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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.12.2000 16.2000.92

12 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,326 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00092

Lugano 12 dicembre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 2000 presentato da

__________ (patr. __________)  

  contro  

la sentenza 10 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 28 aprile 2000 nei confronti di

__________ (rappr. __________)

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 343.30 di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 4 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Nel mese di luglio 1998 i coniugi __________ e __________ hanno  concluso con la ditta __________ un contratto di appalto avente per oggetto la fornitura e posa di apparecchi sanitari e mobili da bagno, e meglio come indicato nei preventivi 20 luglio 1998 sottoscritti da __________ (doc. C). A lavori ultimati la società imprenditrice ha emesso la fattura 10 novembre 1998 per complessivi fr. 4'737.80 (doc. 2), importo sul quale i committenti hanno versato un acconto di fr. 2’560.70 rifiutando di pagare la differenza di fr. 2'177.10 per l’incasso della quale la ditta appaltatrice ha notificato a __________ il PE no. __________dell’UEF di Mendrisio. Avendo l'escusso interposto opposizione al PE, controparte ha promosso nei suoi confronti una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione sfociata nella sentenza 4 aprile 2000 con la quale il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato limitatamente all’importo di fr. 343.40 dallo stesso riconosciuto. Per la rimanenza il primo giudice ha invece respinto l'istanza di rigetto ritenendo verosimile l’eccezione sollevata dall’escusso secondo la quale il lavoro fatturato non corrisponderebbe per qualità e entità a quello preventivato.

                                2.      Con istanza 28 aprile 2000 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 343.30 contestando il diritto della convenuta di postulare il pagamento di quest'importo, da ritenersi ampiamente compensato con il minor valore dell'opera fornita. La convenuta si è opposta all'istanza contestando l'avvenuta notifica da parte dell'istante di difetti inerenti l'opera fornita.

                                3.      Con il querelato giudizio il giudice di pace, richiamando quanto emerso nella procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione nell’ambito della quale l’istante aveva espressamente riconosciuto di dovere alla convenuta l’importo di fr. 343.30 oggi contestato, ha respinto l'istanza.

                                4.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non essersi pronunciato sul tema della lite, ovvero l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 343.30 in quanto estinto per compensazione con il minor valore dell’opera fornita dalla convenuta. Egli si duole inoltre della lesione dell’art. 327 lett. e CPC da parte del primo giudice che non ha assunto le prove che egli aveva proposto, ovvero l’allestimento di una perizia giudiziaria e il sopralluogo.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                5.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 2b).

                                6.      Nel caso concreto è vero che -come sostiene il ricorrente- la vertenza non ha avuto per oggetto la verifica del preteso minor valore delle opere effettuate dalla ditta appaltatrice, minor valore (da stabilire in causa) che l'istante intendeva compensare con il proprio debito di fr. 343.30. Sennonché non è sicuramente arbitraria la decisione del giudice di pace che, in sostanza, ha ritenuto tale verifica superata dall'atteggiamento del ricorrente. Non può essere infatti disatteso che -nella procedura di rigetto dell'opposizione- già era litigioso tutto l'importo rimasto impagato e che in quell'occasione l'escusso aveva sostenuto, in un dettagliato memoriale di risposta prodotto al contraddittorio (evocando differenze nelle forniture, fatturazioni difformi dalle prestazioni e difetti degli apparecchi forniti) -peraltro prescindendo chiaramente da considerazioni strettamente attinenti a quella procedura- che il corrispettivo delle prestazioni eseguite era di soli fr. 2'904.-; dedotto da questo importo l'acconto di fr. 2'560.70, sarebbe rimasto un saldo in favore della società __________ di fr. 343.30 (cfr. memoriale 9 giugno 1999, pag. 6). Ciò che lascia intendere, secondo il principio dell'affidamento, che il credito per difetti preteso dai committenti corrisponda al rimanente della fattura litigiosa di complessivi fr. 4'737.80, dedotta cioè la somma di fr. 2'904.-. E' pertanto solo a titolo abbondanziale che si considera quanto segue.

                                7.      In un’azione di disconoscimento del debito come quella promossa dall'istante, spetta al creditore/convenuto l'obbligo di dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito (Rep. 1986 p. 89; (Giliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 3. ed., p. 156; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 55 ad art. 83 LEF; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270). In quest'ottica, mentre spettava alla convenuta dimostrare il benfondato del credito di fr. 343.30, incombeva quindi al committente di dimostrare che lo stesso importo non era dovuto a dipendenza della difettosità dell'opera fornita. Mentre la richiesta della convenuta trova il proprio fondamento nei preventivi sottoscritti dall'istante, e per esso dalla moglie, la contestazione di quest'ultimo non è stata comprovata. E ciò già perché dagli atti della causa nemmeno risulta che il committente abbia tempestivamente notificato difetti dell'opera così come prevede l'art. 367 cpv. 1 CO, conseguendone la perenzione di tutti i diritti accordatigli dall'art. 368 CO (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2107 segg. e n. 2081 segg.), compreso quello di ridurre la mercede per il minor valore dell'opera fornita.

                                          Nel caso concreto, l'unica notifica di difetti agli atti è costituita dallo scritto 1° giugno 1999 (doc. 5), manifestamente tardiva se si pensa che i lavori sono stati ultimati al più tardi il 10 novembre 1998, data della loro fatturazione.

                                8.      Per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il fatto che il giudice di pace non avrebbe assunto le prove dallo stesso proposte a sostegno della sua tesi difensiva (art. 327 lett. e CPC), basta rilevare che dal verbale d'udienza, debitamente sottoscritto dal ricorrente, non risulta nessuna richiesta di prove, tanto meno quindi di una perizia o di un sopralluogo.

                                9.      Di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, dev'essere respinto con il carico delle spese e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

                                          Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 30 agosto 2000 __________ è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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