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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.12.2020 16.2020.4

10 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,249 mots·~16 min·3

Résumé

Contratto d'appalto: mercede - fattura - onere di allegazione e di contestazione

Texte intégral

Incarto n. 16.2020.4

Lugano 10 dicembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 17 dicembre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa 19/2019 (contratto d'appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 18 febbraio 2019 dalla  

CO 1 ,  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 18 maggio 2017 la società RE 1 ha incaricato la società CO 1 di eseguire gli impianti sanitari e di ventilazione nella clinica odontoiatrica a __________ da lei gestita. Il contrat­to prevedeva una mercede di fr. 46 363.10 (IVA inclusa) e una clausola secondo cui i lavori supplementari sarebbero stati riconosciuti solo se concordati in anticipo con la direzione lavori. Terminati i lavori, il 30 novembre 2017 l'appaltatrice ha trasmes­so alla committente una fattura di fr. 50 829.90 con un saldo in suo favore di fr. 20 596.30. Il 22 dicembre 2017 la RE 1 ha versato fr. 13 833.05 e nonostante un sollecito di pagamento si è rifiutata di pagare il residuo di fr. 6763.25. Una proposta dell'appaltatrice di essere liquidata con il versamento di fr. 5000.– è rimasta senza riscontro.

                                  B.   Il 4 dicembre 2018 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo la convocazione della RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5000.– oltre accessori. All'udienza di conciliazione del 30 gennaio 2019 la convenuta non è comparsa e constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 7 febbraio 2019 l'autorizzazione ad agire all'istante, alla quale sono state addebitate le spese processuali di fr. 65.– (inc. 111/2018). L'8 febbraio 2019 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________4 dell'Ufficio e­secuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2018, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  C.   Con petizione non motivata del 18 febbraio 2019 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione al menziona­to precetto esecutivo. Alle prime arringhe del 10 aprile 2019, il Giudice di pace ha comunicato all'attrice che alle 13.30, orario previsto per l'udienza, una collaboratrice della convenuta lo aveva informato telefonicamente dell'assenza di R__________ __________, socio e gerente della convenuta, “per malattia” e l'ha avvertita che dopo avere ricevuto il relativo certificato medico avrebbe riconvocato le parti. In tale occasione, l'attrice ha comunque confermato l'istanza e ha chiesto il pagamento di fr. 200.– quale rifusione per le spese dell'inutile trasferta da __________ a __________. Preso atto del certificato medico attestante la malattia di R__________ __________, il Giudice di pace ha riconvocato le parti all'udienza del 27 giugno 2019. In tale occasione l'attrice ha ribadito la sua posizione mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al termine dell'udienza le parti si sono rimesse al giudizio del Giudice.

                                  D.   Statuendo con decisione del 17 dicembre 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 5000.– oltre interessi e spese e rigettando in via definitiva l'opposizione al citato precetto esecutivo per fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 27 aprile 2018. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 65.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 200.– per “l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 10 aprile 2018” (recte: 2019).

                                  E.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 25 marzo 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 18 dicembre 2019, durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Il termine di ricorso è così cominciato a decorrere solo il 3 gennaio 2020 e sarebbe scaduto 1° febbraio 2020. Introdotto il 29 gennaio 2020 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Alle osservazioni al reclamo la CO 1 allega un'e-mail da lei inviata il 28 novembre 2017 agli architetti __________ K__________ e __________ R__________ (doc. A) e un suo calcolo di quanto pagato dalla controparte (doc. B). Questi documenti, mai sottoposti al primo giudice, sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mez­zi di prova.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace, preso atto che l'attrice chiedeva il pagamento di fr. 5000.– a saldo della fattura da lei emessa il 30 novembre 2017, ha accertato che tale importo risultava dal seguente calcolo:

Opere a contratto (fattura del 30.11.2017)

fr. 45'630.10

Ribasso 4% (fattura del 30.11.2017)

fr.   1'825.20

fr. 43'804.90

Sconto 2% (fattura 30.11.2017)

fr.     876.10

Importo netto (fattura 30.11.2017)

fr. 42'928.80

IVA 8% (fattura 30.11.2017)

fr.   3'434.30

Importo come a contratto (doc. B/01)

fr. 46'363.10

Supplementi e deduzioni dettagliati in fattura (al netto di sconto e ribasso 4% + 2% e IVA 8% compresa)

    fr.   8'533.10

Totale lavori effettuati

fr. 54'896.20

./. acconti del 10.7 e 28.8.2017

fr. 34'300.00

Residuo come a fattura del 30.11.2017

fr. 20'596.30

Pagamento __________ del 22.12.2017

fr. 13'833.05

Importo richiami e diffide

fr.   6'763.25

Sconto supplementare del 27.4.2018

fr.   1'763.25

Importo di causa

fr.   5'000.00

                                         Secondo il primo giudice, la convenuta nel versare unicamente fr. 13 833.05 ha operato “una deduzione di fr. 6763.25 che non trova giustificazione alcuna in quanto nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dell'attrice”, anche perché la fattura indicava che eventuali reclami avrebbero dovuto essere presentati entro otto giorni. Dopo l'invio di un primo sollecito di pagamento il 25 gennaio 2018 e di un secondo estratto-conto il 24 aprile 2018 – ha proseguito il Giudice di pace – nel corso di un incontro, “le parti hanno stabilito forfettariamente” l'importo di liquidazione in fr. 5000.–. Se non che, egli ha soggiunto, solo il 13 giugno 2018 la convenuta ha contestato il saldo rivendicato dall'attrice quantunque i lavori supplementari fossero stati preventivamente concordati con la direzione lavori. Per il Giudice di pace, tale contestazione, avvenuta dopo oltre cinque mesi dall'invio della fattura, era tardiva. Per di più, egli ha epilogato, al dibattimento la convenuta si è limitata a manifestare il proprio disaccordo sull'azione intrapresa dall’attrice e a produrre il contratto di appalto senza però fornire una specifica motivazione in relazione alla detrazio­ne operata dal pagamento eseguito. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

                                   5.   La reclamante rimprovera innanzitutto al Giudice di pace di avere ritenuto che, a prescindere dal “termine di reclamo otto giorni indicato sulla fattura”, la sua contestazione della fattura era tardiva poiché avvenuta dopo cinque mesi e mezzo dal suo invio. Secondo la giurisprudenza, l'assenza di contestazione di una fattura dettagliata di un appaltatore durante alcuni mesi non vale ancora come accettazione secondo l'art. 6 CO e al committente rimane la facoltà di contestare successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso di una procedura giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4A_287/2015 del 22 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvio a DTF 112 II 502 consid. 3a in: SJ 2015 pag. 60; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.17 del 25 settembre 2018 consid. 6a). Premesso ciò, dalla sola circostanza che la convenuta abbia atteso diversi mesi prima di contestare la fattu­ra emessa dall'attrice non si può concludere che essa l'abbia accettata e non potesse più contestarla. La contestazione poco giova tuttavia alla reclamante come si vedrà in appresso.

                                   6.   La reclamante rimprovera altresì al Giudice di pace di non avere tenuto conto del fatto che l'attrice ha disatteso l'obbligo di allegazione e di prova che le incombeva. A suo avviso, dalla sola fattura prodot­ta dall'attrice essa “si è trovata nell'impossibilità di debitamen­te contestare l'importo che gli veniva chiesto”. Essa sostie­ne inoltre che l'attrice, oltre a non motivare la sua domanda, non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che i lavori supplementari siano stati da lei richiesti, che la convenuta li abbia effettivamen­te eseguiti e che la mercede richiesta sia corretta. Per la reclamante, infine, “anche nel caso in cui un convenuto non contesti una pretesa, il giudice deve valutare se la stessa sia fonda­ta”.

                                         a)   L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova, pena la soccombenza in causa. Premesso ciò, dal profilo procedurale, la parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (DTF 142 III 465 consid. 4.3). Inoltre, quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC).

                                               La contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamen­te quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenze inc. 16.2019.34/16.2019.35 del 14 settembre 2020 consid. 7a e inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b).

                                         b)   In concreto, nella sua istanza di conciliazione del 4 dicembre 2018 la CO 1 ha asserito quanto segue:

                                               “Nel corso del 2017 abbiamo eseguito diversi lavori come da mandato del 18.05.2017 oltre a diverse opere supplementari come ordinato dal cliente. In data 30.11.2017 abbiamo emesso regolare fattura, deducendo gli acconti già incassati. Del saldo di fr. 20 596.30 abbiamo ricevuto solo fr. 13 833.05 in data 22.12.2017, dopo i solleciti sia verbali che scritti, il cliente ha addotto diverse scuse per non pagare, addirittura problemi riconducibili ad altri artigiani come ad esempio il caso del cavo montato dall'elettricista (vedi mail 12.03.2018). Vista la posizione inconciliante del cliente abbiamo fatto un gesto bonale importante proponendo quale liquidazione dei restanti fr. 6763.25 l'importo di fr. 5000.– (vedi estratto conto del 27.04.2018). Malgrado il nostro gesto il cliente non ha dato alcun segno di conciliazione, al che abbiamo fatto un ulteriore tentativo bonale con la nostra lettera del 13.06.2018 e quella del 07.11.2018, ma senza successo, quindi ci vediamo obbligati a fare questo passo per vedere di risolvere la pendenza (allegati documenti).”

                                               Nella sua petizione del 18 febbraio 2019 l'attrice si è limitata a rilevare che la sua azione era tempestiva essendo stata introdotta entro i tre mesi dalla notificazione dell'autorizzazione ad agire. Non contenendo la petizione alcuna motivazione (art. 245 cpv. 1 CPC), il Giudice di pace ha quindi citato le parti al dibattimento. Alle udienze del 10 aprile e del 27 giugno 2019 l'attrice si è riconfermata “nella petizione e negli atti con essa prodotti”. Non si disconosce che una tale motivazione sia estremamente succinta, ponendosi ai limiti inferiori imposti dal profilo formale. Resta il fatto che l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 5000.– rinviando per il dettaglio alla sua fattura del 30 novembre 2017 allegata alla petizione. Si tratta di un conteggio dettagliato che riporta separatamen­te i costi per le opere previste nel contratto del 18 maggio 2017 e per quelle supplementari (WC paziente, WC personale, sala d'attesa, locale visita, studio cosmetici, sterilizzazione, caffetteria personale, corridoio, modifiche impianto ventilazione). In circostanze siffatte, si può ammettere che l'attrice ha adempiuto al suo onere di sostanziare l'allegazio­ne e che la fattura da lei prodotta conteneva le necessarie informazioni affinché la convenuta potesse esprimersi con cognizione di causa (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2).

                                         c)  Premesso ciò, all'udienza del 27 giugno 2019, la RE 1 si è limitata a manifestare il suo disaccordo alla richiesta avversaria, ma a fronte di una fattura dettagliata non ha concretizzato la sua contestazione. La contestazione della parte convenuta deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere alla parte attrice di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.3). In concreto, contrariamente a quanto addotto nel reclamo, dal verbale di udienza del 27 giugno 2019 non risulta che la convenuta abbia evidenziato “che secondo il contratto d'appalto eventuali lavori aggiuntivi avrebbero dovuto essere dapprima discussi e il costo sottoposto alla committente, ciò che non è avvenuto nella fattispecie”. Né essa pretende che il primo giudice abbia omesso di verbalizzare tale contestazione, sottoscrivendo anzi il verbale senza riserve. Dandosi pertanto una contestazione insufficiente, le allegazioni in merito alla fatturazione dell'attrice potevano ritenersi come non controverse e dunque tali da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Certo, il giudice può, d'ufficio, raccogliere prove circa un fatto non controverso qualora nutra “notevoli dubbi” sulla sua veridicità (art. 153 cpv. 2 CPC), ma neppure la reclamante adombra un'evenienza del genere nel caso specifico. Ne segue che al proposito la conclusione del Giudice di pace, quanto meno nel risultato, resiste alla critica.

                                   7.   La reclamante contesta l'obbligo di rifondere alla controparte un'in­dennità di fr. 265.–, poiché l'attrice non era rappresentata da un avvocato e pertanto non aveva diritto a ricevere ripetibili. Né essa ha motivato l'eventuale richiesta di un'indennità d'inconvenien­za.

                                         a) Dalla decisione impugnata risulta che l'importo di fr. 265.– è composto di fr. 65.– quale “tassa della procedura di conciliazione” e da fr. 200.– “per l'annullamento dell'udienza di contraddittorio del 10 aprile 2019”. Ora, per quel che è delle spe­se della procedura di conciliazione, con l'inoltro della causa questo esborso forfettario è rinviato al giudizio di merito (art. 207 cpv. 2 CPC) e la ripartizione segue la sorte in applica­zio­ne dei principi degli art. 106 segg. CO. Concretamente, le spe­se della procedura di conciliazione sono trattate alla stregua di anticipi e l'attore può chiederne il rimborso in esito alla decisione sull'azione di merito (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 4 ad art. 207). Nella fattispecie, con la petizio­ne l'attrice ha chiesto il rimborso delle spese della procedura di conciliazione di fr. 65.– sicché non è dato di vedere in qua­le errore sia incorso il Giudice di pace nell'addebitare tale esbor­so alla convenuta, interamente soccombente.

                                         b)  Relativamente all'importo di fr. 200.–, con la reclamante si conviene che l'attrice, non assistita da un rappresentante professionale, non abbia diritto a ripetibili. Né, in mancanza di motivazione, essa avrebbe diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In realtà, come si è detto, l'indennità è stata assegnata a seguito dell'annullamento dell'udienza del 10 aprile 2019. E al proposito la reclamante non revoca in dubbio di avere annunciato allo stesso orario d'inizio dell'udienza l'assenza del suo socio gerente. Certo essa ha poi presentato un certificato medico attestante un'incapacità lavorativa di R__________ __________ dal 10 all'11 aprile 2019, ma nulla rende verosimile che lo stesso fosse impedito di incaricare un rappresentante e non potesse agire più tempestivamente per evitare alla controparte una trasferta inutile. Tutto sommato nel riconoscere un'indennità per le spese di viaggio e per il tempo di trasferta profuso inutilmente, al Giudice di pace non può essere rimproverato un abuso o un eccesso del proprio potere di apprezzamento. In definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza alla resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in tal sen­so essendo stata da lei formulata.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 550.– sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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