Incarto n. 16.2000.00007
Lugano 24 marzo 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 presentato da
__________
contro
la sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, quale risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a dipendenza di un incidente causato dalla presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal cantiere della convenuta;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito dall'istante;
che con atto ricorsuale 12 gennaio 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che secondo l'art. 74 LOG in caso di sostituzione di un funzionario, "se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo fra le parti";
che il principio sancito da questa norma è quello secondo il quale solo il giudice che ha presieduto alla discussione della causa è legittimato a deliberare sulla stessa (Rep. 1988, 380; 1981, 199; CCC 26 ottobre 1995 in re. G. c. R.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 51);
che sebbene la sanzione della nullità non sia espressamente prevista dalla norma sopra citata, ne sono dati i presupposti dal momento che la sentenza risulta emanata in urto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. (Rep 1989, 518);
che nel caso concreto, come evidenziato dal ricorrente medesimo, tutta l'istruttoria è stata condotta dal supplente (ciò che è di per sé conforme con l'art. 4 LOG), mentre la sentenza dedotta in cassazione è stata prolata dal giudice di pace titolare;
che quindi, non avendo il giudice di pace partecipato all'istruzione della causa e tantomeno al dibattimento finale, ne discende la nullità del giudizio con il conseguente rinvio degli atti alla Giudicatura affinché proceda a un nuovo giudizio ad opera del giudice di pace supplente oppure alla riconvocazione delle parti al dibattimento finale da parte del giudice titolare;
che a prescindere da quanto sopra esposto, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe comunque nulla non avendo il giudice proceduto alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC);
che simile formalità è necessaria in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 2) -come avvenuto in concreto con l'audizione dei testi __________, __________ e __________ o con l'assunzione all'incarto di nuova documentazione- in quanto destinata a permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una volta- il loro diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.);
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 di __________ è accolto.
2. La sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.
§ Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne affinché proceda ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria