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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2020 16.2020.9

24 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,552 mots·~13 min·5

Résumé

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti: azione di manutenzione

Texte intégral

RE 1

Incarto n. 16.2020.9

Lugano 24 agosto 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2020 presentato da

 RE 1 (patrocinati dall'  PA 2 )  

contro la decisione emessa il 31 gennaio 2020 dal Pretore aggiunto supplente della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2019.943 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) promossa nei loro confronti con istanza 16 dicembre 2019 da  

 CO 1   CO 2   CO 3   CO 4   CO 5   CO 6   CO 7  (patrocinati dall'  PA 1 );  

Ritenuto

in fatto:                   A.   CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e

                                         CO 7 sono comproprietari, per varie quote, della particella n. 180 RFD di __________. Il fondo confina a sud con la particella n. 470, sottoposta al regime della proprietà per piani composta di due unità di cui RE 1 e RE 2 sono comproprietari, che è raccordata alla strada pubblica (“Via __________”). La particella n. 180 beneficia, dal 1967, di una servitù di passo con ogni veicolo sulla n. 470, ‟limitatamente a quella striscia fronteggiante la strada cantonaleˮ.

                                  B.   Preso atto che RE 1 e RE 2 avevano posto sulla loro particella una barriera e altri ostacoli sulla striscia di terreno gravata della servitù e chiesto invano di non ostacolare il loro diritto, il 16 dicembre 2019 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno promosso con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti un'azione di manutenzione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse ordinato a RE 1 e RE 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere ogni ostacolo e/o barriera atta a intralciare l'esercizio del diritto di passo, di interrompere immediatamente eventuali opere suscettibili di bloccare definitivamente il passaggio e di ripristinare il terreno in modo da permettere l'accesso con ogni veicolo come in precedenza. All'udienza del 31 gennaio 2020 i convenuti hanno proposto, sulla scorta di un memoriale scritto, la reiezione dell'istanza. Replicando e duplicando oralmente le parti hanno confermato le loro posizioni. Non essendo state notificate prove il Pretore aggiunto supplente ha avvertito le parti che avrebbe deciso.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 31 gennaio 2020, il Pretore supplente ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, nel senso che ha ordinato a RE 1 e RE 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di tollerare in ogni momento il passaggio conformante alla servitù, di rimuovere ogni ostacolo e/o barriera atta a intralciare l'esercizio del diritto di passo, di interrompere immediatamente eventuali opere suscettibili di bloccare definitivamente il passaggio e di ripristinare il terreno in modo da permettere l'accesso con ogni veicolo come in precedenza sui suoi fondi. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere sempre con vincolo di solidarietà agli istanti fr. 400.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2020 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza. Nelle loro osservazioni del 12 marzo 2020 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 concludono per il rigetto del reclamo. Il 18 agosto 2020 i reclamanti hanno instato per il rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione. Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 8000.–), il rimedio è quello del reclamo (art. 319 lett. a CPC), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 3 febbraio 2020. Introdotto il 12 febbraio successivo il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto supplente ha ammesso anzitutto la legittimazione attiva degli istanti sia perché l'istanza era stata firmata anche da CO 4, quale rappresentante della comunione ereditaria fu F__________ __________ “e nulla permette di ritenere che le restanti eredi non abbiano effettivamente acconsentito a conferire a CO 4 un tale potere di rappresentanza (art. 602 cpv. 3 CC)”, sia perché ogni comproprietario era legittimato a promuovere un'azione possessoria anche senza il consenso degli altri. Egli, inoltre, ha constatato sulla base delle risultanze del registro fondiario che la particella n. 470 RFD è costituita in proprietà per piani della quale i convenuti sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno. Posto ciò, il Pretore aggiunto supplente, riassunte le condizioni della procedura a tutela giurisdizionale e quelle dell'azione di manutenzione, ne ha accertato l'adempimento nel caso specifico. In concreto egli ha appurato che l'esistenza della servitù di passo con ogni veicolo risulta dal registro fondiario e che l'estensione e la localizzazione sul fondo serviente è chiara. Al proposito il primo giudice ha ritenuto che le contestazioni dei convenuti rasentavano la temerarietà, laddove essi pretendevano che la servitù termina ove il loro fondo non costeggia più la strada cantonale, giacché “per sua stessa natura una servitù di passo presuppone l'accesso al fondo dominante passando per il fondo serviente mentre una servitù che si arresterebbe sul fondo gravato non avrebbe senso e si scontrerebbe con il concetto stesso di servitù di passo”. Per di più, egli ha soggiunto, dagli atti risultava chiaro come la servitù “occupava ed occupa la striscia di terreno antistante l'immobile edificato sul fondo serviente, costeggiando la pubblica via antistante, per poi permettere l'accesso al subalterno e1 del fondo dominante attraverso il subalterno e del fondo serviente”. Senza dimenticare, egli ha rilevato, che i convenuti non avevano contestato il fatto che la servitù era “così stata per tanti anni” né tantomeno avevano spiegato quale sarebbe stato il tracciato. Posto che con la posa di una barriera e di un vecchio aratro così come dalla creazione di un terrapieno, la turbativa nell'esercizio della servitù era chiara, il Pretore aggiunto supplente ha accolto l'istanza.

                                   4.   I reclamanti instano nella loro richiesta di giudizio perché l'istanza sia “respinta”. Tale domanda è improponibile già di primo acchito, poiché ove non siano date le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria “il giudice non entra nel merito” (art. 257 cpv. 3 CPC), ovvero dichiara l'istanza irricevibile. In nessun caso egli può respingere l'azione, l'istante conservando la possibilità di far valere i suoi diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo (FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere il reclamo, di conseguenza, questa Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza inammissibile, ma non respingerla nel merito.

                                   5.   Per i reclamanti non è chiaro quale azione gli istanti abbiano introdotto mentre il Pretore ha erroneamente considerato che costoro avessero promosso un'azione possessoria. Ora, è vero che la tutela del possesso non va confusa con la protezione del diritto, essendo istituti diversi. Se non che, in concreto, gli istanti, oltre a evocare espressamente le norme sul possesso (art. 919 e 928 CC: istanza pag. 4), hanno chiesto sostanzialmente il ripristino della situazione di fatto che sussisteva prima della turbativa, caratteristica questa delle azioni a protezione del possesso, e non quello di creare una situazione conforme al diritto. Al proposito il reclamo manca di consistenza.

                                   6.   RE 1 e RE 2 ribadiscono la carenza di legittimazione attiva degli istanti giacché l'istanza non è stata sottoscritta da tutti gli eredi “tra l'altro nemmeno noti”. Se non che, così argomentando essi non si confrontano neppure di scorcio con le due motivazioni del primo giudice, secondo cui da un canto CO 4 ha firmato l'atto quale rappresentante della comunione ereditaria fu F__________ __________ e d'altro canto che ogni comproprietario è legittimato a promuovere un'azione possessoria anche senza il consenso degli altri. Perché tali motivazioni sarebbero errate gli interessati non spiegano. Insufficientemente motivato al proposito il reclamo si rivela finanche irricevibile.

                                   7.   I reclamanti rilevano che anche la legittimazione passiva fa difetto giacché l'azione andava promossa contro la comunione dei comproprietari e non contro i singoli comproprietari. In realtà un'azione di manutenzione in virtù dell'art. 928 CC deve essere diretta contro il perturbatore. E in concreto, quantunque riguardi una parte comune della proprietà per piani, i reclamanti non revocano in dubbio che gli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù siano stati da loro collocati. Al proposito il reclamo non merita ulteriore disamina.

                                   8.   Secondo i reclamanti l'atto costitutivo della servitù è chiaro e non necessita di interpretazioni. A loro parere, il diritto va esercitato “limitatamente a quella striscia fronteggiante la strada cantonale” di modo che un “allungamento” fino al fondo dominante non entra in linea di conto. Semmai, essi soggiungono, gli attori avrebbero potuto dimostrare un esercizio della servitù in maniera pacifica, in buona fede e per lungo tempo, ciò che non è però stato il caso.

                                         a)   I presupposti per ottenere una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria in applicazione dell'art. 257 CPC, così come le condizioni dell'azione di manutenzione dell'art. 928 CC sono già stati riassunti dal primo giudice. Al riguardo basti rammentare che ove riscontri un atto di illecita violenza il giudice dell'azione possessoria ordina per principio il mantenimento o il ristabilimento della situazione. La legittimità dello stato di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta dal giudice di merito (RtiD II-2011 n. 24c pag. 708 consid. 4). L'interpretazione di una servitù è manifestamente una questione di diritto, estranea all'indole di un'azione di manutenzione. Certo, la questione del possesso non può essere scissa completamente da quella del diritto (DTF 135 III 635 consid. 3.1), il giudice dell'azione possessoria non potendo valutare gli estremi di un'illecita violenza senza considerare il rapporto giuridico instauratosi tra le parti. A tal fine occorre però che la situazione sia chiara. Una possessoria non deve confondersi, invero, con una petitoria (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019, consid. 4b).

                                         b)   Dandosi la protezione di una servitù, l'azione presuppone che sia reso verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della servitù nel registro fondiario (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3 con rinvii; Lindemann/ Stark, Berner Kommentar, 4ª edizione n. 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e n. 5 ad art. 928 CC; Pichonnaz in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 68-69 ad art. 919). Nella fattispecie è pacifico che la servitù figura a registro fondiario (doc. A) mentre non è contestato che dalla sua costituzione gli istanti l'abbiano esercitata. L'accertamento del Pretore aggiunto supplente per il quale entrambi i presupposti citati sono dati resiste pertanto alla critica.

                                         c)   Premesso ciò, la turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un intralcio intollerabile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in cui tale diritto è stato esercitato in precedenza (I CCA sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 5 con rinvii). Nel caso in esame il primo giudice ha accertato che sul fondo serviente sono stati posati una barriera e un vecchio aratro così come è stato creato un terrapieno. Sulla scorta di tale accertamento, che i reclamanti non mettono in discussione, la conclusione del primo giudice secondo cui tale stato di fatto costituisce una turbativa che impedisce un corretto passaggio con ogni veicolo non risulta errata.

                                         d)   Non si disconosce che il tenore letterale della servitù possa dare adito a perplessità sulla portata del diritto. Occorrerebbe perciò interpretare l'atto costitutivo della servitù e appurare il modo in cui quest'ultima è stata esercitata pacificamente e in buona fede. Già si è detto che in sede possessoria la questione di diritto può essere affrontata solo a un sommario esame della situazione e dei rapporti giuridici instauratisi fra le parti. L'applicazione dell'art. 738 CC, invece, riguarda il merito e va lasciata all'azione petitoria. E in concreto, come si è visto in precedenza, l'accertamento del primo giudice secondo cui il passo in questione è stato finora usato per raggiungere la particella n. 180 non risulta manifestamente errato. In definitiva, i convenuti non hanno quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso. Il reclamo, che non ha evidenziato accertamenti di fatto manifestamente errati o un'errata applicazione del diritto, è perciò destinato all'insuccesso.

                                   9.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata formulata dai reclamanti.

                                10.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 850.– sono poste a carico di RE 1 e RE 2 che rifonderanno alle controparti complessivi fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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