Incarto n. 16.1999.00113
Lugano 31 gennaio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 presentato da
__________ e __________
contro
la sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1998 nei confronti di
__________
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1'320.60 oltre interessi nonché
il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ e __________ sono comproprietari della particella __________ RFD costituito di un terreno e una stalla. Dal mese di giugno 1995 il fondo è stato occupato da __________ sulla base di un comodato nell'ambito del quale questi era tenuto alla manutenzione del fondo. A far tempo dall'estate 1998 il comodatario ha però trascurato la pulizia del fondo, tant'è che il Municipio di __________ è intervenuto presso i proprietari diffidandoli a voler procedere in tal senso (doc. A e B). Poiché __________. non avrebbe dato seguito alle sollecitazioni 27 luglio e 24 agosto 1998 con le quali gli istanti gli avrebbero intimato di eseguire al più presto la pulizia del fondo, questi si sono rivolti a un terzo, il giardiniere __________, che per i lavori di pulizia del fondo ha emesso la fattura 3 settembre 1998 per complessivi fr. 1'320.60 (doc. E). Di questo importo gli istanti hanno chiesto in causa la rifusione a __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver ricevuto una regolare messa in mora da parte degli istanti, ai quali rimprovera in particolare di aver proceduto ai lavori di manutenzione ad opera di terzi prima ancora che fosse scaduto il termine assegnato loro dal Municipio (7 settembre 1998), privandolo così della possibilità di procedervi egli stesso.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 785.30.
3. Con il presente tempestivo gravame gli istanti sono insorti contro la decisione del giudice di pace, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver posto a loro carico una partecipazione a spese cagionate esclusivamente dall'inadempienza del convenuto.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Prima di considerare se le censure ricorsuali corrispondono effettivamente a motivi di cassazione in conformità con l'art. 327 CPC, dev'essere considerato se la sentenza impugnata presenti i presupposti minimi di validità. In virtù del rinvio operato dall'art. 299 CPC, alla procedura davanti ai giudici di pace e ai pretori come istanza unica si applicano -per quanto riguarda la sentenzagli art. 283 segg. CPC. Per quanto riguarda il contenuto delle sentenze, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC prevede tra l'altro che esse, pena la loro nullità, devono esporre i motivi di fatto e di diritto che inducono il giudice alla decisione vera e propria. In altre parole il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto a una parte e ragione all'altra. Per quanto riguarda i motivi di diritto è sufficiente che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi / Trezzini, art. 285 CPC, n. 1, 2 e 9).
Nel concreto, la sentenza in esame, riferisce l'iniziativa del giudice di aver proposto una transazione, assegnando alle parti un termine per comunicare la loro eventuale adesione. Giacché quella proposta non aveva raccolto il consenso di una parte, senza dare spiegazione alcuna, il giudice di pace ha ritenuto "di dover mantenere la sua proposta", ossia che ogni parte fosse tenuta a sopportare la metà delle spese della fattura __________. Nella sentenza sono riferiti i motivi che stavano alla base della proposta transattiva, ossia, per il convenuto, il fatto che i lavori fatturati erano stati eseguiti prima della scadenza del termine assegnato dal Comune di __________, impedendogli di porvi mano egli stesso; per gli istanti, il fatto che la moglie del convenuto avesse verbalmente lasciato intendere la disponibilità di questi ad assumersi parte della spesa. Argomenti comunque che, se -accertati o menopotevano teoricamente essere tali da indurre le parti a una soluzione stragiudiziale della vertenza, non potevano essere assunti pari pari come motivazione della sentenza anche perché estranei a qualsiasi considerazione giuridica della fattispecie. Anzi, essi erano esplicitamente il frutto della "mancanza di chiarezza sulla completa responsabilità sia da una parte piuttosto che dall'altra", lamentata dal giudice in ingresso alla proposta transattiva, inviata alle parti con esposto scritto 3 agosto 1999. Ne discende che, oltre alla nullità della sentenza a causa del cennato motivo processuale, la decisione rappresenta esplicitamente una soluzione equitativa della lite, permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4 CC, come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Comm. di Berna, 1966, art. 4 CC, N. 16 segg.); eventualità che nel caso concreto non è data.
5. In virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio. In tal modo, non v'è motivo per affrontare le censure ricorsuali.
Al giudice di pace deve comunque ancora essere ricordato il mancato ossequio dell'art. 298 CPC che gli fa obbligo di verbalizzare tutti gli atti processuali, comprese le allegazioni delle parti, ancorché riassunte. Ciò è di particolare importanza proprio nella procedura cosiddetta inappellabile dove le allegazioni di risposta (ma anche di replica e di duplica) sono per principio orali (art. 294 cpv. 2 CPC), ma non per questo non devono far parte dell'incarto. Nel caso concreto, quando la sentenza impugnata fa riferimento al "risultato dell'udienza", rimanda a un atto processuale non riscontrabile nell'incarto.
6. Con il rinvio dell'incarto al giudice di pace, egli dovrà esclusivamente emettere una nuova decisione, visto come non vi sia stata istruttoria, né necessità di riconvocare le parti per un dibattimento finale. Affrontando nuovamente il merito della vertenza, egli dovrà tuttavia considerare se gli istanti avrebbero potuto caricare alla controparte le spese litigiose senz'altra formalità, eventualmente verificando l'esigibilità della prestazione di fare richiesta al convenuto (art. 98 cpv. 1 CO), ovvero la validità e il significato per quest'ultimo di un termine, verosimilmente coincidente con quello assegnato agli istanti dal Municipio di __________, anche a dipendenza della sua eventuale mancata notifica a __________.
7. A dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. La sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace è nulla.
2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione al Giudice di pace
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria