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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00021

31 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·368 mots·~2 min·6

Résumé

rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 16.2000.00021

Lugano 17 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 presentato da

__________ patr. dall'avv. __________  

  contro  

la sentenza 3 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 dicembre 1999 da

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con sentenza 3 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4'057.50 corrispondenti agli acquisti effettuati da quest'ultima mediante utilizzo della carta __________;

                                          che con atto ricorsuale 17 febbraio 2000, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 febbraio 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

                                          che con scritto 7 marzo 2000 __________ ha dichiarato di voler ritirare l'istanza di rigetto, rispettivamente l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono quindi privi d’oggetto;

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 33).

Richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:           1.      L’istanza di rigetto dell’opposizione 29 dicembre 1999 di __________ e il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ è tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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