Incarto n. 16.2000.00117
Lugano 24 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 novembre 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 25 settembre 2000 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 679.60 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 settembre 2000 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 679.60 a saldo della fattura emessa il 30 novembre 1999 per cure dentarie prestate a quest'ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio: il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 2 ottobre 2000, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 17 ottobre 2000 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro dell'ufficio postale;
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 6);
che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto della cassazione (art. 327 lett. e CPC) la sentenza impugnata è nulla;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, cui la procedura non ha comportato spese di rilievo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 novembre 2000 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2000 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria