Incarto n. 16.1999.00121
Lugano 11 febbraio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 novembre 1999 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 2 novembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1999 da
__________ patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'764.50 oltre interessi e spese
nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gi atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'764.50, corrispondenti al valore di lamiere zincate fornite a quest'ultima nel mese di luglio 1998 (doc. B) e fatturate il 15 luglio 1998 (doc. A);
che con il querelato giudizio il segretario assessore, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, dalla quale non è emersa una tempestiva e valida contestazione della merce fornita, ha accolto la domanda avendo la venditrice sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 dicembre 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente lamenta il mancato ossequio di norme di procedura e la conseguente violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che la citazione all'udienza è stata notificata unicamente a lei e non al suo rappresentante -noto all'istante e desumibile per il primo giudice dagli atti di causa- così che nessuno ha partecipato all'udienza: il suo legale perché ignaro della convocazione, lei stessa perché certa che la citazione fosse stata intimata anche a quest'ultimo;
che con osservazioni 20 dicembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure del presente ricorso in quanto basate su un preteso errore del giudice nella citazione delle parti, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, nella modalità di notifica della citazione non è ravvisabile alcun errore procedurale e tantomeno la violazione del suo diritto di essere sentita;
che infatti il primo giudice, ricevuta l'istanza 11 ottobre 1999, dalla quale non risultava nessun patrocinatore della convenuta, agendo in conformità con quanto previsto dall'art. 120 cpv. 1 CPC, l'ha notificata alla parte in giudizio, ovvero la __________ che non contesta di averla ricevuta;
che il CPC non impone al giudice di verificare nell'incarto l'esistenza di un rapporto di rappresentanza non indicato nell'allegato;
che pertanto spettava alla ricorrente, regolarmente citata alla discussione dell'istanza, farsi parte diligente e interessarsi presso il suo patrocinatore circa la sua partecipazione all'udienza, rispettivamente se egli fosse a conoscenza della convocazione;
che comunque l'invocato art. 120 cpv. 4 CPC secondo cui se il destinatario di un atto giudiziario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest'ultimo, appare piuttosto calzante per i casi di rappresentanza legale laddove è in gioco la validità della notifica;
che, per contro, fosse applicabile anche per il patrocinio processuale, non potrebbe rappresentare che una norma d'ordine: sia perché essa non prevede nessuna sanzione nel caso di contravvenzione, sia perché non è pensabile che per questo motivo una parte che gode della capacità processuale (art. 38 CPC), regolarmente citata da un tribunale, possa sostenere di essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita, senza incorrere nell'abuso di diritto (art. 2 CC);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 22 novembre 1999 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.b) spese fr. 50.fr. 250.già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria