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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00029

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·622 mots·~3 min·4

Résumé

diritto di essere sentito

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00029

Lugano 13 aprile 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 marzo 2000 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 22 febbraio 2000 del Giudice di pace del circolo di Tesserete nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 ottobre 1999 da

__________  

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 407.- oltre interessi nonché il

rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano,

domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che con istanza 14 ottobre 1999 __________) ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 407.- oltre interessi, a saldo della quota sociale di affiliazione all'associazione emessa per il 1998;

                                          che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'ammontare della quota sociale, siccome non conforme alla sua effettiva situazione finanziaria, in particolare al reddito da lui conseguito;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa, ha accolto l'istanza respingendo nel contempo le contestazioni del convenuto non ritenendole idonee ad inficiare la medesima;

                                         che con scritto 9 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il ricorrente si duole sostanzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC) perché non ha potuto discutere la documentazione prodotta dall'istante e perché il giudice non ha tenuto conto di quella che egli ha prodotto;

                                         che per quanto attiene alla documentazione che il ricorrente sostiene di aver prodotto all'udienza, va rilevato che dal verbale della stessa non risulta che questi abbia chiesto l'assunzione agli atti di un qualsiasi documento, richiesta che spettava a quest'ultimo formalizzare in ossequio a quanto prevede l'art. 294 cpv. 2 CPC secondo il quale è all'udienza che la parte convenuta deve produrre i documenti a sostegno delle proprie tesi difensive;

                                         che in ogni caso, indipendentemente dall'assunzione o meno di documenti che il convenuto sostiene di aver presentato al giudice, il suo diritto di essere sentito non è stato leso poiché il giudice ha considerato le sue contestazioni, pur non ritenendole tali da inficiare la pretesa avversaria;

                                         che il diritto di essere sentito del ricorrente non è neppure leso dal fatto che la documentazione prodotta dall'istante -comunque in suo possesso o a lui nota come membro dell'associazione- non gli è stata trasmessa per visione, formalità questa che il CPC non prevede;

                                         che trattasi infatti di documenti che l'istante ha allegato all'istanza, ragione per la quale il convenuto avrebbe potuto  prenderne visione presso la giudicatura di pace prima dell'udienza o in quella stessa occasione;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuna lesione del diritto di essere sentito del ricorrente e tantomeno una decisione arbitraria avendo il primo giudice motivato il proprio giudizio sulla base della documentazione agli atti, deve essere respinto;

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 9 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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