Incarto n. 16.2000.00008
Lugano 22 marzo 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da
__________
Contro
la sentenza 8 ottobre 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 agosto 1999 da
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'476.- oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no.__________ dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 731.-,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 9 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'276.- a saldo di due fatture emesse nel mese di maggio 1999, una relativa alla fornitura di un veicolo d'occasione al convenuto e sulla quale questi avrebbe versato un acconto di fr. 500.-, l'altra riferita a prestazioni svolte a favore di quest'ultimo per un totale di fr. 86.-, oltre a fr. 100.- di spese;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la qualifica di acconto dell'importo di fr. 500.- dallo stesso versato, trattandosi del prezzo di acquisto pattuito;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 731.-, importo corrispondente alla metà di quanto rivendicato dall'istante (fr. 1'290.-), oltre ai fr. 86.- oggetto della fattura 26 maggio 1999 che il convenuto avrebbe riconosciuto;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 gennaio 2000__________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con scritto 9 febbraio 2000 la controparte, che ha formulato anche un'inammissibile e tardiva richiesta di assunzione di un teste (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ha chiesto la conferma del giudizio impugnato;
che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla per carenza di motivazione;
che infatti, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;
che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);
che nel caso concreto il giudice di pace supplente, preso atto dell'esistenza di "elementi di ragione da parte dell'attore e del convenuto", ha ritenuto di poter accogliere parzialmente la pretesa di parte istante, e meglio nella misura di un mezzo oltre a fr. 86.- relativi alla fattura 26 maggio 1999 che il convenuto avrebbe riconosciuto, riconoscimento del quale non si ha peraltro traccia alcuna nell'incarto;
che la sentenza dedotta in cassazione, che in sostanza si limita a dirimere la lite con una soluzione equitativa -permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Comm. di Berna, 1966, art. 4 CC, N. 16 segg.; CCC 31 gennaio 2000 in re D.G. c. B)- senza fornire nessuna spiegazione circa le ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito, ancorché solo parzialmente, alla tesi di parte istante risulta priva di valida motivazione;
che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali;
che l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace supplente per un nuovo giudizio;
che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 8 ottobre 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è nulla.
2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria