Incarto n. 16.2000.00080 16.2000.00081
Lugano 18 ottobre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 31 luglio 2000 presentati da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
le sentenze 20 luglio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nelle cause a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promosse con istanze 4 e 6 febbraio 2000 (inc. CL.2000.15 e inc. CL.2000.28) da
__________ (rappr. dal __________) e __________
con la quale le istanti hanno chiesto il pagamento di complessivi fr. 4'605.35 oltre accessori, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ è stata assunta come cameriera presso il Ristorante __________, di cui è gerente __________, con contratto scritto che prevedeva l'inizio dell'attività lavorativa il 1. novembre 1999. Con scritto 13 novembre 1999 __________ ha notificato alla dipendente la disdetta del contratto per il 16 novembre 1999, data sino alla quale le è stato regolarmente versato il salario. La lavoratrice, sostenendo di aver iniziato la propria attività il 29 ottobre 1999 e non il 2 novembre 1999 come preteso dal datore di lavoro, ha contestato l'efficacia della disdetta per il 16 novembre 1999, ritenendola invece valida per il 31 dicembre 1999 in quanto notificata dopo il periodo di prova contrattuale di 14 giorni.
2. Con istanza 4 febbraio 2000 __________ ha convenuto in giudizio il datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'605.35, pretesa in seguito ridotta a fr. 1'880.45, a saldo delle proprie spettanze salariali per il periodo di disdetta (17 novembre/31 dicembre 1999). Lo stesso ha fatto il 6 febbraio 2000 la __________ per l'importo di fr. 2'724.90, pari alle indennità di disoccupazione versate alla lavoratrice nel periodo dal 18 novembre al 31 dicembre 1999.
Il convenuto si è opposto alle pretese avversarie sostenendo di aver regolarmente notificato la disdetta nel periodo di prova, e meglio prima verbalmente e in seguito in forma scritta il 13 novembre 1999.
3. Le cause introdotte da __________ e dalla __________ sono state congiunte per l'istruttoria.
Con separati giudizi il pretore, lasciata indecisa in quanto ininfluente ai fini del giudizio, la questione volta a sapere quando la lavoratrice abbia effettivamente iniziato la propria attività lavorativa (se il 29 ottobre come da questa sostenuto o il 2 novembre come preteso dal datore di lavoro), basandosi sulle risultanze istruttorie, dalle quali non è emersa la prova che la disdetta 13 novembre 1999 sia giunta a conoscenza della dipendente prima del 16 novembre 1999, ha concluso alla efficacia della disdetta per il 31 dicembre 1999. Il pretore ha così escluso, indipendentemente dalla data di inizio dell'attività lavorativa dell'istante, che la disdetta sia stata notifica durante il periodo di prova, ragione per la quale ha accolto le istanze presentate da __________ e dalla __________.
4. Con tempestivi ricorsi 31 luglio 2000 __________ è insorto contro i predetti giudizi postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver considerato le deposizioni testimoniali dalle quali emergerebbe che l'istante ha iniziato la propria attività lavorativa il 2 novembre 1999 (teste __________), e che la disdetta le era stata notificata verbalmente -prima ancora che in forma scritta- il 13 novembre 1999, quindi durante il periodo di prova (teste __________).
5. In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro le sentenze 20 luglio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nelle cause inc. no. CL.2000.15 e CL.2000.28, vengono decisi con un’unica motivazione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente con __________.
6. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
7. La disdetta di un contratto di lavoro è un'espressione di volontà unilaterale, intesa a porre fine a quel rapporto di durata: con effetto immediato o a termine. Trattandosi di una dichiarazione soggetta a ricezione, essa produce i suoi effetti solo al momento in cui perviene al destinatario (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 2 e 5 ad art. 335 CO; DTF 113 II 261 consid. 2a; Rehbinder in Commentario bernese, n. 7 ad art. 335 CO). Siccome nel caso in esame né il contratto sottoscritto dalle parti, né il CCL di categoria non prevedono forma alcuna per la validità della disdetta, anche la disdetta orale che il convenuto sostiene di aver comunicato all'istante prima di inviarle lo scritto 13 novembre 1999 sarebbe di principio valida (Streiff/von Kaenel, op.cit., n. 8 ad art. 335 CO). Sennonché, sorgendo contestazioni circa l'effettiva comunicazione della volontà di rescindere il contratto, spetta alla parte che se ne prevale l'onere di dimostrare di avervi effettivamente proceduto (Rehbinder, op.cit., ibidem).
8. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la conclusione del primo giudice, che non ha ritenuto provata la notifica di una valida disdetta durante il periodo di prova, non è errata e tantomeno arbitraria; in particolare, al fine di tale giudizio le testimonianze assunte dal pretore appaiono irrilevanti. E' vero che la teste _________ ha provato la presenza dell'istante nell'esercizio pubblico dal 29 ottobre al solo scopo di seguire il lavoro corrente e di avere indicazioni concrete sui compiti che avrebbe assunto: quindi, sostiene il ricorrente, esiste la prova che essa non è stata attiva prima del 2 novembre nella funzione contrattuale di cameriera. Sennonché questo accertamento finisce per essere irrilevante poiché, come sostiene il primo giudice, se la notifica della disdetta è avvenuta il giorno 16 novembre, essa è certamente tardiva rispetto al periodo di prova di quattordici giorni, comunque terminato il 15 novembre. D'altra parte, la testimonianza _________ verte proprio sulla disdetta verbale del contratto (13 novembre), contestata dalla dipendente: ma anche questa prova è stata giustamente negletta dal primo giudice. Infatti, il teste non è stato in grado di riferire un fatto da lui percepito personalmente, ma si è limitato a riportare la dichiarazione della parte convenuta sull'avvenuta disdetta in forma orale, così che la sua deposizione non può costituire prova della veridicità di quanto riferitogli dal suo informatore (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 237, m. 1). Resta così unicamente acquisito il fatto, pacifico, della notifica dello scritto di disdetta il giorno 16 novembre. Né si può individuare nell'atteggiamento della lavoratrice un abuso di diritto per non aver ritirato l'invio raccomandato il giorno precedente, tesi peraltro nemmeno ventilata dalla datrice di lavoro.
9. Ne discende che i ricorsi, che non hanno evidenziato il titolo di cassazione invocato, devono essere respinti.
Alle controparti, che hanno rinunciato a formulare osservazioni ai ricorsi, non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. I ricorsi per cassazione 31 luglio 2000 di __________ nei confronti delle sentenze 20 luglio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. no. CL.2000.15 e inc. no. CL.2000.28) sono respinti.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria