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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.04.2002 16.2001.89

22 avril 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,733 mots·~14 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2001.00089

Lugano 22 aprile 2002/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 novembre 2001 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)

    contro  

la sentenza 26 ottobre 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti, promossa con istanza 23 maggio 2001 da

__________ __________ __________ __________ (tutte patr. dallo studio legale __________)

con la quale le istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con sentenza 22 luglio 1992 (doc. B), confermata il 26 novembre 1993 dall'Oberlandesgericht __________, il Landgericht __________ ha condannato __________, unitamente alla società __________ di cui il primo era amministratore, a pagare a __________, __________, __________ e __________ l'importo di DM 140.000.– oltre interessi. Con successivo decreto 24 febbraio 2000 il Landgericht __________ ha fissato e posto a carico dei convenuti le spese processuali relative alla seconda istanza in ragione di DM 5.612.– oltre interessi del 4% dal 9 febbraio 2000. Per il recupero di questo importo, valutato in fr. 7'000.–, le creditrici hanno chiesto e ottenuto il sequestro delle quote di PPP __________ e __________ del fondo base n. __________ di __________, appartenenti a __________; in ossequio all'art. 279 cpv. 1 LEF, ossia a convalida del sequestro, il provvedimento è stato seguito dalla notifica di un precetto esecutivo per lo stesso importo cui l'escusso ha interposto opposizione.

                                2.      Con istanza 23 maggio 2001 __________, __________, __________ e __________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto definitivo dell’opposizione, indicando come titolo esecutivo il decreto 24 febbraio 2000 del Landgericht di __________ (doc. E). Opponendosi all’istanza, l'escusso ha contestato anzitutto la competenza territoriale della Pretura di Locarno, nonché la regolarità della sua citazione al contraddittorio. Nel merito ha eccepito sia carenza di identità tra le creditrici indicate nel titolo e __________, sia la mancanza di carattere esecutivo della decisione tedesca su cui è fondata l'istanza. In particolare ha proposto tutta una serie di argomenti attinenti al diritto applicabile e ai presupposti di esecutività della sentenza straniera di cui si dirà nel seguito.

                                3.      Con il querelato giudizio il pretore, accertata preliminarmente la sua competenza territoriale in virtù dell'art. 52 LEF, ha accolto l’istanza. Respinte le eccezioni relative all'identità tra il creditore indicato nel titolo esecutivo e le procedenti, nonché quella concernente la regolarità della citazione al contraddittorio dell'escusso, ha poi affrontato le questioni attinenti il riconoscimento della sentenza estera, decidendo così come esposto dettagliatamente nel seguito, esaminando le censure ricorsuali di __________.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 novembre 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, ritenendo applicabile alla fattispecie la Convenzione di Lugano (CL) e non la LDIP, così come imporrebbe il suo domicilio in uno Stato non contraente; normativa questa che avrebbe comportato la reiezione dell’istanza di rigetto. Di ogni altra censura si dirà nei punti seguenti.

                                          Con osservazioni 14 dicembre 2001 le istanti postulano la reiezione del ricorso.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                6.      Il primo dei quattro motivi di cassazione proposti dal ricorrente concerne l'applicabilità alla fattispecie della CL. Al proposito vale la pena di ricordare il principio secondo cui il titolo III della Convenzione (Del riconoscimento e dell'esecuzione) prende in considerazione la relazione internazionale (l'internazionalità) esistente fra lo Stato in cui una decisione è oggetto di riconoscimento e lo Stato che la stessa ha emanato, dove –a prescindere dalla denominazione usata– deve intendersi come tale qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, ivi compresa la determinazione delle spese giudiziali (art. 25 CL). Per l'applicabilità della Convenzione in questo ambito giurisdizionale il domicilio delle parti non è pertanto determinante (Kropholler., Europäisches Zivilprozessrecht, ed. 6, art. 25 CL, N. 4; Broggini, La Convenzione di Lugano, in CFPG n. 9, pag. 19; Patocchi, Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere secondo la CL, in CFPG cit., N. 15).

                                          All'interno del regime convenzionale, per quanto riguarda specificatamente l'esecuzione di sentenze estere è previsto il foro esclusivo dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione (art. 16 n. 5 CL), atteso che l'art. 3 CL non esclude che l'esecuzione preceduta da sequestro venga promossa –in conformità con l'art. 52 LEF– nel luogo in cui si trova l'oggetto sequestrato (DTF 120 III 93–94; SJ 1995, 204; Schmid, in Comm. di Basilea, vol. 1, art. 52 LEF, N. 13). Con particolare riferimento al caso concreto, ossia trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, l'art. 16 n. 5 CL trova applicazione e ciò indipendentemente dal domicilio delle parti, in particolare del convenuto, che pertanto può trovarsi anche in uno Stato non contraente (Messaggio sulla CL, in FF 1990, vol. II, pag. 237; ZR 1998, N. 14, lett. d; Staehelin in Comm. di Basilea, art. 84 LEF, N. 23). Risultato identico si otterrebbe applicando l'art. 32 n. 2 CL attinente alla procedura di exequatur (in concreto non richiesta, né adottata) dove, se la parte escussa non è domiciliata in uno Stato contraente, la competenza è comunque determinata dal luogo dell'esecuzione.

                                          Se ne deduce che, contrariamente alla tesi del ricorrente, esaminando pregiudizialmente la questione del riconoscimento della sentenza estera prodotta come titolo del rigetto definitivo, si applica la Convenzione di Lugano poiché –in conformità con l'art. 26 cpv. 1 CL sia la Germania, sia la Svizzera hanno sottoscritto quel trattato, entrato in vigore nel Paese estero il 1° marzo 1995 e in Svizzera il 1° gennaio 1992.

                                7.      Nell'ambito dello stesso motivo di cassazione, il ricorrente eccepisce che comunque le disposizioni convenzionali non si attagliano al caso concreto poiché l'art. 54 CL prevede l'applicabilità solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore (ricorso, pag. 4), mentre l'azione principale è stata proposta in Germania il 22 luglio 1992. Orbene, prescindendo dal fatto che la data indicata non è quella della petizione ma della sentenza tedesca di primo grado, alla fattispecie dev'essere applicato l'art. 54 cpv. 2 CL poiché la decisione prodotta in causa è sì stata resa dopo l'entrata in vigore della CL in entrambi i Paesi convenzionati, ma dipende da un'azione proposta prima di tali date, così che essa può essere riconosciuta ed eseguita conformemente al titolo III CL, solo se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. In altre parole, le regole di competenza applicate devono essere paragonabili a quelle della CL (Messaggio, FF cit., pag. 262).

                                          L'eccezione di inapplicabilità della Convenzione relativa all'aspetto intertemporale non è stata sollevata davanti al giudice del rigetto, ma trattandosi dell'applicabilità di diritto sostanziale, va considerata anche in sede di ricorso. In concreto basta tuttavia constatare, al di là delle carenti motivazioni del ricorrente, che non vi sono elementi per non concludere che la causa di merito in Germania non sia già stata trattata da giudice territorialmente competente in conformità con le norme del titolo II della CL. Infatti, tenuto conto che durante quel processo, __________ figurava domiciliato a __________ (doc. B e C) rispettivamente in Germania (doc. C), la conformità con la Convenzione può fondarsi sull'art. 5 n. 1 della stessa (che prevede il foro di uno Stato contraente diverso da quello dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato) poiché la vertenza era di natura contrattuale e concerneva pacificamente un'obbligazione che doveva essere eseguita in Germania, ossia la liberazione da parte dei convenuti a favore delle attrici di una somma di denaro depositata presso il conto bancario di un notaio tedesco, a dipendenza dell'avvenuta esecuzione di ulteriori rapporti pattizi fra le parti e fra le stesse e terze persone, tutti comunque attinenti a un ambito debitorio (commerciale) interno tedesco (cfr. doc. B e C). Ciò basta per respingere la censura ricorsuale in esame (cfr. Kropholler, op. cit., art. 54 CL, N. 7).

                                8.      Il secondo motivo di cassazione concerne il fatto di non essere stato citato regolarmente negli Stati Uniti per l'udienza che ha portato all'emanazione della decisione 24 febbraio 2001 (recte 2000) e la circostanza della mancata notifica della stessa al suo domicilio. Sennonché la censura è presentata come un'errata applicazione di disposti della LDIP, ciò che –per quanto esposto ai punti precedenti– ne rende in sé inutile l'esame. A proposito della decisione tedesca in discussione può tuttavia essere precisato, con riferimento a quanto anticipato (consid. 6) e a conferma delle considerazioni del pretore, che un decreto di determinazione dei costi (Kostenfestsetznungsbeschluss), com'è la decisione in esame, sta sempre in un rapporto di connessione con una procedura principale (si tratta cioè di una cosiddetta Annexentscheidung), così che il principio del contraddittorio basta che sia stato rispettato in quella fase del processo (Kropholler, op. cit., art. 27 CL, N. 21). Ciò che in concreto non è contestato.

                                          A proposito della notifica della decisione, dalla stessa risulta l'intimazione allo studio Rechtsanwälte Bau u. Koll., Heidelberg, LG–Fach 107 (doc. E), ossia ai patrocinatori che avevano rappresentato il ricorrente sia davanti al tribunale tedesco di prima istanza, sia davanti all'autorità d'appello (doc. B e C). Il che basta a indicare la corretta notifica poiché il ricorrente non dimostra, né rende verosimile, l'eventuale revoca del mandato a quello studio. Quanto sostenuto poi in questa sede contrasta con quanto affermato davanti al pretore ovvero che verosimilmente l'avv. __________ non lo rappresentava più (sic !). E nemmeno basta al proposito la dichiarazione scritta prodotta (doc. B) secondo cui l'avv. __________ di __________ dichiara che lo studio __________ in sé non esisterebbe più dall'inizio del 1999, in seguito a fusione con lo studio __________; afferma di essere uscito dallo studio alla fine del 1999 e non ricorda di aver ricevuto personalmente la decisione concernente __________. Non esclude tuttavia né che il decreto sia stato notificato a un altro legale dello studio, né che sia avvenuta una regolare notifica. D'altra parte è pienamente condivisibile quanto osserva il Pretore, ovvero che sia per l'avvocato, sia per il rappresentato la causa tedesca non poteva considerarsi conclusa fino alla pronuncia sulle spese che, secondo le norme procedurali di quel Paese, è oggetto di giudizio separato dalla sentenza merito (Thomas/Putzo, ZPO, ed. 20, § 103, N. 1 e 4), ciò che induce alla presunzione della continuazione del mandato di patrocinio almeno fino a quel momento.

                                9.      Come ulteriore motivo di cassazione il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver applicato erroneamente l'art. 20 cpv. 3 LALEF per aver ammesso il richiamo dell'intero incarto EF.2000.358, relativo alla procedura di sequestro, decisa dallo stesso Pretore. Il richiamo ammesso dal giudice del rigetto avrebbe compromesso i diritti del ricorrente.

                                          Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che lamenta di non aver potuto preparare convenientemente la propria difesa, l’istanza di rigetto dell'opposizione non deve necessariamente essere corredata dalla documentazione che la suffraga, ritenuto che la parte procedente può produrre anche solo all’udienza tutta la documentazione a sostegno della sua domanda (art. 20 cpv. 2 LALEF). Per quanto concerne il richiamo di documenti o di incarti, la giurisprudenza cantonale ammette la prova in sé, limitandola tuttavia a seconda delle circostanze pratiche, in conformità con il carattere della procedura sommaria; in particolare il richiamo verrà ammesso alla condizione che le prove documentali che ne sono oggetto siano facilmente e velocemente reperibili (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 20 LALEF, m. 12). Ciò che è stato sicuramente il caso in concreto, trattandosi di un incarto della medesima autorità giudiziaria. D'altra parte, il richiamo in esame, regolarmente preannunciato nell'istanza scritta, non avrebbe potuto essere negato alla parte istante, non risultando quale pregiudizio l'ammissione della prova avrebbe arrecato al ricorrente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 11).

                              10.      Da ultimo, per quanto attiene alla contestazione circa il tasso di cambio proposto dalle istanti e applicato dal pretore, l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF prevede che nella domanda di esecuzione debba essere indicato l’ammontare del credito in valuta legale svizzera, determinante per il cambio essendo il giorno della domanda di esecuzione (Staehelin, op.cit., art. 80 LEF, N. 52 e art. 67, N. 40). Nel caso di specie, la decisione di cui viene chiesto il riconoscimento pone a carico del convenuto il pagamento di DM 5.612.– oltre interessi del 4% dal 9 febbraio 2000 (doc. E). Quest’importo è stato calcolato al tasso di cambio in vigore al 12 maggio 2000 (fr. 4'455.90, doc. F) oltre a spese, il tutto per complessivi fr. 7'000.– posti in esecuzione. Orbene, se è vero che le istanti non hanno prodotto la domanda di esecuzione, è altrettanto vero che sulla base del decreto di sequestro 12 luglio 2000 richiamato e dato che la domanda di esecuzione a convalida del sequestro deve essere inoltrata nel termine di 10 giorni dalla notifica del relativo verbale, quindi –in concreto– al più presto il 22 luglio 2000, il convenuto ha avuto la possibilità di calcolare il controvalore di DM 5.612.– in franchi svizzeri. In ogni caso, a prescindere dalla maggiore o minore rilevanza della differenza di cambio, è corretto concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, tenendo conto del cambio al 28 luglio 2000, ciò che attesta il credito capitale in fr. 4'447.50.

                                          Il giudizio pretorile deve invece essere cassato relativamente alla differenza fra l'importo posto in esecuzione (fr. 7'000.–) e il credito fondato sull'accennata decisione estera poiché il primo giudice, in manifesto contrasto con l'art. 80 LEF (art. 327 lett. g CPC), non ha rilevato che per quella somma l'istante non ha prodotto nessun titolo che permettesse di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione. D'altra parte, le spese esecutive, per legge, sono a carico del debitore (art. 68 cpv. 1 LEF).

                              11.      Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per entrambe le sedi può essere suddivisa tra le parti in ragione dei 2/3 a carico del convenuto e la rimanenza a carico delle istanti in solido.

Motivi per i quali motivi

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 9 novembre 2001 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 26 ottobre 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                               1.  L’istanza è parzialmente accolta.

                                                    Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 4'447.50 oltre gli interessi del 4 % dal 9 febbraio 2000 e le spese esecutive.

                                               2.  Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 230.–, da anticipare dalle istanti, rimangono a loro carico in solido per 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto che rifonderà alle istanti, in solido, fr. 250.– a titolo di ripetibili parziali.

                                 II.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per 2/3 mentre la rimanenza di 1/3 è posta a carico delle istanti in solido, alla quali il ricorrente verserà fr. 200.– a titolo di ripetibili parziali di questa sede.

                                III.      Intimazione a:               

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno–Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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