Incarto n. 16.1999.00133
Lugano 7 gennaio 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Zali in sostituzione del giudice Giani, assente
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per giudicare il ricorso 6 dicembre 1999 presentato da
__________
contro
la sentenza 29 novembre 1999 del Giudice di pace ………nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre 1999 da
__________ e __________ __________)
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 ottobre 1999 __________ e __________, rappresentati dall’avv. __________, hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 600.– corrispondenti alle ripetibili loro riconosciute con sentenza 17 dicembre 1997 del Tribunale cantonale amministrativo;
che con sentenza 29 novembre 1999 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 6 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che l’art. 301 CPC vieta all’avvocato di patrocinare una parte nelle procedure promosse avanti al giudice di pace;
che il divieto fatto all'avvocato di patrocinare una parte avanti al giudice di pace risponde a un interesse pubblico dettato dalla funzione medesima di mediatore e conciliatore del giudice di pace chiamato ad esprimersi in vertenze di portata economica limitata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 301, n. 2; CCC 23 luglio 1993 in re CC C.M./C.);
che al fine di garantire l’ossequio del principio procedurale della parità delle armi fra le parti in causa, la presenza dell'avvocato dev'essere esclusa non solo nella fase dibattimentale ma già in quella predibattimentale di allestimento degli allegati di causa (Cocchi/Trezzini, op.cit., ibidem);
che l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC prevede la nullità degli atti di procedura , e tra questi evidentemente le istanze, che difettano di un presupposto processuale, quale la legittimazione del rappresentante della parte;
che la nullità di un atto deve essere rilevata d'ufficio e in ogni stadio di causa (art. 142 CPC);
che gli atti compiuti da un rappresentante non legittimato sono nulli e non possono in alcun modo essere sanati (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 138 e 282);
che quindi l'istanza 11 ottobre 1999 allestita e sottoscritta dall'avv. __________ per conto dei signori __________ deve essere dichiarata nulla, così come la sentenza impugnata poiché frutto di un atto nullo;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente le cui censure non avrebbero comunque trovato accoglimento.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 6 dicembre 1999 di __________ è evaso nel senso che l'istanza 11 ottobre 1999 di __________ e __________ è nulla così come ogni atto successivo compresa la sentenza 29 novembre 1999 del Giudice di pace.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di __________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria