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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 19.11.2007 (pubblicato) 16.2000.00031

19 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,387 mots·~12 min·5

Résumé

contenuto del dispositivo della sentenza

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00031

Lugano 4 luglio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 marzo 2000 presentato da

__________ (rappr. dall'avv. __________)

  contro  

la sentenza Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 12 febbraio 1998 da __________ (indicazione mutata in sede di replica) in:

__________, COMUNIONE EREDITARIA FU __________ composta da: __________ e __________ (tutti rappr. dall'avv. __________)

chiedente che al convenuto venisse ordinato di procedere alla demolizione di un manufatto sito su un proprio fondo (mapp. n. __________ di __________) a confine con un fondo delle istanti (mapp. n. __________ di __________);

domanda accolta dal pretore con sentenza 28 febbraio 2000;

preso atto della decisione 27 marzo 2000 della Prima Camera civile del Tribunale d'appello, investita di analoga impugnativa, che ha dichiarato l'appello irricevibile in quanto rivolto a lei, per motivi di valore;

lette le osservazioni al ricorso, presentate dalle istanti il 6 aprile 2000;

considerato

in fatto e in diritto:

                                    1.   La presente vertenza ha per oggetto un manufatto ("sostra") per il deposito di cose che sorge su un fondo di proprietà dell'avv. __________ e da lui concesso in affitto a __________. La costruzione sorge al confine con un terreno della comunione ereditaria __________i. Nel 1992 le parti hanno trovato un accordo nel senso che, in data 21 agosto l'avv. __________ rilasciava ai titolari del fondo vicino la seguente dichiarazione: Il sottoscritto __________, nella sua qualità di proprietario della part. __________ di __________, agente anche per conto dell'affittuario signor __________, con riferimento alla costruzione attualmente esistente indicata per semplicità come "ripostiglio" edificata dal detto __________ con il consenso del proprietario, il tutto a confine con la part. no. __________ dei signori __________ e __________, dichiara che il "ripostiglio" verrà mantenuto, così come attualmente costruito solo temporaneamente e meglio per 5 anni al massimo. Se nel frattempo i signori __________ e __________ i dovessero trasformare il piano terreno della loro attuale abitazione in appartamento, il sottoscritto proprietario, agente per sé e pure per __________, si impegna –a proprie spese– a spostare il "ripostiglio" alle distanze legali (doc. A).

                                          Avvicinandosi la scadenza del termine quinquennale le istanti hanno avvertito il ricorrente della loro volontà di veder demolito il manufatto; non ottenendo riscontro hanno così avviato una procedura esecutiva civile, producendo come titolo la citata dichiarazione dell'avv. __________. L'opposizione da questi interposta è stata accolta dal giudice che non ha potuto constatare la pretesa identità fra la prestazione oggetto dell'esecuzione e l'impegno dell'avv. __________ (doc. C).

                                    2.   Con la presente azione, con riferimento al cennato impegno del convenuto e al decorso del periodo di validità del medesimo, le istanti hanno considerato "di meridiana evidenza" che l'avv. __________ fosse tenuto a demolire il manufatto, fondandosi in diritto, sugli art. 68 segg. CO. In replica (il procedimento si è svolto in procedura ordinaria) le attrici stesse –a proposito della natura dei rapporti in gioco– hanno precisato che la dichiarazione su cui fondano la loro richiesta non costituisce un contratto "nello stretto senso del termine", ma l'impegno della controparte "di fare qualcosa per un determinato periodo" (ad B / B), ritenendo indifferente il termine usato per indicare che, alla fine dei cinque anni la sostra sarebbe dovuta essere tolta. La sola indicazione di un limite di tempo comporterebbe implicitamente l'obbligo di por fine alla turbativa alla fine del medesimo.

                                          Il convenuto si è opposto all'azione per tutta una serie di argomenti d'ordine e di merito che, se necessario, verranno riprese in seguito. Per quanto riguarda in particolare il fondamento giuridico della stessa, egli nega fra l'altro la possibilità di costruire la domanda di causa sul diritto obbligatorio. Al proposito accenna al fatto che fra le parti non è venuto in essere nessun accordo di tipo contrattuale, in particolare su quanto avrebbe dovuto accadere alla fine dei cinque anni: ricorda che l'impegno sullo "spostamento" del manufatto (peraltro ripreso da un accordo diretto 8 luglio 1992 fra __________ e __________: doc. B e doc. 3) era vincolato all'eventuale trasformazione della costruzione delle controparti e non al trascorrere del periodo quinquennale; inoltre, precisa che l'accenno alle distanze legali (in caso di "spostamento") non ne indica i termini, allora rimasti indiscussi, ferma restando, comunque, la conformità del ripostiglio con le disposizioni di PR (doc. 4).

                                    3.   Il pretore, respinte le eccezioni d'ordine proposte dal convenuto, ha accolto l'istanza con sentenza 28 febbraio 2000. Fra l'altro il primo giudice ammette –a proposito dell'evocata esigenza di redigere nella forma autentica un impegno come quello in esame– che esso non ha per oggetto restrizioni legali del diritto di proprietà, preso atto della conformità della costruzione con le NAPR del Comune di __________. Quanto al contenuto dell'impegno, riconosce che lo "spostamento" della sostra è vincolato a una fattispecie che non si è verificata, ma considera che la promessa di mantenere il manufatto per cinque anni al massimo ha portata autonoma nel senso che la demolizione, una volta trascorso il termine pattuito, non è altro che una conseguenza logica di quel primo impegno.

                                    4.   Abbandonate talune eccezioni proposte in prima sede, il ricorrente impugna la sentenza pretorile per motivi diversi; in particolare le censure riguardano l'errata applicazione di norme procedurali e del diritto sostanziale: delle stesse si dirà nel seguito, affrontandone di volta in volta il contenuto.

                                          Con le osservazioni al ricorso le istanti ne propongono l'integrale reiezione.

                                    5.   Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo processualmente irrito il valore della causa e comunque giungendo a un risultato errato. Sennonché –a questo momento– la censura può ritenersi evasa; infatti, proprio a dipendenza dell'incerto valore e dal fatto che il primo giudice si è risolto per un valore inferiore a fr. 8'000.– (e di conseguenza per l'inappellabilità del suo giudizio) solo alla fine del processo, il ricorrente aveva presentato –contemporaneamente al presente gravame– un appello alla Prima Camera civile. Questa autorità, con sentenza 27 marzo 2000, passata in giudicato, ha statuito l'irricevibilità dell'appello proprio a motivo del valore insufficiente della lite, in particolare ritenendo la carenza di presupposti per considerare che il valore dell'immobile litigioso, rispettivamente i verosimili costi di demolizione dello stesso siano da stimare maggiori di fr. 8'000.– e considerando che "la cifra di fr. 15'000.– avanzata dall'appellante non trova riscontro in alcun elemento agli atti". Ad ogni modo, di fronte all'accettazione di quella pronuncia da parte del ricorrente, non v'è motivo per affrontare nuovamente tale censura.

                                    6.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta o riconoscibile a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da quella scelta solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                    7.   Con il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata il pretore ha "condannato" il convenuto "a rimuovere la sostra edificata sul mappale n. __________ di __________ a confine con la particella n. __________ di proprietà delle attrici". Il ricorrente critica questa formulazione per due motivi diversi.

                                          7.1   Considera l'obbligo così formulato troppo generico e vago, al punto da impedirne l'esecutività. La censura tuttavia è inammissibile poiché non rientra nel novero esaustivo dei motivi di cassazione di cui all'art. 327 CPC. Né il rinvio all'art. 488 CPC può avere pertinenza con il tema della critica in questione: infatti, il ricorrente, in quanto parte condannata alla rimozione non ha titolo per dolersi che la formulazione del dispositivo sia di ostacolo all'esecutività della sentenza come titolo in una possibile esecuzione civile nei suoi confronti. In altre parole, per questo aspetto, al ricorrente difetta il cosiddetto gravame che costituisce un presupposto generale alla facoltà di impugnare la decisione di un'istanza inferiore (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo, 1981, p. 60 e 61).

                                          7.2   Il ricorrente ritiene che il primo giudice abbia pronunciato una condanna diversa da quella richiesta dalle istanti. La censura è di per sé ammissibile nell'ambito di un ricorso per cassazione in virtù dei combinati art. 327 lett. f e 340 lett. b CPC. Nel caso concreto, essa non può tuttavia essere accolta; infatti, l'esame di una censura di ultra– o extrapetizione impone di non prendere alla lettera le domande delle parti bensì di interpretarle nel contesto del processo, tenendo conto delle effettive intenzioni dei contendenti; in altre parole, il giudice –formulando il dispositivo di accoglimento– non è tenuto a riprendere la formulazione letterale della domanda ma può procedere a completazioni o rettifiche che meglio rendono ragione delle reali intenzioni delle parti (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, 2000, ad art. 340, m. 8). In sostanza, la domanda di causa è volta –in corrispondenza con la lettera del petitum– a ottenere da parte del convenuto la demolizione del manufatto in esame; il dispositivo di accoglimento dell'istanza condanna la stessa parte "a rimuovere la sostra". Accogliendo, da un lato, l'eccezione del convenuto sulla natura semmai condannatoria dell'azione (il giudice del merito potrebbe "condannare a …" ma non "ordinare di …"), il pretore anche in sede di motivazione sembra non voler sottilizzare sui termini, in particolare laddove afferma: "la demolizione (o rimozione o spostamento) è infatti la logica (e unica immaginabile) conseguenza ecc." (consid. 5.3). E' ben vero che l'equivalenza dei termini –a prima vista– potrebbe non essere data, ma è altrettanto vero che la rimozione di un manufatto di struttura semplice com'è una "sostra" ne implica normalmente la demolizione, tanto più tenuto conto delle peculiarità del ripostiglio evidenziate dalla documentazione fotografica in atti (doc. 10 e 11). La censura appare pertanto oziosa e comunque non tale da corrispondere a un motivo di revisione / cassazione della sentenza.

                                    8.   Per quanto riguarda il merito della vertenza, il pretore –pur non affrontando che indirettamente il problema di fondo– conclude per la natura obbligatoria dell'impegno preso dal convenuto, visto come debbano essere del tutto escluse altre forme di insorgenza della pretesa obbligazione. Il primo giudice ha così individuato la soluzione alla controversia sulla base dell'interpretazione del citato accordo fra le parti. Se la sua decisione non può forse essere condivisa nel dettaglio della motivazione, sta di fatto che –nella sostanza– le sue conclusioni sono inattaccabili, tanto più tenuto conto dei limiti giurisdizionali riservati all'autorità di cassazione. Estraneo alla lite l'impegno preso dal ricorrente di "spostare" (doc. B), rispettivamente di "spostare alle distanze legali" (doc. A) il manufatto nel caso in cui i coniugi __________ avessero trasformato in abitazione parte della loro costruzione, è oggetto di contestazione l'atteggiamento del ricorrente nel caso in cui, non essendo venuta in essere la fattispecie descritta, sia comunque trascorso il termine massimo di cinque anni durante il quale egli si era impegnato –dando seguito a una richiesta della controparte (ricorso, pag. 4)– a mantenere temporaneamente il ripostiglio così come allora costruito (doc. A).

                                          Al proposito il ricorrente non sostiene che l'impegno abbia natura reale e nega il suo carattere obbligatorio a dipendenza della mancanza di una evidente controprestazione. Ciò che tuttavia non costituisce presupposto per la sussistenza di un'obbligazione (Guhl/Merz/Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, p. 46 e segg.) mentre, l'impegno preso rappresenta una chiara obbligazione del ricorrente a tenere un certo comportamento personale nei confronti della controparte, regolarmente pattuito poiché richiesto (e condiviso) e comunque accettato dai destinatari della rispettiva dichiarazione. Né il ricorrente pretende, quanto al contenuto del suo impegno (doc. A), che ne vengano lette disgiuntamente la prima dalla seconda parte, anzi afferma proprio il contrario ("Questa frase non ha però scopo di essere senza quella che immediatamente segue": pag. 14). Se ne può così tranquillamente concludere che se è vero che il ricorrente avrebbe dovuto spostare il ripostiglio in caso di trasformazione della costruzione __________, la buona fede impone di leggere il suo ulteriore obbligo di agire analogamente al più tardi alla fine del quinquennio, scaduta cioè la sua riserva "temporanea" di mantenere il ripostiglio così come costruito ed esistente in data 21 agosto 1992 (doc. A). Che questo fosse il senso della pattuizione rileva dalla circostanza per cui, già garantiti dalla prima dichiarazione dell'8 luglio 1992 a proposito dell'eventualità di abitare il loro immobile (doc. B), i signori __________ richiesero un ulteriore promessa al ricorrente, ossia che il manufatto restasse nelle condizioni e nella collocazione di quel momento solo provvisoriamente e per un periodo massimo, pattuito in cinque anni. Ciò che non può equivalere che alla sua rimozione, scaduto quel termine, salvo dover ammettere che il promettente avesse voluto semplicemente procrastinare la soluzione del contenzioso.

                                          La questione di sapere poi se il manufatto si trovi o no alle distanze legali può restare irrisolta poiché esula della presente vertenza: lo stesso testo della promessa formulata dal ricorrente lascia infatti chiaramente intendere come la sua collocazione non sia conforme alle norme applicabili in materia; né si può presumere che il ricorrente, persona ben cognita del diritto, abbia preso un impegno come quello in esame, considerando l'eventualità di un contenuto vano per la controparte.

                                    9.   Il giudizio impugnato non essendo arbitrario, ossia non rappresentando una soluzione insostenibile, né essendo carente di supporto oggettivo, o lesivo di un diritto certo, non ha ragione di essere annullato. La reiezione del ricorso comporta il carico di spese e ripetibili al ricorrente.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:               1.   Il ricorso per cassazione 20 marzo 2000 dell'avv. __________, è respinto.

                                    2.   Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.– anticipate dal ricorrente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere in solido alle controparti l'importo di fr. 300.– per ripetibili della questa sede.

                                    3.   Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria

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