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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.06.2000 16.2000.59

6 juin 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·623 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00059

Lugano 6 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 febbraio 2000 presentato da

__________  

  contro  

la sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 agosto 1999 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 288.- oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 16 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ -con il quale aveva concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà nel Comune di __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 288.-, importo corrispondente al saldo dovutogli per spese sorte in relazione al rapporto di locazione (mancato pagamento di bollette del telefono e spese di pulizia);

                                          che con sentenza 16 febbraio 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Lugano, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultimo sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio;

                                          che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

                                          che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

                                          che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono  applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

                                          che poiché la vertenza che oppone le parti ha per oggetto il preteso mancato pagamento di spese derivanti dal rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

                                          che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5);

                                          che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      La sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano è nulla.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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