Incarto n. 16.2000.00129
Lugano 10 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 dicembre 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 25 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 27 aprile 2000 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'000.– oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 27 aprile 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'000.– corrispondenti alla cauzione pattuita tra le parti per l'acquisto di un veicolo d'occasione;
che durante l'udienza di discussione dell'istanza, avvenuta il 17 maggio 2000, è stata proposta l'audizione testimoniale di __________ __________ che è stata sentita il 5 luglio 2000;
che a quest'udienza il convenuto, ancorché regolarmente citato, non è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla deposizione della teste __________, ha ritenuto provata la pretesa di parte istante;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che simile limitazione del diritto di essere sentito del ricorrente è sicuramente data nel caso concreto avendo il giudice di pace emanato il proprio giudizio dopo l'audizione della teste __________senza aver convocato le parti per il dibattimento finale (art. 297 CPC);
che è ben vero che, assunte le prove (ad esempio, sentiti i testi), può aver luogo, seduta stante, il dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC), ma è altrettanto vero che –per procedere in questo modo– le parti devono esserne state rese edotte dal giudice al momento della citazione per l'assunzione delle prove, caso contrario esse sono in diritto di ritenere che il dibattimento venga indetto come all'art. 297 cpv. 2 CPC, ossia per un'udienza successiva;
che in concreto, affinché la citazione delle parti e della teste per il 5 luglio 2000 debba essere oggettivamente considerata come estesa anche al dibattimento finale, non basta l'equivoca indicazione "per la discussione sulla vertenza in corso", tanto più accompagnata dall'avvertenza (inappropriata) sulle conseguenze della mancata comparsa che concernono semmai l'udienza di contraddittorio, nel caso in esame già avvenuta il 17 maggio 2000;
che il dibattimento finale (rispettivamente la regolare citazione per tale incombente) è indispensabile quando il processo comporta l'assunzione di prove al di fuori di quelle prodotte all'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 297, m. 2);
che la mancata convocazione delle parti al dibattimento finale comporta la nullità della sentenza dedotta in cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 1), con il rinvio dell'incarto al giudice di pace per l'emanazione di un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti alla discussione finale;
che a dipendenza di questo esito è del tutto inutile l'esame delle ulteriori censure ricorsuali;
che alla luce di quanto esposto, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio impugnato per violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che lo Stato rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 50.– per questa sede dal momento che la nullità della sentenza è la conseguenza di una condotta della causa processualmente scorretta da parte del primo giudice (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 148, m. 18).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 dicembre 2000 __________ è accolto.
2. La sentenza 25 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano è nulla.
§ Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano affinché proceda ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 50.–
4. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria