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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.11.2000 16.2000.93

20 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,388 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00093

Lugano 20 novembre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 2000 presentato nella forma dell'appello da

__________ patr. __________  

  contro  

la sentenza 11 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di

lavoro promossa con istanza 17 luglio 1998 da

__________ rappr. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 12'500.- oltre interessi a titolo di

pretese salariali, domanda ridotta a fr. 3'963.15 e così accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di venditrice presso il negozio __________ di cui questi è titolare. L'attività lavorativa, inizialmente prestata a tempo pieno, è stata ridotta a metà tempo a far tempo dal 1° maggio 1996, con uno stipendio mensile lordo di fr. 1'250.- (doc. A) corrispondenti a un salario netto di fr. 1'128.- (doc. 2). Il rapporto di lavoro si è concluso il 31 dicembre 1997 a seguito della disdetta notificata il 23 ottobre 1997 dal datore di lavoro (doc. C), disdetta che la dipendente ha contestato il successivo 27 novembre 1997 ritenendola nulla in quanto notificata durante un periodo di gravidanza (doc. D), conclusosi con la nascita di un figlio il 28 aprile 1998 (doc. Q2).

                                   2.   Con istanza 17 luglio 1998 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 12'500.- a saldo delle proprie pretese salariali, pretesa in seguito ridotta a fr. 3'963.15 lordi, corrispondenti al salario per i mesi da gennaio a ottobre 1998 (data per la quale le é stata notificata regolare disdetta del rapporto di lavoro, doc. 3), dedotte le indennità di disoccupazione percepite. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando l'interpretazione data dalla dipendente allo scritto 23 ottobre 1997, non trattandosi cioè della disdetta unilaterale del contratto, bensì di un accordo con il quale le parti hanno deciso di porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine di dicembre 1997.

3.Con il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto le pretese della lavoratrice nella misura di fr. 3'963.15 lordi. Il primo giudice, facendo propria la tesi dell'istante secondo la quale lo scritto 23 ottobre 1997 costituisce disdetta del contratto e non un compromesso con il quale le parti avrebbero sciolto il contratto di comune accordo, ne ha ritenuto la nullità siccome notificata in tempo inopportuno (art. 336c cpv. 1 lett. c CO). Considerata la validità della disdetta cautelativa del contratto di lavoro per la fine di ottobre 1998, ha quindi riconosciuto le pretese dell’istante sino a quella data.

4.Con il presente tempestivo gravame -che dev'essere trattato come ricorso per cassazione in virtù dell'art. 15 CPC- __________ è insorto contro il predetto giudizio. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato lo scritto 23 ottobre 1997, ossia alla stregua di una disdetta unilaterale del contratto di lavoro mentre in realtà si tratterebbe di una modifica consensuale del medesimo, con particolare riferimento alla sua durata, che le parti hanno deciso di stabilire al 31 dicembre 1997.

                                         Con scritto 17 ottobre 2000 la controparte ha chiesto la reiezione del ricorso.

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   6.   Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), pena la nullità della disdetta (art. 336c cpv. 2 CO). Si tratta di una disposizione cui non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro (art. 362 CO). Allo stesso modo, l'art. 341 cpv. 1 CO prevede che il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 341 CO, N. 7). La prassi ha tuttavia concesso alle parti la possibilità di annullare convenzionalmente il contratto sulla base dell'art. 115 CO (DTF 115 V 443), fermo restando che tale compromesso, affinché non sia suscettibile di ricadere nell'ambito della nullità prevista dall'art. 336c CO, rivesta chiaramente carattere transattivo, ossia contenga concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Brühwiler, op. cit., art. 336c CO, II); in altre parole, l'accordo non deve costituire un mezzo per eludere le disposizioni a protezione dalle disdette (DTF 115 V cit.).

                                         Nel caso concreto, la valutazione operata dal primo giudice riguardo all'accordo di cessazione anticipata del contratto in esame non è certamente arbitraria. Esso infatti non appare per nessuna ragione come una transazione, ossia un compromesso dove entrambe la parti si fanno reciproche concessioni; anzi, la sola lettura dell'accordo/disdetta (doc. C) lascia intendere l'esclusivo interesse del datore di lavoro all'interruzione del rapporto in essere. Mentre egli (che ha evidentemente allestito il testo del documento), ancorché non nasconda alla controparte il tempo inopportuno in cui l'accordo viene concluso (con esplicito riferimento all'art. 336c CO), adduce fra le cause del medesimo l'attuale precaria situazione del mercato, ossia -con tutta verosimiglianza- una sua minore esigenza di personale di vendita, non è possibile capire quale sia la contropartita della lavoratrice, né egli lo indica in causa. In particolare e al proposito va inoltre osservato che -contrariamente alla fattispecie di cui alla cennata sentenza DTF 118 II 60- non v'è nessun elemento concreto che indichi, a dispetto dello stato interessante dell'istante- che essa fosse impedita nella sua attività lavorativa per cui avrebbe dovuto porre in conto un suo diritto al salario solo per tempo limitato, in virtù dell'art. 324a cpv. 1 e 3 CO. Anzi, di tale ipotetica circostanza non v'è accenno nemmeno nelle allegazioni di parte, se non in senso contrario, ossia che all'inizio del 1998 l'istante aveva invano offerto a controparte la sua prestazione lavorativa (doc. H). L'argomento del ricorrente secondo cui la dipendente avrebbe accettato la disdetta per la fine dell'anno, percependo il relativo salario senza dover prestare la propria attività lavorativa, oltre ad essere stato sollevato per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie, né probabilmente sarebbe bastato ai fini del presente giudizio.

                                   7.   Dal momento che non v'è contenzioso sul fatto che il credito riconosciuto dal primo giudice corrisponda a salari lordi, non esiste motivo, né norma di legge perché questa Camera corregga quell'importo.

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il motivo di cassazione invocato, dev'essere respinto.

                                         Alla resistente, il cui scritto 17 ottobre 2000, a prescindere dalla sua tempestività, non può essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni, non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 20 settembre 2000 __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________                                                       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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