Incarto n. 16.1999.00130
Lugano 28 marzo 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 1999 presentato da
__________
contro
la sentenza 19 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 giugno 1998 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'000.- a titolo di indebito
arricchimento oltre al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nell'ambito del mandato di patrocinio di __________, l'avv. __________ ha chiesto a quest'ultimo il pagamento di un acconto di fr. 1'000.-. A tal fine, questi ha fatto pervenire alla legale un assegno emesso a suo favore il 4 ottobre 1997 (doc. 1 e A), assegno che l'avvocata ha incassato presso __________ di __________o in data 20 ottobre 1997. Sennonché il 9 ottobre 1997 -così afferma l'istante- il cliente aveva comunicato all'istituto bancario di non pagare l'assegno avendo nel frattempo rescisso il mandato conferito alla legale, revoca che quegli avrebbe tempestivamente comunicato anche all'interessata.
2. Con istanza 3 giugno 1999 __________, ammettendo il proprio errore nel non aver dato seguito alla revoca dell'assegno ordinata da __________, ha convenuto in giudizio l'avv. __________ chiedendole la rifusione dell'importo di fr. 1'000.in base alle norme sull'indebito arricchimento. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestandone i presupposti, ovvero allegando di aver incassato in buona fede l'importo di fr. 1'000.- per mezzo di un regolare assegno. D'altra parte, la revoca del mandato professionale le sarebbe pervenuta soltanto il successivo 11 novembre (doc. 3 e 4).
3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza ritenendo adempiuti i presupposti dell'indebito arricchimento per il fatto che al momento in cui la convenuta si era presentata presso l'istante per incassare l'assegno, alla stessa era noto che nel frattempo __________ le aveva revocato il mandato, manifestando così di non essere più disposto a versarle il controverso acconto.
4. Con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provati gli estremi dell'indebito arricchimento in relazione all'incasso da parte sua dell'assegno emesso in data 4 ottobre 1997 dal proprio patrocinato, nonostante non sia stato provato che ella fosse a conoscenza della revoca del mandato già al momento in cui si è presentata in banca per incassare l'assegno e nonostante l'importo incassato le fosse dovuto a titolo di onorario per prestazioni regolarmente svolte a favore del cliente.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).
6. A sostegno del proprio gravame la ricorrente solleva l'arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice. La censura è sicuramente fondata là dove il giudice di pace ha basato il proprio giudizio su deduzioni di fatto che non trovano alcun riscontro nelle risultanze istruttorie. Trattasi in particolare della conclusione secondo la quale la convenuta sarebbe tenuta al pagamento dell'importo rivendicato dall'istante poiché al momento della sua riscossione ella era in mala fede, essendo a conoscenza dell'intervenuta revoca del mandato ad opera del suo cliente. A prescindere dal fatto che, come si dirà in seguito, il rapporto tra avvocato e cliente non interessa l'istante, la deduzione del primo giudice secondo la quale il 18 ottobre 1997 la convenuta sarebbe stata informata telefonicamente dal cliente dell'intenzione di quest'ultimo di non più procedere al pagamento dell'acconto richiestogli, e meglio dell'avvenuta revoca dell'assegno, non trova alcun riscontro nelle prove documentali. Dalle stesse non emerge infatti nulla che permetta di ritenere che la convenuta sia stata informata dal proprio cliente della revoca del mandato prima del 20 ottobre 1997, data del pagamento dell'importo controverso. Al contrario, lo scritto 24 ottobre 1997 (doc. 3), pervenuto alla convenuta il successivo 19 novembre, dimostra che solo allora il cliente le avrebbe comunicato la revoca del mandato. Si tratta di un elemento di fatto che può essere valutato in modo diverso, ma che il primo giudice ha considerato determinante per la sua decisione.
Quindi, poiché le premesse sulle quali il giudice di pace si è basato per concludere all'accoglimento dell'istanza sono frutto di un'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, il ricorso, in quanto basato su questo titolo di cassazione, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
7. Per quanto attiene al merito della lite, va innanzi tutto rilevato che in virtù dell’art. 87 cpv. 1 CPC il giudice applica d’ufficio il diritto, non essendo vincolato dalle motivazioni giuridiche prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 87 m. 1). Per questi motivi, questa Camera ritiene di doversi scostare dalla soluzione giuridica proposta dalle parti. A prescindere dal fatto che l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova (Schulin, in Commentario basilese, 1996, n. 41 ad art. 62 CO), non ha provato i presupposti dell'indebito arricchimento, determinante nel caso concreto è il fatto di sapere se la banca, che ha pagato un assegno valido dal punto di vista formale in quanto conforme ai requisiti di cui all'art. 1100 CO, possa pretendere dalla convenuta, indicata nell'assegno quale beneficiaria dell'importo di fr. 1'000.-, la restituzione del danaro prevalendosi di un errore da lei stessa commesso nel non aver dato seguito all'ordine di revoca del pagamento trasmessole dal traente.
Secondo l'art. 1115 CO l'assegno bancario è pagabile a vista. D'altra parte, l'ordine di non pagare non comporta l'estinzione o l'annullamento dell'assegno ma ha effetti unicamente sull'estensione, o meglio sulla limitazione dell'autorizzazione di pagamento conferita alla banca (Jäggi/Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht, 1985, pag. 319): trattasi quindi di un atto che interessa unicamente il rapporto tra traente e trattario (Hippele, in Commentario basilese, 1996, n. 1 ad art. 1119 CO) di modo che, nella fattispecie, l'istante non può -a posteriori- opporre alla convenuta, che ha incassato un assegno che la indicava quale beneficiaria della somma di fr. 1'000.-, le restrizioni delle facoltà di pagamento comunicatele a suo tempo dal traente. Ciò basta per concludere all'infondatezza dell'istanza. Ciò che non solo è conforme con le norme sull'assegno, ma che è in grado di costituire una valida causa di pagamento, tale altresì da escludere l'ipotesi di un arricchimento indebito ai danni della banca.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 6 dicembre 1999 dell'avv. __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di questa sede di fr.
50.-, anticipate come di rito da parte istante, rimangono a suo
carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di
fr. 100.-.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.b) spese fr. 40.fr. 120.già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 150.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria