Incarto n. 16.2000.00009
Lugano 22 marzo 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 2000 presentato da
__________ rappr. da __________
contro
la sentenza 10 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 15 novembre 1999 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'085.25 oltre interessi a titolo di
risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 15 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ -con la quale ha concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento e un'autorimessa di proprietà di quest'ultima a _________ (doc. A)- al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'085.25, importo corrispondente al danno subito dal proprio veicolo a dipendenza della difettosità della porta basculante dell'autorimessa, abbattutasi sul medesimo (doc. C);
che con sentenza 10 gennaio 2000 il Giudice di pace del circolo di Balerna, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 gennaio 2000, __________ (rappresentata dall'amministrazione dell'immobile) è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente ha innanzi tutto eccepito l'incompetenza per materia del giudice adito, al quale ha pure rimproverato la violazione dell'art. 295 cpv. 1 CPC per non aver convocato le parti a una seconda udienza;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l'art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando emana da un giudice incompetente;
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalla competenza dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che nel caso di specie, trattandosi di una pretesa risarcitoria derivante da un rapporto di locazione, tant'è che a fondamento della medesima vi è un preteso difetto della cosa locata (porta autorimessa), la stessa rientra nella definizione delle controversie in materia di locazione, escluse dalle competenze del giudice di pace;
che in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve quindi essere dichiarata nulla;
che a titolo abbondanziale va rilevata l'infondatezza della censura ricorsuale relativa alla presunta violazione dell'art. 295 CPC da parte del primo giudice, disposto secondo il quale "se le parti, o una di esse, non compaiono all'udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all'istanza ed alle prove addotte", senza essere tenuto, come lo prevedeva la stessa norma prima della modifica entrata in vigore il 1° marzo 1995, a convocare le parti per una seconda udienza;
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione13 gennaio 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Balerna è dichiarata nulla.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria