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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.09.2001 16.2001.00040

18 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·922 mots·~5 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2001.00040

Lugano 18 settembre 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da

__________

    contro  

la sentenza 17 maggio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 marzo 2001 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal

primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 9 marzo 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'482.– corrispondenti all'indicizzazione del contributo alimentare dovuto a moglie e figli per il periodo dal 1996 al 2000;

                                          che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 11 marzo 1994 del Pretore del Distretto di Vallemaggia (doc. B) nonché la transazione giudiziale 2 settembre 1999 (doc. C);

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 1'742.80: il primo giudice, basandosi sulla transazione giudiziaria 2 settembre 1999, ha infatti considerato l'indicizzazione degli alimenti per i figli __________ e __________ unicamente a far tempo dal 1° settembre 1999 e senza effetto retroattivo (per un totale di fr. 95.50), mentre per quanto attiene all'istante ha ritenuto determinante la sentenza di divorzio 11 marzo 1994 che riconosceva l'indicizzazione a far tempo da quella data (per un importo di fr. 1'647.30);

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove documentali, in particolare per non essersi attenuto al contenuto della sentenza di divorzio circa l'indicizzazione degli alimenti per i figli, clausola alla quale le parti non avrebbero inteso derogare con la transazione 2 settembre 1999;

                                          che le osservazioni 28 giugno 2001 di __________, così come  la documentazione alle stesse allegata, non possono essere considerate poiché tardive, il termine per la loro presentazione essendo di 10 giorni dalla notifica del ricorso (art. 22 cpv. 1 LALEF), notifica in concreto avvenuta il 13 giugno 2001;

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa

                                          essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);

                                          che mentre è pacifica la qualifica di titolo esecutivo della sentenza di divorzio 11 marzo 1994 (art. 80 cpv. 1 LEF) e della transazione giudiziale 2 settembre 1999 (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF) nonché l'esigibilità del credito posto in esecuzione (D. Staehelin, op.cit., n. 41 ad art. 80 LEF), contestato è l'accertamento del primo giudice secondo il quale con la sottoscrizione del punto B della transazione 2 settembre 1999 le parti avrebbero inteso derogare all'obbligo precedentemente assunto dall'escusso di provvedere all'indicizzazione degli alimenti per i figli sino a tale data, ovvero che l'indicizzazione era da effettuarsi solo a far tempo dal 1° settembre 1999;

                                          che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’interpretazione data dal segretario assessore al punto B della transazione 2 settembre 1999, nel senso che l’indicizzazione del contributo alimentare per i figli __________ e __________ era da effettuarsi unicamente a far tempo dal 1° settembre 1999 avendo le parti implicitamente rinunciato a tale adeguamento per il periodo precedente, non è arbitraria, ovvero insostenibile;

                                          che infatti, poiché la transazione è stata conclusa "a parziale modifica della convenzione di divorzio", si deve ritenere che le parti abbiano effettivamente voluto modificare quanto precedentemente pattuito;

                                          che nel caso specifico del contributo alimentare dovuto ai figli,  per i quali la sentenza di divorzio prevedeva l’indicizzazione annuale a far tempo da quella data (cfr. punto 3 § doc. B), l’unica modifica pensabile leggendo il punto B della transazione 2 settembre 1999 (doc. C), non poteva che essere la rinuncia all’adeguamento per il periodo antecedente il 1° settembre 1999;

                                          che la conclusione impugnata è così almeno sostenibile, conseguendone che il ricorso, in assenza di qualsiasi titolo di cassazione, in particolare di quello dell'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice, deve essere respinto;

                                          che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre al resistente non vengono riconosciute ripetibili per questa sede vista l'inconcludenza delle sue osservazioni, poiché tardive.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:           1.      Il ricorso 1° giugno 2001 di __________ è respinto.

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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