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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.2000 16.2000.55

20 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,954 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00055

Lugano 20 ottobre 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 maggio 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

  contro  

la sentenza 5 maggio 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 ottobre 1999 da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4'000.– di cui alla

decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 29 settembre 1999 del Pretore

della giurisdizione di Locarno-Campagna, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Nell'ambito delle relazioni commerciali sorte tra __________ e __________ a dipendenza della vendita a quest'ultima del cantiere nautico precedentemente di proprietà di __________, le parti hanno sottoscritto il 7 febbraio 1996 una convenzione di collaborazione (doc. B) in virtù della quale il secondo offriva a __________ la propria assistenza e consulenza. Dal canto suo, la società si impegnava a versargli un'indennità mensile di fr. 2'000.-. Il contratto, la cui durata era stata fissata dal 1°febbraio 1996 al 31 dicembre 2000, è stato formalmente disdetto da __________ il 1° marzo 1999 con effetto immediato (doc. E).

                                2.      A seguito della sospensione dei pagamenti da parte di __________ a far tempo dal mese di gennaio 1999, __________ le ha fatto notificare il PE n. __________per l'incasso di fr. 10'000.-, pari alle indennità relative al periodo da gennaio a fine maggio 1999. Avendo l'escussa interposto opposizione al PE, __________ ha promosso nei suoi confronti una procedura di rigetto dell'opposizione sfociata nella sentenza 29 settembre 1999 con la quale il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, dopo aver qualificato di mandato il contratto sorto tra le parti e come tale disdicibile in ogni momento sulla base dell'art. 404 cpv. 1 CO, ha individuato nel medesimo un valido riconoscimento di debito limitatamente alla somma di fr. 4'000.-, pari alle indennità dovute al mandatario sino al giorno della disdetta (gennaio e febbraio 1999).

                                3.      Con istanza 15 ottobre 1999 __________ -ora __________ - ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4'000.– contestando il diritto del convenuto di rivendicare il pagamento di un onorario per prestazioni da lui non fornite, avendo cessato la propria collaborazione già nel 1997. Il convenuto si è opposto all'istanza respingendo l'addebito di inadempienza, ritenuto che è stata la mandante a rinunciare alla sua collaborazione, impedendogli l'accesso al cantiere.

                                4.      Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver qualificato di mandato l'accordo di collaborazione sottoscritto dalle parti, ha concluso all'inesistenza del debito di fr. 4'000.- di __________. Il primo giudice ha in particolare negato al convenuto il diritto di rivendicare il pagamento di un onorario per i mesi di gennaio e febbraio 1999 ritenuto che, come riconosciuto dalle parti stesse, il mandato era stato di fatto disdetto già nel 1997, ovvero da quando il mandatario non si era più presentato sul cantiere.

                                5.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove ed  erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver accertato l'esistenza, mai sostenuta dalle parti e tantomeno dall'istante, di una disdetta della convenzione di collaborazione precedente quella del 1° marzo 1999. Rileva inoltre che la mandante, non solo non ha mai preteso di aver disdetto il contratto prima di quella data, ma neppure ha provato una qualsiasi inadempienza a suo carico, avendo essa stessa rinunciato unilateralmente alle sue prestazioni. Da ultimo l'insorgente rimprovera al pretore di aver accolto la domanda della controparte relativa alle spese e alle indennità della precedente procedura di rigetto dell'opposizione.

                                          Con osservazioni 28 agosto 2000 la controparte postula la reiezione del gravame.

                                6.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 2b).

                                7.      L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Giliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 3. ed., p. 155; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 14 ad art. 83 LEF). In essa il creditore, che vi è convenuto, è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/istante sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 p. 89; Gilliéron, op. cit., p. 156; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, 1984, Vol. I, p. 270; D. Staehelin, op.cit., n. 55 ad art. 83 LEF).

                                          In quest'ottica, spettava quindi al convenuto dimostrare il benfondato del credito di fr. 4'000.- da lui fatto valere a titolo di onorario per i mesi di gennaio e febbraio 1999, mentre incombeva all'istante dimostrare che quest'indennità non era dovuta. A sostegno della sua pretesa, il convenuto ha richiamato la convenzione di collaborazione 7 febbraio 1996 (doc. D), che al suo punto d. 1 prevede espressamente il pagamento di un'indennità mensile di fr. 2'000.- per assistenza e consulenza che egli si era impegnato a fornire all'istante nell'ambito della compravendita di natanti (cfr. punto a. della convenzione) per il che, di principio, il credito sembra essere fondato. Sennonché, l'istante si è opposta al suo pagamento eccependo l'inadempienza del mandatario che ha cessato la propria consulenza, disertando il cantiere. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la sentenza pretorile che ha fatto propria la tesi dell'istante circa l’inesigibilità degli onorari rivendicati non è arbitraria. Infatti, a prescindere dalle motivazioni addotte dal pretore, che ha basato il proprio giudizio su fatti mai posti dalle parti a fondamento dei reciproci diritti, va rilevato che l'annullamento di una decisione è possibile solo quando questa è arbitraria nel suo risultato e non nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a): ciò che non è dato nel caso concreto.

                                8.      Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o i servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO). Per queste sue prestazioni egli ha diritto a una mercede quando questa sia stata stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO; Fellmann, Commentario bernese, 1992, ad art. 394 CO, n. 369 e 373). Il pagamento di questa mercede presuppone in ogni caso che il mandatario abbia effettivamente eseguito, nell’interesse del mandante, le prestazioni che gli sono state richieste (Rep. 1970, pag. 212; Fellmann, op. cit., ad art. 394 CO, n. 498 e 502), ritenuto che egli non può pretendere nulla per quelle che esulano dal mandato o che si rilevano totalmente inutilizzabili per il mandante (DTF 124 III 425 consid. 3b; II CCA 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C.) e tantomeno per quelle che non ha eseguito.

                                          Nel caso concreto, è pacifico che nei mesi di gennaio e febbraio 1999 il convenuto non ha prestato nessuna assistenza o consulenza all'istante. Infatti, come confermato da tutti i testi e riconosciuto dal convenuto stesso, in quel periodo egli non si è mai presentato sul cantiere. A questo proposito, se è vero che il contratto non prevedeva nessuna presenza minima del convenuto, è altrettanto vero che nel 1997 egli vi si recava quotidianamente (testi __________, _________ e __________), impartendo ordini e consigli agli operai, ossia prestando l'assistenza e la consulenza che gli era stata richiesta. Poiché le risultanze istruttorie non hanno suffragato la tesi del convenuto secondo la quale sarebbe stata l'istante a impedirgli l'accesso al cantiere, tesi anzi smentita dai testi _________ e _________ , bisogna ritenere che il convenuto, per i mesi di gennaio e febbraio 1999, non ha fornito -né lo ha provato- la prestazione richiesta, ragione per la quale non può pretendere il pagamento dell'indennità mensile pattuita, esigibile, come detto, unicamente per l'esecuzione della prestazione (Fellmann, op. cit., ad art. 394 CO, n. 469 e 488).

                                          Proprio questo principio secondo il quale il mandante è tenuto a pagare unicamente le prestazioni effettivamente fornite (DTF 124 ibidem), differenzia il contratto di mandato di durata (Fellmann, op.cit., ad art. 394 CO, n. 130), come quello concluso dalle parti, dal contratto di lavoro là dove l'obbligo di remunerazione del datore di lavoro sussiste per tutta la durata del contratto.

                                          Per il che, che si voglia ammettere una rescissione del contratto prima del gennaio 1999, oppure l'inadempienza del convenuto nei due mesi in questione, la conclusione del pretore che ha dichiarato inesistente il credito di fr. 4'000.-, non può essere ritenuta arbitraria per nessuno dei motivi indicati dal ricorrente.

                                9.      Discostandosi dalla giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale i costi (spese e indennità) della procedura di rigetto non possono essere diversamente attribuiti in seguito all'accoglimento di una successiva istanza di disconoscimento del debito (DTF 123 III 230), il pretore ha posto a carico del convenuto anche gli oneri processuali della precedente procedura sommaria (inc. EF.99.501).

                                          Anche questa parte della decisione impugnata non è tuttavia censurabile poiché non costituisce un'applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale nel senso dell'art. 327 lett. g CPC (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 16). Il giudizio pretorile trova infatti sostegno almeno in parte della dottrina la quale indica che -al di là della giusta distinzione fra le due procedure (in particolare quanto alla natura e allo scopo)- appare sostanzialmente equo che la parte, soccombente in sede di rigetto dell'opposizione ma vincente nella causa di disconoscimento, ossia escussa a torto, non sopporti nessun pregiudizio pecuniario dipendente dalle procedure avviate contro di lei (cfr. Staehelin, op.cit., N. 70 ad art. 83 LEF; Jaeger, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ed. 4, art. 83, N. 18). Né costituisce arbitrio il solo fatto di contraddire una decisione del Tribunale federale (cfr. DTF 86 I 269; Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1949, p. 417; Airoli, Das Verbot  der willkürlichen und der rechtsungleichen Rechtsanwendung im Sinne von Art. 4 BV, Basilea 1968, p. 85-86). La censura ricorsuale che dev'essere così respinta non concerne invece l'ammontare dell'indennità posta a carico di __________ per quella prima procedura.

                              10.      Alla luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto con il carico delle spese e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 25 maggio 2000 di __________ è respinto.

                                2.      Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.–, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà a __________ l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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