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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.02.2001 16.2000.00111

5 février 2001·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,694 mots·~8 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00111

Lugano 5 febbraio 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 2000 presentato da

__________ patr. dallo studio legale __________  

  contro  

la sentenza 18 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 24 novembre 1998 da

__________ patr. dallo studio legale __________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'348.95 oltre accessori, domanda

ridotta in sede di conclusioni a fr. 5'248.95 e così accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Nell'ambito della procedura di divorzio che opponeva i coniugi __________, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha emanato il decreto supercautelare 27 gennaio 1998 con il quale ha condannato __________ a pagare alla moglie l'importo di fr. 3'650.- mensili a titolo di alimenti (per lei e per i figli) a far tempo dal 5 febbraio 1998. In considerazione delle difficoltà riscontrate nell'incasso degli alimenti, su istanza di __________, il medesimo Pretore ha ordinato, il 24 marzo 1998, alla datrice di lavoro del marito, ____________________ -presso la quale egli ha lavorato in qualità di responsabile di vendita sino al 30 aprile 1998- la trattenuta dell'importo di fr. 3'650.- dal salario con l’obbligo di versarlo direttamente alla moglie.

                                         Per quanto riguarda i salari di marzo e aprile 1998, la datrice di lavoro, oltre a versare direttamente alla moglie del dipendente fr. 2'600.- (invece dell'importo testé indicato), ha trattenuto dal salario dovuto fr. 1'667.25, nel mese di marzo, e fr. 3'581.70 per il mese di aprile, ossia in totale fr. 5'248.95 di cui il lavoratore con l'istanza in esame chiede il versamento. In sostanza, come appare dai conteggi doc. 2 e doc. 3, la busta-paga dell'istante per quei due mesi era vuota. In diritto, egli ritiene che la compensazione operata da controparte è lesiva del suo minimo vitale.

                                   2.   La convenuta ritiene di aver potuto effettuare tali trattenute sulla base di un proprio credito di complessivi fr. 10'800.- nei confronti del dipendente a conguaglio degli anticipi sulle provvigioni versategli, ovvero calcolate relativamente alla vendita di un numero di veicoli superiore a quello effettivamente realizzato. Tra l'altro, proprio a dipendenza di tali trattenute, essa ha autonomamente ridotto l'importo destinato alla moglie dell'istante, considerando quella somma sufficiente a coprire il fabbisogno della famiglia. Comunque sostiene di aver concordato con il dipendente le trattenute contestate, ragione per la quale ravvisa nell'istanza una lesione del principio della buona fede.

                                   3.   Con il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto l'istanza, nella misura ridotta in sede di conclusioni a fr. 5'248.95. I motivi della sua decisione sono invero poco chiari e si pongono al limite della validità formale della sentenza. Nel dubbio, tuttavia, non appare opportuno un rinvio della causa, prevalendo l'interesse che nella fattispecie la vertenza giunga a conclusione in tempi ragionevolmente brevi, come peraltro impone il legislatore federale in materia di diritto del lavoro. In buona sostanza, il primo giudice rimprovera alla convenuta di non aver determinato in proprio, né di aver fatto determinare la quota di salario non pignorabile da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, non provando di conseguenza l'esattezza del proprio conteggio. Conclude che comunque il computo litigioso è stato effettuato da parte della convenuta a dispetto di ogni limite di legge, ovvero già sapendo, per sua stessa ammissione, che il margine di manovra per effettuare anche una modestissima compensazione non era più dato (sentenza, 3.3.1).

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 novembre 2000, la convenuta insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Dopo aver criticato il primo giudice per non essersi attenuto ai principi processuali che regolano le vertenze in materia di contratto di lavoro, la ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver erroneamente posto a suo carico l'onere di dimostrare che la compensazione non era proponibile poiché lesiva del minimo vitale dell'istante, nonché di aver deciso la lite sulla semplice affermazione dell'evidente impraticabilità di qualsiasi trattenuta sul salario.

                                         Con osservazioni 20 novembre 2000 l'istante ha postulato la reiezione del ricorso, contestandone altresì la proponibilità dal punto di vista formale non essendo richiesto l'annullamento della sentenza bensì la sua riforma.

                                   5.   Preliminarmente, per quanto attiene alla ricevibilità in ordine del ricorso, va rilevato che se è vero che nel petitum la ricorrente non ha formalmente chiesto l'annullamento o la cassazione della sentenza impugnata, è altrettanto vero che questa richiesta è stata espressamente formulata nel testo del ricorso (cfr. pagina 5, punto 1 in fine), ragione per la quale esso è ricevibile e può essere esaminato nel merito.

                                   6.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).

                                   7.   In linea di massima, i crediti del lavoratore -cui vanno assimilate non solo le pretese salariali ma anche tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni lavorative (Rehbinder, in Commentario di Berna, n. 11 ad art. 323b CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 7 ad art. 323b CO)- sono compensabili da parte del datore di lavoro. Vale tuttavia la limitazione secondo cui questi può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF (art. 125 n. 2 CO, art. 323b cpv. 2 CO; Rehbinder, op.cit., n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 5 ad art. 323b CO; Brühwiler, op.cit., n. 8 ad art. 323b CO; BJM 1974 pag. 254); limitazione che tuttavia non è data quando si tratta di crediti del datore di lavoro per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore. Dal punto di vista processuale, se -come in concreto- la compensazione effettuata dal datore di lavoro è contestata dal lavoratore, spetta effettivamente a quest'ultimo e non al datore di lavoro di provare che la stessa è improponibile in quanto lesiva del suo minimo esistenziale (Rehbinder, op.cit., n. 17 ad art. 323b CO). Sennonché, poiché l'annullamento di una sentenza si giustifica solo se questa è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), a prescindere dalla violazione delle norme che regolano l'onere della prova in relazione all'art. 323b cpv. 2 CO, la conclusione del primo giudice che non ha ammesso la compensazione operata dalla convenuta, non può essere censurata.

                                8.      In concreto, a sostegno di tale decisione deve tuttavia essere verificato nel merito quale fosse il limite oltre il quale la pretesa compensazione non avrebbe potuto essere operata. Orbene, secondo le tabelle emanate dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (edizione 1° gennaio 1994) e alle quali occorre riferirsi (art. 325 cpv. 1 CO per analogia; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 323b CO; Rehbinder, op.cit., n. 10 e 12 ad art. 323b CO; Brühwiler, op.cit., n. 8 ad art. 323b CO), nel 1998 il fabbisogno minimo della famiglia __________ già superava il salario mensile del dipendente: le tabelle indicano infatti fr. 2'050.- quale importo base per i due coniugi separati, cui si aggiungono fr. 520.- per i due figli (nati nel 1989, rispettivamente nel 1994), fr. 404.- per premi cassa malati (doc. A, inc. DI 98.17), fr. 2'000.- per spese di locazione della moglie (doc. D, inc. DI.98.17) e massimali fr. 1'000.- per spese di locazione del marito. In totale, il fabbisogno minimo della famiglia dell'istante è così di almeno fr. 5'974.-, ciò che supera sia lo stipendio di marzo, pari a fr. 4'500.- (di cui fr. 1'000.- come importo globale per spese) (doc. 2), sia quello di aprile, pari a fr. 5'666.65, di cui 1'166.65 quale tredicesima mensilità pro rata, versata al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro (doc. 3). Non può invece essere computato come salario l'importo di fr. 524.95 riconosciuto al lavoratore come compenso per vacanze non godute (Rehbinder, op. cit., ibidem, n. 11). A fronte di questi importi, le censure ricorsuali non possono trovare accoglimento, a prescindere dalle motivazioni della sentenza impugnata, basata su una considerazione non dettagliata della fattispecie. Indifferente, in quest'ambito appare poi la circostanza per cui parte del dovuto mensile, sia stato versato direttamente alla moglie del lavoratore, rispettivamente che la convenuta abbia disatteso l'ordine del giudice in punto alla somma da trattenere sulla paga dello stesso.

                                9.      Per quanto attiene al preteso abuso di diritto, che secondo la ricorrente il segretario assessore avrebbe dovuto riconoscere nel comportamento dell'istante, va rilevato che l'art. 323b cpv. 2 CO è una norma di diritto imperativo (art. 361 CO) alla quale le parti non possono derogare; per questa ragione non può essere ravvisato nessun abuso di diritto nell'azione del lavoratore.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC per le spese l'art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 2 novembre 2000 di Garage __________ è respinto.

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Garage __________ verserà a __________ l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria

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