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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00034

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·385 mots·~2 min·5

Résumé

eccezione di non ritorno a miglior fortuna carattere definitivo della decisione sull'opposizione al PE per non ritorno a miglior fortuna ricorso irricevibile

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00034

Lugano 4 aprile 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 15 marzo 2000 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del Circolo di Agno nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare il 13 dicembre 1999 dal

__________ rappr. dal __________  

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace del Circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di __________ per l’incasso di fr. 527.80 oltre interessi a titolo di imposte arretrate, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo quest'ultimo reso verosimile l'eccezione;

                                         che con atto ricorsuale 15 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

                                         che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m.5 );

                                         che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;

                                         la medesima in conformità con gli art. 29 e 30 CPC;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;

                                         che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 265a LEF

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso 15 marzo 2000 di __________ è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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