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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.03.2000 16.2000.00120

15 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,416 mots·~7 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00120

Lugano 15 marzo 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 presentato da

 avv. __________  e  __________  

  contro  

la sentenza 5 ottobre 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1998 nei confronti di

__________  

con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1'320.60 oltre interessi nonché

il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no__________dell'UEF di

Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice, ossia per fr. 785.30;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ e __________ sono comproprietari della particella __________ __________ costituita di un terreno e una stalla. Dal mese di giugno 1995 il fondo è stato occupato da __________ sulla base di un comodato nell'ambito del quale questi era tenuto alla manutenzione del fondo. A far tempo dall'estate 1998 il comodatario ha però trascurato la pulizia del fondo, tant'è che il Municipio di Giubiasco è intervenuto presso i proprietari diffidandoli a voler procedere in tal senso (doc. A e B). Poiché __________ non ha dato seguito alle sollecitazioni verbali del 27 luglio e scritte del 24 agosto 1998 con le quali gli istanti gli avrebbero intimato di eseguire al più presto la pulizia del fondo, questi si sono rivolti al giardiniere __________, che per i lavori di pulizia eseguiti il 3 settembre 1998 ha emesso, lo stesso giorno, una fattura di fr. 1'320.60 (doc. E). Di questo importo gli istanti hanno chiesto in causa la rifusione a __________, ritenendolo responsabile del danno subito a dipendenza del mancato riordino del fondo. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver ricevuto una regolare messa in mora da parte degli istanti, ai quali rimprovera in particolare di aver proceduto ai lavori di manutenzione ad opera di terzi prima ancora che fosse scaduto il termine assegnato loro dal Municipio (7 settembre 1998), privandolo così della possibilità di procedervi egli stesso.

                                   2.   Con il querelato giudizio il primo giudice ha ritenuto entrambe le parti ugualmente responsabili della spesa oggetto della presente azione: gli istanti perché hanno ordinato la pulizia del fondo prima che scadesse il termine loro impartito dal Municipio, impedendo così di fatto al convenuto di provvedervi egli stesso; il convenuto per aver inizialmente riconosciuto di doversi assumere parte della spesa (per poi negarlo). Il giudice di pace ha così accolto l'istanza nella misura del 50%.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame gli istanti insorgono contro la decisione del giudice di pace, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver posto a loro carico una parte delle spese, cagionate invece esclusivamente dall'inadempienza del convenuto il quale, nonostante sia stato tempestivamente avvisato della necessità di procedere alla pulizia del fondo, non vi ha provveduto, rendendo così superflua una sua ulteriore messa in mora come erroneamente ritenuto dal primo giudice.

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   5.   Mentre non è contestato che nell'ambito di un contratto di comodato, quale quello che vincolava le parti, spetta al comodatario assumersi le spese ordinarie per la conservazione della cosa (art. 307 cpv. 1 CO), né essendo sorto problema alcuno sulla qualifica dell'intervento litigioso, controversa tra le parti rimane la questione di sapere se al convenuto possano essere caricate le spese sostenute dagli istanti per il riordino e la pulizia del fondo.

                                         La conclusione del giudice di pace secondo cui, anticipando l'esecuzione dei lavori di pulizia del fondo da parte di terzi al giorno 3 settembre 1998, gli istanti non hanno dato al convenuto la possibilità di procedervi lui stesso entro il termine del successivo 7 settembre non è arbitraria. Al proposito va infatti rilevato che se il convenuto non ha contestato di essere stato sollecitato telefonicamente già nel mese di luglio a rimettere in ordine il fondo oggetto del comodato, e ciò in seguito a una prima missiva dell'ente pubblico, non risulta che gli sia stato fissato un termine per procedervi. Elemento necessario questo al fine dell'esigibilità della prestazione che è presupposto per una prestazione sostitutiva (Wiegand, in Commentario basilese, 1996, art. 98 CO, N. 5; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 7, vol. II, N. 2590). D'altra parte, gli fosse stato fissato un termine, esso sarebbe stato superato -secondo quanto sostengono gli istanti- da un'ulteriore loro sollecitazione, inviata questa volta nella forma scritta e per plico raccomandato. Sennonché essi stessi non hanno prodotto copia di tale scritto (agli atti è presente solo la ricevuta postale e fotocopia della busta: doc. C e D) e neppure hanno sostenuto di aver fissato un termine al convenuto per l'esecuzione dei lavori. Appare così verosimile, in base a quanto ha ammesso il convenuto in sede di contraddittorio 22 ottobre 1998, che allo scritto del 24 agosto siano state semplicemente allegate le comunicazioni del Comune di __________ (doc. A e B) nella seconda delle quali (in ordine di tempo) veniva fissato ai proprietari del fondo il termine ultimo del 7 settembre 1998, con l'avvertimento che -trascorsa infruttuosa quella data- l'ente pubblico sarebbe intervenuto esso stesso, addebitando loro l'intera spesa. Valesse anche l'ipotesi che con l'invio di quel documento al comodatario, i comodanti intendessero fissargli quello stesso termine per l'esecuzione dei lavori, questi non ha comunque preso conoscenza di quell'invio, trovandosi lontano dal suo domicilio (il fatto è ammesso dagli istanti anche in questa sede), onde non se ne può concludere che egli sia stato messo debitamente in mora. Infatti, la mora del debitore presuppone la sua interpellazione da parte del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Orbene, se è vero che quest'interpellazione non soggiace a particolari requisiti di forma, trattandosi di una semplice comunicazione del creditore al debitore con la quale il primo chiede al secondo l’adempimento dell’obbligazione entro un determinato termine (Wiegand, op. cit., n. 5 e 7 ad art. 102 CO), è altrettanto vero che essa è soggetta al principio della ricezione. Ciò significa che per esplicare i propri effetti deve giungere nella sfera del destinatario, di modo che la sua presa di conoscenza dipenda unicamente da quest'ultimo (Wiegand, op.cit., n. 7 ad art. 102 CO).

                                         In concreto, anche se il convenuto fosse stato a conoscenza dello stato di incuria in cui si trovava il fondo e della necessità di procedere al suo ripristino, l'art. 107 cpv. 1 CO avrebbe imposto al creditore l'obbligo di fissare un termine al debitore inadempiente. Ciò che i ricorrenti pretendono di aver fatto, senza tuttavia essere in grado di provarlo, malgrado la contestazione del convenuto.

                                   6.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, non potendosi concludere all'arbitrarietà del risultato cui è giunto il primo giudice (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere respinto.

                                         Tasse e spese seguono la soccombenza (art.148 CPC) mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 23 ottobre 2000 __________ e __________ è respinto.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione al Giudice di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                  La segretaria

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