Incarto n. 16.2000.00034
Lugano 4 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 15 marzo 2000 presentato da
__________
Contro
la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del Circolo di Agno nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare il 13 dicembre 1999 dal
__________ rappr. dal __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace del Circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di __________ per l’incasso di fr. 527.80 oltre interessi a titolo di imposte arretrate, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo quest'ultimo reso verosimile l'eccezione;
che con atto ricorsuale 15 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m.5 );
che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;
la medesima in conformità con gli art. 29 e 30 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;
che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 15 marzo 2000 di __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria