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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.05.2001 16.2001.00015

28 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,170 mots·~11 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2001.00015

Lugano 28 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare due ricorsi per cassazione 26 marzo 2001 presentati da

__________ patr. dall'avv__________  

  contro  

la sentenza 12 febbraio 2001 e il decreto di concessione dell'assistenza giudiziaria 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 2000 nei confronti di

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 6'957.35 oltre

accessori di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 27 ottobre 2000 del

Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con sentenza 27 ottobre 2000 il segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, in accoglimento dell'istanza il 26 settembre 2000 inoltrata da __________già __________ ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell'UEF di Bellinzona, fattole notificare per l'incasso di fr. 6'957.35. L'importo rivendicato dalla procedente corrisponde al saldo dovutole sulla base del contratto di leasing sottoscritto il 19 gennaio 2000 da __________ (marito dell'istante) in veste di contraente e da questi disdetto l'8 maggio 2000 (doc. G), avente per oggetto un'autovettura __________ L'istante ha sottoscritto il contratto come responsabile solidale (doc. E).

                                2.      Con l'istanza in esame __________ ha chiesto il disconoscimento del debito per l'importo posto in esecuzione, contestando la validità del titolo sul quale __________ ha basato l'esecuzione. L'istante ha infatti sostenuto di non essere vincolata al contratto, avendo sottoscritto il medesimo per timore ragionevole causatole dal marito (art. 29 CO) il quale, approfittando del suo precario stato di salute e avendole inflitto percosse fisiche in altre occasioni (attestate dal certificato medico doc. D), l'ha costretta a firmare il contratto di leasing in discussione. Il contratto, del quale l'istante non era neppure parte, sarebbe in ogni caso nullo nei suoi confronti poiché essa non aveva la volontà di impegnarsi solidalmente con il marito al pagamento dei canoni leasing, la sua firma in calce al medesimo potendo essere considerata unicamente quale garanzia a favore della convenuta (fideiussione) e come tale assoggettata a presupposti formali (atto pubblico) che in concreto non sono dati (art. 493 cpv. 2 CO). L'istante ha inoltre chiesto -in caso di vittoriache le spese relative alla procedura di rigetto fossero addebitate alla convenuta e ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                          La convenuta -rappresentata al contraddittorio da __________ ha contestato l'istanza ribadendo la validità del contratto di leasing, rispettivamente dell'impegno di pagamento assunto dall'istante unitamente al marito in qualità di debitrice solidale ai sensi dell'art. 143 CO.

                                3.      Con sentenza 12 febbraio 2001 il segretario assessore, facendo propria l'eccezione sollevata al dibattimento finale dall'istante secondo la quale la convenuta non era validamente rappresentata in giudizio poiché __________ non gode della legittimazione alla rappresentanza processuale, ha dichiarato nulli tutti gli atti compiuti da quest'ultimo, in particolare le sue comparse in giudizio e la deposizione del teste proposto dalla società convenuta. Giudicando di conseguenza sulla base delle sole allegazioni di parte istante e sui documenti da questa prodotti, il primo giudice ha nondimeno respinto l'istanza, non ritenendo provato che al momento della conclusione del contratto di leasing il suo consenso fosse viziato, in particolare perché indotta dalle minacce del marito a sottoscrivere il documento. Valutando la portata dell'impegno assunto, il segretario assessore ha considerato l'istante debitrice solidale del marito nei confronti della convenuta e non garante.

                                          In merito alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante, nonostante non abbia ritenuto provati i presupposti dell'indigenza e dell'esito favorevole della lite, con decreto 13 febbraio 2001 il segretario assessore l'ha ammessa limitatamente alla copertura delle tasse e spese giudiziarie.

                                4.      Con separati ricorsi 26 febbraio 2001, ai quali è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 marzo 2001, __________ è insorta contro la sentenza di merito e contro il decreto sull'assistenza giudiziaria, postulando il loro annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per non aver considerato viziato e quindi non vincolante il contratto di leasing. Critica inoltre il primo giudice per non essersi pronunciato sulla sua domanda intesa ad addebitare i costi della procedura di rigetto alla convenuta (art. 327 lett. f con rinvio all'art. 340 lett. a CPC) e impugna il decreto sull'assistenza giudiziaria per non esserle stato concesso anche il gratuito patrocinio.

                                          Ai ricorsi la controparte non ha formulato osservazioni.

                                5.      In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi presentati contro la sentenza 12 febbraio e il decreto 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona vengono decisi con un’unica motivazione siccome riferiti alla stessa lite.

                                   6.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                7.      L’azione di disconoscimento del debito è di diritto sostanziale (Giliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 3. ed., p. 155; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 14 ad art. 83 LEF). In essa il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 p. 89; Gilliéron, op. cit., p. 156; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270; D. Staehelin, op.cit., n. 55 ad art. 83 LEF).

                                          Nel caso concreto, incombeva quindi alla convenuta di dimostrare il benfondato del credito di fr. 6'957.35 fatto valere sulla base del contratto di leasing, mentre l'istante avrebbe dovuto provare di non esservi vincolata.

                                8.      Per quanto riguarda l'eccezione fondata sull'art. 29 CO la ricorrente incentra la sua critica sulla valutazione del certificato medico agli atti (doc. D) che renderebbe almeno verosimile la fattispecie su cui essa si fonda. Sennonché se è vero che il documento accerta maltrattamenti subiti dalla moglie, a dire di questa addebitabili al marito, quegli stessi episodi sono di almeno sei mesi successivi alla firma del contratto di leasing e non sono confortati da nessun altro elemento dell'istruttoria. Né v'è prova o indizio di quella situazione gravemente invalidante e durevole nel tempo, lamentata dall'istante a causa del suo stato di salute e da lei descritta in causa come componente fattuale su cui s'è poi inserito il comportamento del marito. Così che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice non contraddice manifestamente le risultanze istruttorie e non è pertanto arbitraria; da quelle non è infatti emersa la prova che al momento della sottoscrizione del contratto la volontà dell'istante fosse in qualche modo viziata in particolare perché indotta a firmare per timore ragionevole ai sensi dell'art. 29 CO, prova che competeva all'istante apportare (Schwenzer, in Commentario di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 29 CO).

                                          D'altra parte, almeno a titolo abbondanziale e a conforto della conclusione impugnata, può essere osservato che, davanti al primo giudice, l'istante aveva anche sostenuto di essere assolutamente disinteressata all'acquisto della vettura Subaru per tutta una serie di motivi d'ordine finanziario e pratico. Sennonché tale atteggiamento dell'istante appare sconfessato dal __________, dipendente dell'autorimessa convenuta e persona che aveva condotto in prima persona le trattative per la compravendita della vettura, il quale ha descritto l'istante attiva nelle trattative almeno al pari del marito e anche in assenza di questi e personalmente interessata a un oggetto che avesse determinate caratteristiche. Prova che escluderebbe l'eccezione del timore almeno per quanto riguarda l'acquisto del veicolo in sé e che costituisce un pesante indizio contrario alla tesi dell'istante anche in merito alla sua formalizzazione nel contratto di leasing in discussione. Né v'è motivo, contrariamente a quanto afferma il primo giudice, per escludere dall'incarto la prova testimoniale raccolta. Infatti, ancorché la decisione impugnata sia corretta in relazione alla mancanza di un presupposto processuale e alla nullità degli atti compiuti dal preteso rappresentante della società convenuta, le sue conseguenze non toccano la prova testimoniale in quanto proposta da quella parte. E ciò perché l'ordinanza con cui il giudice ammette le prove proposte dalle parti ha un effetto processualmente novativo, nel senso che le prove proposte da una parte, quando sono state ammesse dal giudice, divengono prove comuni delle parti, ossia del processo, poiché giudicate necessarie e pertinenti all'accertamento o al chiarimento di fatti incerti o non provati (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 184, m. 5); tant'è che l'elenco delle prove ammesse non può poi essere mutato per l'iniziativa di una o dell'altra parte che le avevano proposte, ma comporta la modifica dell'ordinanza sulle prove in base alla procedura prevista dall'art. 182 cpv. 3 CPC.

                                   9.   Quanto alla portata giuridica dell’impegno assunto, la ricorrente ripropone in questa sede la tesi circa l'esistenza di una fideiussione che sarebbe nulla per il mancato ossequio delle formalità di legge. Sennonché, a sostegno di questa qualifica del suo impegno l'istante non ha allegato nulla e neppure ha dimostrato che la volontà delle parti non corrispondesse alla terminologia utilizzata che identificava l'intervento dell'istante quale debitrice solidale con il marito nei confronti della convenuta (doc. E). A questo proposito va rilevato che al di là del rapporto di compravendita, l'impegno preso nell'ambito del contratto di leasing è formulato in modo talmente chiaro ("Respons. solid.: __________ ": doc. E), da escludere qualsiasi interpretazione nel senso di una fideiussione (DTF 111 II 285). E' d'altra parte irrilevante ai fini dell'esistenza del rapporto di solidarietà tra i coniugi __________ nei confronti della convenuta il fatto che l'istante fosse o no parte al contratto di leasing; infatti, un rapporto di solidarietà -se non è previsto per legge- si costituisce con un accordo in tal senso, esplicito o per atti concludenti, secondo il quale ogni debitore autonomamente promette l'adempimento dell'intero debito (Schnyder, in Commentario basilese, 1996, ed. 2, art. 143 CO, N. 2, 6 e 7). Se ne deduce che il denunciato abuso di diritto della convenuta (ricorso, ad 13) non ha giustamente trovato conferma davanti al primo giudice.

                              10.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto. A dipendenza di tale esito diviene superflua la verifica delle ulteriori censure ricorsuali, in specie quella secondo la quale il primo giudice avrebbe omesso di esprimersi sulla domanda di addebito alla convenuta delle spese della procedura di rigetto dell'opposizione e quella relativa alla rappresentanza della stessa parte in quella procedura precedente, ormai cresciuta in giudicato.

                              11.      Per quanto attiene al decreto che -pur esonerandola dal pagamento delle tasse e delle spese - ha negato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio, va appena osservato che, a prescindere dal presupposto dell'indigenza indiziato dal certificato comunale (doc. H), il primo giudice ha semmai emesso un giudizio opinabile laddove ha accolto, ancorché parzialmente, la domanda di assistenza giudiziaria: una corretta valutazione delle probabilità di esito favorevole dell'istanza avrebbe infatti potuto indurlo a negare tempestivamente ogni beneficio pecuniario alla parte richiedente.

                           12.        Anche la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ in questa sede non può essere accolta non già solo in considerazione dell'esito del ricorso, ma perché lo stesso appariva, già dopo un primo esame, sprovvisto di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).

                            13.        Alla convenuta che non ha formulato osservazioni ai ricorsi non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      I ricorsi per cassazione 26 febbraio 2001 __________ sono respinti.

                                2.      La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria 26 febbraio 2001 di __________ è respinta.

                                3.      Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.–, sono poste a carico della ricorrente.

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

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