'672.28. In merito all'importo di fr. 1'700.- il ricorrente rimprovera al pretore di non avere ritenuto provato, in particolare sulla base del teste __________, il danno cagionato dall'istante in relazione all'eccedenza di beni acquistati che sono poi finiti nei rifiuti.

                                          Con scritto 3 gennaio 2002 controparte postula la reiezione del ricorso.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   6.   Per quanto attiene al diritto del lavoratore alla remunerazione dei giorni di vacanza e di riposo maturati durante il periodo di lavoro, la legge prevede che, finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro ma devono essere effettivamente godute (art. 329d cpv. 2 CO; Rehbinder in Comm. di Berna, n. 14 ad art. 329d CO). In questo senso, il ventilato accordo secondo il quale l'istante avrebbe acconsentito a compensare questi giorni con la sua assenza dal posto di lavoro a far tempo dal 4 al 31 maggio 2001 (cfr. IF di __________, ad 6) sarebbe sicuramente compatibile con la menzionata norma, sennonché l'assenza in questione era dovuta a malattia. In simile evenienza, come correttamente concluso dal primo giudice, non può entrare in linea di conto la compensazione con vacanze e giorni di riposo di spettanza del lavoratore, non essendovi nessuna possibile analogia fra l'assenza dal posto di lavoro per vacanze con l'assenza dovuta a malattia (Rehbinder, op. cit., n. 7 ad art. 329 CO, n. 1 e 5 ad art. 329a). Ne discende che i giorni di vacanza e di riposo maturati dall'istante durante il rapporto di lavoro, devono essere compensati in denaro (Rehbinder, op. cit., n. 16 ad art. 329d CO; Streiff/ von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 2 ad art. 329 CO).

                                         D'altra parte, ai sensi dell'art. 329b cpv. 1 CO se, nel corso di un anno di lavoro, il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro; se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale, esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze (cpv. 2). La giurisprudenza ha interpretato questa norma nel senso che, in caso di assenza dovuta a colpa del dipendente, la riduzione delle ferie subentra dopo il primo mese, mentre nel caso di assenza non dovuta a sua colpa la riduzione avverrà soltanto dopo il secondo mese (Rehbinder, op. cit., n. 2 ad art. 329b CO; Streiff/ von Känel, op. cit., n. 2 ad art. 329b CO). In caso di assenza del lavoratore per malattia, la riduzione delle vacanze nella misura di un dodicesimo si attua quindi dopo un'assenza di complessivi due mesi e per ogni ulteriore mese iniziato (Rehbinder, op. cit., n. 2 ad art. 329b CO). Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice ha correttamente applicato il diritto sostanziale, escludendo la riduzione del diritto alle vacanze dell'istante poiché la sua assenza (dal 4 maggio al 30 giugno) non ha complessivamente superato i due mesi. Infatti, i 25 giorni conteggiati dal pretore si riferiscono unicamente al periodo successivo al primo mese di malattia (Schonfrist). Su questo punto il ricorso, manifestamente infondato, deve pertanto essere respinto.

                                   7.   Altrettanto infondato è l’addebito mosso al primo giudice di non aver ritenuto giustificata la trattenuta di fr. 1'700.- effettuata sullo  stipendio maturato nel mese di maggio 2001. Infatti, un’eventuale pretesa risarcitoria nei confronti del lavoratore avrebbe dovuto fondarsi sull’art. 321e cpv. 1 CO secondo il quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. Detta responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/ von Kaenel, op.cit., n. 4 ad art. 321e CO).

                                         In concreto, non va anzitutto dimenticato che il convenuto, davanti al primo giudice, ha giustificato la trattenuta unicamente quale partecipazione del dipendente alle spese pubblicitarie sostenute per la ricerca di un suo sostituto (cfr. riassunto scritto pag. 3 in fine, ribadito a pag. 5 delle conclusioni), mentre in questa sede parla di danni patiti in seguito alla forzata eliminazione dei generi alimentari acquistati in eccesso dal signor __________, per di più mai conservati (ricorso, punto 11). Ciò che ha almeno due conseguenze: una di natura processuale, per cui l’attuale diversa motivazione è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e una di merito. Anzitutto il convenuto -dei fatti così come addotti in prima sede- non ha fornito nessuna prova né sull'ammontare del danno che pretende di aver subito, poiché manifestamente non bastano al proposito le generiche indicazioni ricavabili dal plico doc. 1 dove nemmeno è possibile rintracciare l'importo controverso, né -soprattutto- sul nesso causale adeguato tra il pregiudizio lamentato (connesso con gli annunci pubblicitari) e il comportamento dell'istante, nesso che il datore di lavoro non ha nemmeno mai adeguatamente allegato. Di nessun conforto è pertanto la deposizione __________ che si è pronunciato su questioni irrilevanti ai fini della vertenza, in particolare a dipendenza dell'inammissibilità dei nuovi fatti sui quali il convenuto costruisce il proprio credito. Così stando le cose, la conclusione del primo giudice non può certo essere considerata arbitraria.

                                8.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove o errata applicazione del diritto da parte del pretore, dev'essere respinto. Le succinte osservazioni al ricorso non bastano per giustificare il riconoscimento di qualsiasi indennità alla parte istante.                                 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 17 dicembre 2001 di __________ è respinto.

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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