Incarto n. 16.2000.00069
Lugano 25 settembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 2000 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 14 giugno 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 maggio 2000 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'055.– oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 17 maggio 2000 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'055.–, a saldo di fatture emesse nei mesi di settembre e ottobre 1999 per la fornitura di materiale da costruzione e il noleggio di un'intonacatrice (doc. B–G). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, avendo egli acquistato e noleggiato la merce non per sé, ma per conto della sua datrice di lavoro __________.
2. Con il querelato giudizio il pretore ha respinto l'istanza. Pur ammettendo che il convenuto non avesse espressamente indicato di agire in qualità di rappresentante della sua datrice di lavoro, ha nondimeno ritenuto che l'istante avrebbe dovuto dedurre dalle circostanze l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, perché dal 1996 il convenuto lavorava in qualità di dipendente di ditte che si erano servite da lei e perché è usuale che siano i dipendenti a effettuare le ordinazioni di materiale per conto del datore di lavoro.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare le norme sulla rappresentanza, e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emerge che il convenuto ha agito a titolo personale e comunque non ha in alcun modo manifestato o lasciato intendere l’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore della sua datrice di lavoro.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
5. La prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale (art. 8 CC; II CCA 12 febbraio 1996 in re A.SpA c/T. SA; Watter, in Comm. di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO) ovvero, nel caso concreto, al convenuto.
Le premesse della rappresentanza diretta sono: una procura del
rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Affinché sia data una valida rappresentanza, il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attua ugualmente (Watter, op.cit., n. 16 e 17 ad art. 32 CO). Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter, op. cit., pag. 386 e segg.).
6. Nella fattispecie, contrariamente a quanto concluso dal pretore, non risulta che il convenuto – oltre a non aver dimostrato di fruire di una procura da parte di __________– abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere alla controparte di agire per conto di una terza persona, e più precisamente per conto della sua datrice di lavoro.
Al contrario, dalle prove documentali agli atti si evince che egli si è sempre espresso a titolo personale senza mai far alcun riferimento all’effettiva destinataria della merce acquistata e noleggiata. In particolare, egli ha sottoscritto a titolo personale i bollettini di consegna della merce e ha fornito il suo indirizzo privato per l'invio delle fatture; per di più non ha mai reagito al ricevimento delle fatture e tantomeno a quello del richiamo di pagamento, o perlomeno non vi è traccia agli atti di una reazione in tal senso. Da questo comportamento del convenuto, l'istante non poteva quindi in nessun modo dedurre che questi non agisse a titolo personale bensì per conto di terzi.
Ne discende che la conclusione del pretore secondo la quale l’istante avrebbe dovuto in buona fede dedurre dalle circostanze che il convenuto agiva in qualità di rappresentante della sua datrice di lavoro, è arbitraria poiché è frutto di una valutazione manifestamente erronea della fattispecie, relativamente al diritto sulla rappresentanza.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con il conseguente integrale accoglimento della pretesa di parte istante, non contestata nel suo ammontare.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), osservando che nella fissazione delle ripetibili del ricorso torna applicabile la TOA a dipendenza del patrocinio della ricorrente per il tramite di un avvocato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 giugno 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 giugno 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1 L'istanza è accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ l'importo di fr. 4'055.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 1999.
2. È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF di Locarno.
3 Non si prelevano tasse di giustizia né spese. __________ verserà all'istante un'indennità di fr. 150.–.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a __________ l'importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria