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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.02.2025 16.2024.8

3 février 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·981 mots·~5 min·3

Résumé

Contratto di comodato: reclamo irricevibile poiché fondato su allegazioni di fatto nuove

Texte intégral

Incarto n. 16.2024.8

Lugano, 3 febbraio 2025            

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 febbraio 2024 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 19 gennaio 2024 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E23-23 (contratto di comodato) promossa con petizione del 26 settembre 2023 da  

 CO 1 (patrocinata dall'  PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1, comodataria di un appartamento a __________, ha concesso tra giugno 2021 e febbraio 2022 a RE 1 l'uso a titolo gratuito del garage connesso a tale alloggio. Il 7 luglio 2022 CO 1 ha chiesto a RE 1 il risarcimento dei danni da lei patiti a causa della mancata restituzione delle chiavi del garage per complessivi fr. 550.– (fr. 250.– per la sostituzione della serratura e delle chiavi e di fr. 300.– per il dispendio di tempo impiegato nella ricerca di un fabbro). RE 1 si è rifiutato di far seguito alla richiesta.

                                  B.   Con istanza del 26 settembre 2023 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convocare RE 1 a un'udienza di conciliazione volta a ottenere il pagamento di fr. 550.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2022. All'udienza di conciliazione del 16 gennaio 2024, il convenuto non è comparso, mentre l'istante ha ribadito la sua domanda e ha chiesto di decidere la lite in applicazione dell'art. 212 CPC.

                                  C.   Statuendo con decisione del 19 gennaio 2024 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che RE 1 è stato obbligato a versare ad CO 1 fr. 500.–  oltre interessi del 5% dal 19 maggio 2022. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 75.–.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 febbraio 2024 in cui chiede  di annullare la decisione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 26 gennaio 2024. Datato 23 febbraio 2024 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Giudice di pace, dopo avere qualificato il contratto tra le parti quale comodato ai sensi dell'art. 305 segg. CO, ha stabilito che in base all'art. 97 CO il convenuto è tenuto a risarcire l'attrice del danno causatole dalla mancata restituzione delle chiavi del garage. Egli ha così riconosciuto interamente il costo della sostituzione della serratura e delle chiavi del portone di fr. 250.–, e limitatamente a fr. 250.– la pretesa relativa alla perdita di tempo, da lui giudicata “eccessiva”.

                                   3.   Il reclamante chiede di annullare la sentenza del Giudice di pace esponendo le ragioni per le quali si rifiuta di risarcire la controparte. Egli sostiene in particolare che quest'ultima non ha provato né di avergli consegnato le chiavi né tantomeno che egli avrebbe ammesso davanti a diverse persone la perdita delle stesse. In realtà, così argomentando, il reclamante disconosce che in una procedura di reclamo nuovi fatti (o contestazioni) e nuove prove non sono ammessi (art. 326 cpv. 1 CPC). Detto altrimenti, le sue argomentazioni e obiezioni andavano addotte davanti al Giudice di pace. Se non che, rimasto assente ingiustificato all'udienza del 16 gennaio 2024, egli non ha contestato i fatti allegati da CO 1 né ha sollevato obiezioni volte a inficiare la pretesa fatta valere in giudizio. In siffatte circostanze, il Giudice di pace poteva senz'altro ritenere che i fatti sui quali l'attrice fondava la sua pretesa non fos­sero controversi (CCR sentenza inc. 16.2019.42 del 20 agosto 2020 consid. 6d con rinvio). Certo, nell'istanza di conciliazione la stessa CO 1 accennava alla contestazione del convenuto circa la mancata consegna delle chiavi del garage. Resta il fatto che lo stato di fatto determinante ai fini del giudizio è quello risultante dalle allegazioni e contestazioni delle parti verbalizzate davanti al Giudice di pace nella procedura decisionale dell'art. 212 CPC. Vista l'assenza ingiustificata il convenuto va rimesso alle sue responsabilità e come si è detto egli non può addurre in seconda sede fatti che avrebbe potuto sottoporre al primo giudice se fosse comparso all'udienza, pena la loro inammissibilità. Ne segue che il reclamo, insufficientemente motivato, si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezional­mente – a ogni riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale. Non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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