Incarto n. 16.2020.7
Lugano 7 aprile 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 10 febbraio 2020 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 10 gennaio 2020 dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa SE.2019.03 (compravendita) promossa nei suoi confronti con petizione del 10 aprile 2019 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 10 aprile 2019 CO 1, titolare dell'omonima ditta Radio TV Video a __________, si è rivolto al Giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 960.–, oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2015 e spese varie, riferiti alla fornitura e installazione di un impianto stereo, così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________6 dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 2019 il convenuto ha sostanzialmente proposto di respingere la petizione. All'udienza del 2 luglio 2019, indetta per il dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
B. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2020 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto a versare all'attore fr. 960.– più interessi al 5% dal 23 novembre 2015, fr. 25.– per spese amministrative, fr. 30.– per spese di richiamo, fr. 15.– per le spese esecutive, ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione al menzionato PE e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 300.–, compresa la tassa di giustizia di fr. 150.– della procedura conciliativa, a carico del convenuto.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2020 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto l'11 gennaio 2020. Introdotto il 10 febbraio 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata. Quanto al documento allegato al reclamo, non sottoposto al giudice di pace, esso è inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in seconda sede l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che l'impianto stereo era stato fornito il 24 agosto 2012 e che la prima richiesta scritta di ritiro dell'apparecchiatura risaliva al 20 marzo 2018, ha accolto la petizione poiché, a suo avviso, il convenuto ha “atteso troppo tempo prima di invitare, in forma scritta, la parte attrice a ritirare l'impianto stereo”. Il reclamante ribadisce di non avere mai ordinato all'attore l'impianto stereo, rileva come lo stesso attore abbia ammesso il malfunzionamento dell'impianto, assevera di avere sempre sollevato contestazioni sia oralmente sia per iscritto e conclude rimproverando all'attore di non avere mai ritirato l'apparecchio tuttora a sua disposizione.
4. Nella fattispecie il convenuto, non senza una certa contraddizione, sostiene di non avere mai ordinato la posa dell'impianto, salvo evidenziarne il malfunzionamento. Per esperienza comune appare poco credibile che un venditore fornisca e installi di propria volontà un impianto stereo in casa altrui contro il consenso dell'acquirente. Ciò premesso, una compravendita con obbligo di montaggio (o messa in esercizio) sottostà alle norme sulla compravendita quando la prestazione di posa riveste natura accessoria e secondaria rispetto a quella di fornitura della merce. Ove il montaggio sia per contro preponderante, essa è assimilata a un contratto d'appalto mentre nel caso in cui l'obbligo di montaggio e quello di fornitura hanno sostanzialmente un valore analogo si è in presenza di un contratto misto (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 50 n. 131; Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, 22 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 18 ad art. 363 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 480 n. 3540).
Nel caso in esame, la questione di sapere a quali norme soggiaccia il contratto tra le parti, ciò che può sorgere anche in forma tacita o per atti concludenti, può per finire rimanere indeciso. Sia nel caso di una compravendita, sia nel caso di un appalto, per far valere delle pretese in garanzia la parte interessata deve, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, verificare lo stato della cosa ricevuta o consegnata e segnalarne i difetti alla controparte (art. 201 cpv. 1 e 367 cpv. 1 CO). In caso di mancato avviso, la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 2 CO) o approvata (art. 370 cpv. 1 e 2 CO) e in entrambi i casi subentra la perenzione di tutti i diritti accordati alla parte dagli art. 205 o 368 CO. Visto quanto precede, perché sarebbe errato ritenere tardiva una contestazione sollevata poco meno di sei anni dopo la fornitura il reclamante non spiega. Certo, egli adduce di avere reclamato oralmente ma nulla suffraga l'asserzione. Che l'attore abbia poi rinunciato a incassare altre fatture ancora non significa, in mancanza di riscontri, che la fornitura rivendicata in causa presentasse difetti.
5. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziati nessun accertamento manifestamente errato dei fatti o nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, deve essere respinto e può deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG). Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attore, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.