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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00052

31 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·596 mots·~3 min·5

Résumé

diritto di essere sentito - invio citazione con lettera semplice - nullità della sentenza

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00052

Lugano 27 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 maggio 2000 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 4 maggio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 luglio 1999 da

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'550.20 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 19 luglio 1999 __________ha convenuto in giudizio __________al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'550.20, importo corrispondente a spese sostenute dall'istante a dipendenza di problemi sorti nell'ambito dell'esecuzione di lavori di gessatura da parte del convenuto;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza, rimasta incontestata dal convenuto assente dal contraddittorio;

                                          che con il presente tempestivo gravame __________è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta la relativa citazione, mentre nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove;

                                          che al  ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il pretore  ha citato le parti all’udienza del 15 settembre 1999 per la discussione;

                                          che poiché la citazione destinata al convenuto non è stata spedita mediante invio raccomandato, come risulta dalla distinta delle raccomandate della Pretura del 23 luglio 1999 (data di notifica della citazione) e come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, non si ha la prova che la stessa sia stata regolarmente notificata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 120, m. 3);

                                          che quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, il contraddittorio 15 settembre 1999 dev'essere dichiarato nullo, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

                                          che l’incarto deve quindi essere ritornato al pretore affinché proceda ad un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

                                          che a dipendenza dell'esito del gravame, si prescinde dal verificare il benfondato delle ulteriori censure ricorsuali;

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, peraltro non patrocinato, cui la procedura ha imposto oneri limitati;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 18 maggio 2000 è accolto.

                                2.      La sentenza 4 maggio 2000 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è nulla.

                                          §.     Di conseguenza gli atti sono ritornati al pretore perché proceda ai sensi dei considerandi.

                                3.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

                                4.      Intimazione a:

                                          – __________;

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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