Incarto n. 16.2000.00048
Lugano 16 maggio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 maggio 2000 presentato da
__________
Contro
la sentenza 6 aprile 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 marzo 2000 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'421.75 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Ginevra Rive-Droite, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 6 marzo 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'421.75 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta __________ di cui egli è titolare;
che con sentenza 6 aprile 2000 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con scritto 4 maggio 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio giustificando la sua assenza all'udienza e chiedendo una nuova convocazione;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 maggio 2000 del ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Corte le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la richiesta di una nuova udienza è improponibile, non contestando il ricorrente l'avvenuta regolare notifica della citazione per il contraddittorio del 6 aprile 2000;
che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 2000 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
– __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria