Incarto n. 16.2000.00040
Lugano 3 maggio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 marzo 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 17 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 gennaio 2000 nei confronti di
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 720.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 gennaio 2000 _______ha convenuto in giudizio ________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 720.-, importo corrispondente a quanto l'istante sostiene di aver pagato per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello danneggiato dalla figlia minorenne del convenuto in occasione di un incidente della circolazione da lei cagionato alla guida di un motoveicolo;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato il suo credito e tantomeno la responsabilità del convenuto in relazione alla pretesa fatta valere in giudizio;
che con atto ricorsuale 30 marzo 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio rimproverando al giudice di pace di non aver considerato la gravità dell'infrazione alla LCS commessa da chi era alla guida del ciclomotore;
che questa lamentela, a prescindere dal suo benfondato (non essendovi agli atti alcun riferimento alla dinamica dell'incidente), è del tutto infondata avendo il giudice di pace correttamente accertato che l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova ex art. 8 CC, non ha provato la sua pretesa, non potendo a tal fine bastare la fattura 27 maggio 1999 in quanto dalla stessa allestita;
che quindi il ricorso, che non permette di individuare e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato, dev'essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 marzo 2000 di ________ è respinto.
2. Non si prelevano spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– _________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria