Incarto n. 16.2000.00112
Lugano 23 novembre 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 25 settembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 maggio 2000 da
__________ (rappr. da __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 650'000, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 15 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di Lit. 500'000, pari al valore del lavoro eseguito per conto della convenuta che aveva commissionato all'istante la confezione di un coprisedia e di due cuscini, oltre a Lit. 150'000 di spese bancarie sostenute in relazione al tentativo, andato a vuoto, di incassare un assegno di lit. 500'000.-;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con atto ricorsuale 18 ottobre 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni dalla sua notificazione;
che nella concreta fattispecie, poiché nel suo invio fax 27 settembre 2000 la ricorrente ammette di aver ricevuto la sentenza del giudice di pace quel giorno medesimo, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 18 ottobre 2000) il termine ricorsuale di 20 giorni era scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 18 ottobre 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria