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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.10.2024 16.2024.26

4 octobre 2024·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·898 mots·~4 min·2

Résumé

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: creditoria - reclamo tardivo

Texte intégral

Incarto n. 16.2024.26

Lugano, 4 ottobre 2024      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 14 agosto 2024 presentato dall'

 RE 1  

contro la decisione emessa il 24 luglio 2024 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa SO 80/2022 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: creditoria) promossa nei suoi con istanza 3 ottobre 2022 dall'  

  CO 1 ;  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Adito il 3 ottobre 2022 da CO 1 con un'istanza di tutela giurisdizionale in casi manifesti, con decisione del 15 febbraio 2023 il Giudice di pace del circolo delle Isole ha condannato RE 1 a versare all'istante fr. 2841.30 oltre interessi del 5% dall'11 ottobre 2021, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Zurigo 11 (Betreibungsamt Zürich 11) e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico di quest'ultimo.

                                  B.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con due separati reclami del 14 agosto 2024 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza e di porre gli oneri processuali a carico dell'istante. I memoriali non sono stati oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti sono impugna­bili, trattandosi, come in concreto, di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il reclamante sostiene di avere ricevuto la decisione impugnata il 6 agosto 2024 “insieme all'altra posta trattenuta dall'Ufficio postale in nostra assenza”. Occorre dunque esaminare la tempestività del reclamo.

                                   2.   La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC), oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1; più di recente: sentenza 4A_280/2021 del 25 marzo 2022 consid. 4.1.1). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (CCR, sentenza inc. 16.2024.23 del 6 settembre 2024 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata spedita per raccomandata all'indirizzo del convenuto (__________) giovedì 25 luglio 2024 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti) senza però essere ritirata nel periodo di sette giorni previsto dall'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, il destinatario avendo chiesto alla Posta di trattenere la corrispondenza dal 17 luglio al 5 agosto 2024. Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC sarebbe scaduto quindi venerdì 2 agosto 2024. Ne deriva che, in concreto, il termine per interporre reclamo contro decisione citata, di cui il convenuto, parte al processo, doveva manifestamente attendersi la notificazione, ha iniziato a decorrere l'indomani del settimo giorno successivo al tentativo di consegna infruttuoso ed è così scaduto lunedì 12 agosto 2024. Introdotto il 14 agosto 2024 il reclamo si rivela quindi tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC). Poco importa che l'interessato abbia ritirato effettivamente il plico raccomandato solo il 6 agosto 2024, come si è detto la finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è applicabile anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza. Manifestamente irricevibile, il reclamo sfugge perciò a qualsiasi disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).                              

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.  

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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