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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.11.2000 16.2000.97

24 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·343 mots·~2 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00097

Lugano 24 novembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 19 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 maggio 2000 nei confronti di

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'850.– oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 19 settembre 2000 il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha respinto l'istanza presentata __________ nei confronti di __________ e tendente alla condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 1'850.– a titolo di provvigioni, pretesa che il primo giudice non ha ritenuto provata;

                                          che con scritto 26 settembre 2000, redatto in lingua francese, __________ è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che con ordinanza 23 ottobre 2000 questa Camera, in conformità con quanto dispone l'art. 142 cpv. 3 CPC, ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, informandolo nel contempo che il mancato ossequio di questo termine avrebbe comportato l'irricevibilità del ricorso;

                                          che il termine assegnato è ampiamente scaduto senza che il ricorrente abbia fatto pervenire a questa Camera la traduzione in lingua italiana del suo ricorso, così come lo impone l'art. 117 CPC;

                                          che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 117, m. 6 e 7);

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso 26 settembre 2000 __________ è irricevibile.

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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