Incarto n. 16.2000.00041 Rinvio TF
Lugano 19 maggio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 presentato da
__________ (patr. dall'avv. __________)
Contro
la sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 febbraio 1999 nei confronti di
__________ (patr. dall'avv. __________)
con la quale gli istanti hanno chiesto venisse fatto obbligo alla convenuta di attenersi agli impegni assunti il 13 dicembre 1993 e di eliminare delle piante situate sul suo fondo a confine con la loro proprietà, domande respinte dal primo giudice, considerato che questa Camera ha emesso un primo giudizio il 7 dicembre 1999, respingendo il ricorso;
preso atto della sentenza 29 febbraio 2000 della Seconda Corte civile del Tribunale federale che ha parzialmente accolto il ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e __________, annullando la sentenza di questa Camera, onde si impone una nuova decisione del ricorso per cassazione,
considerato
in fatto e in diritto: che __________ e __________ sono proprietari della particella n. __________ RFD __________ mentre __________ è proprietaria della contigua particella n. __________;
che al fine di definire le loro divergenze in materia di rapporti di vicinato, le parti hanno sottoscritto il 13 dicembre 1993 una transazione a tenore della quale entrambe si erano impegnate a eliminare dalle loro rispettive proprietà determinate fonti di turbativa;
che con istanza 22 febbraio 1999 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ chiedendo che fosse fatto obbligo a quest'ultima: di rispettare gli impegni a suo tempo assunti e oggetto della transazione 13 dicembre 1993 (punti a/b/d), di eliminare dal suo fondo il pino d'alto fusto situato a distanza non regolamentare dalla loro proprietà nonché di assumersi i costi da loro sostenuti per la rimozione di piante dal loro sedime;
che all'udienza del 26 maggio 1999 gli istanti hanno esteso la loro domanda chiedendo anche la rimozione di altri tre pini, di una "pianta da definire" di un'edera e di un gelsomino, piante che a loro dire non rispettano le distanze legali;
che la convenuta, contestando la presenza sul suo fondo di piante a distanza non regolamentare, si è opposta alla richiesta avversaria sollevando l'eccezione di cosa giudicata con riferimento alla sentenza 14 aprile 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona che darebbe atto dell’ossequio da parte sua degli impegni assunti il 13 dicembre 1993;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la convenuta ha fatto fronte agli impegni assunti il 13 dicembre 1993 e che tutte le piante e siepi situate sul suo fondo si trovano a distanza regolamentare, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione fotografica siccome prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver considerato quanto emerso dal verbale di sopralluogo del 22 giugno 1999 dal quale si dovrebbe dedurre che, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la convenuta non ha fatto fronte agli impegni della nota transazione e che le piante situate sul suo fondo non rispettano le distanze legali minime previste dalla LAC;
che con osservazioni 5 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per quanto attiene al preteso mancato ossequio da parte della convenuta degli impegni assunti nella transazione, in particolare dei punti b (rimozione due tubi di gomma), c (allontanamento rete metallica) e d (allontanamento di un pino nano), come correttamente concluso dal primo giudice gli stessi non possono essere riproposti per nuovo giudizio ritenuto che con sentenza 14 aprile 1999 (inc.n. DI.99.55) il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, chiamato a pronunciarsi proprio sull’adempimento da parte della convenuta di questi stessi impegni, ha accertato che la stessa vi ha fatto fronte, decisione questa che non è stata impugnata dalle parti e che ha quindi acquisito forza di cosa giudicata;
che comunque, pacifica la questione di cui al punto a) dell'accordo 13 dicembre 1993, risulta dal verbale di sopralluogo 22 giugno 1999 che l'oggetto del punto b) non è più contestato dagli istanti;
che in merito alle ulteriori richieste formulate dagli istanti e tendenti alla rimozione di svariate piante e rampicanti situate sul fondo della convenuta, spettava agli istanti provare che queste piante non rispettano le distanze legali (art. 8 CC), ciò che presupponeva la corretta qualifica delle stesse, in particolare per poter collocare le piante litigiose fra quelle di alto fusto (art. 155 LAC) o fra quelle di basso fusto (art. 157 LAC);
che per quanto attiene ai tre "pini giapponesi nani" alti ca m 1,73 e piantati rispettivamente a cm 58, m 1,79 e m 3,15 dal confine degli istanti, in difetto di una migliore e più precisa qualifica di queste piante, non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice che ha ritenuto applicabile la distanza di mezzo metro dal confine prevista per le piante di basso fusto e gli arbusti (art. 157 LAC);
che tale soluzione è andata esente da critiche da parte del giudice federale;
che l'accertamento di questa Camera secondo il quale il gelsomino e l'edera –piantate rispettivamente a cm 12,5 e 20 dal muro di proprietà degli istanti– non erano in contrasto con la distanza legale minima di cui all'art. 157 LAC, è stato censurato dalla Corte federale che ha qualificato le piante e arbusti in questione quali piante di basso fusto;
che secondo l'art. 157 LAC le piante di basso fusto e gli arbusti ornamentali possono essere piantati fino a mezzo metro dal confine;
che su questo punto il ricorso dev'essere accolto così che questa Camera, in applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, ossia decidendo il merito della controversia, deve disporre la rimozione delle due piante collocate a una distanza dal confine del fondo, inferiore a quella consentita;
che la censura ricorsuale relativa alla mancata condanna della convenuta al pagamento delle spese di trapianto che gli istanti dovrebbero affrontare nel caso in cui dovesse essere loro ordinato di collocare proprie piante a distanza legale dal confine, non può essere accolta;
che infatti, né la domanda è stata quantificata (dall'istanza risulta trattarsi di una spesa futura ed eventuale), né vi è titolo di legge per l'auspicata decisione;
che è peraltro indifferente nella lite il comportamento tenuto al riguardo dagli istanti, in particolare che essi abbiano trapiantato i propri alberi a distanza regolamentare e, in un secondo tempo – costatate determinate resistenze della convenuta – se abbiano ricollocate più vicino al confine fra i fondi (cfr. istanza, consid. 9);
che per quanto attiene alla pretesa carente motivazione della sentenza, la censura è infondata poiché dalla lettura della decisione impugnata emergono con sufficiente chiarezza i motivi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 285, m. 2);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato limitatamente al mancato accertamento da parte del primo giudice di una situazione di illegalità con riferimento alla distanza del gelsomino e dell'edera, deve essere parzialmente accolto;
che le spese di giustizia seguono la soccombenza, che per entrambe le sedi giudiziarie può essere suddivisa in ragione di un mezzo a carico di ciascuna delle parti, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
"1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a rimuovere il gelsomino e l'edera che si trovano rispettivamente a cm 12,5 e 20 dal muro di proprietà degli istanti.
2. La tassa di giustizia di fr. 115.– e le spese di fr. 35.– sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili."
II. La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dai ricorrenti rimangono a loro carico in ragione di un mezzo, mentre la differenza è posta a carico della convenuta. Compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
__________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria