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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 10.12.2020 16.2020.37

10 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,895 mots·~14 min·4

Résumé

Ricusazione di un Pretore - ricevibilità del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2020.37

Lugano 10 dicembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, vicepresidente, Stefani e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire nella causa SE 5/2020 della Giudicatura di pace del circolo delle Isole promos­sa con petizione del 13 maggio 2020 dall'

 F__________ __________ __________,   nei confronti di    RE 1 

giudicando ora sul reclamo presentato il 21 agosto 2020 da RE 1 contro la decisione del 12 agosto 2020 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha respin­to l'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna introdotta il 5 luglio 2020 dalla convenuta (inc. SO.2020.574) nell'ambito della procedura di ricusazione del Giudice di pace del circolo delle Isole avviata il 2 giugno 2020 dalla medesima (inc. SO.2020.478);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 14 agosto 2019 l'avv. F__________ __________ __________ si è rivolta al Giudice di pace del circolo delle Isole Christian Yserman chieden­do la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di una sua nota professiona­le datata 23 giugno 2015 di fr. 3388.80 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al pre­cetto esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzione di Locar­no. Un'istanza di ricusazione presentata il 16 settembre 2019 da RE 1 nei confronti del predetto Giudice di pace è stata respin­ta con sentenza emessa il 13 dicembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna Luca Losa (inc. SO.2019.827).

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 13 maggio 2020 l'avv. F__________ __________ __________ ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa (inc. SE 5/2020). Il 14 maggio 2020 il Giudice di pace ha impartito un termine per le osservazioni alla convenuta. Quest'ultima ha, dapprima, il 25 maggio 2020, chiesto l'invio di un documento citato nella petizione e, in seguito, il 2 giugno 2020, ha postulato nuovamente la ricusa del menzionato Giudice di pace.

                                  C.   Il 16 giugno 2020 il Giudice di pace ha trasmesso per la definizione della ricusazione l'incarto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, rilevando di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa. Con ordinanza del 17 giugno 2020 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni (inc. SO.2020.478). Il 5 luglio 2020 RE 1 ha chiesto la ricusazione anche di quest'ultimo magistrato.

                                  D.   Con decisione del 7 luglio 2020 la Segretaria assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna ha sospeso la procedura di cui all'inc. SO.2020.478 e ha trasmes­so per competenza l'incarto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città Marco Agustoni, il quale l'8 luglio 2020 ha assegnato un termine di 20 giorni al Pretore Luca Losa e all'avv. F__________ __________ __________ per presentare le loro rispettive osservazioni. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2020 il citato Pretore ha dichiarato di non intravvedere motivi di ricusazione. Analoga posizione ha espresso l'avv. F__________ __________ __________ nelle sue osservazioni del 14 luglio 2020. In una replica spontanea del 23 luglio 2020 RE 1 ha riaffermato il proprio punto di vista.

                                  E.   Statuendo con decisione del 12 agosto 2020 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore viciniore. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico di RE 1.

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta al Tribunale d'Appello con un reclamo del 21 agosto 2020, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere la sua domanda di ricusazione. L'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni sulla ricusazione (art. 47 CPC) dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) come espressamente prevede l'art. 50 cpv. 2 CPC. Competente a conoscere il reclamo è la Camera del Tribunale d'appello destinata a decidere sul merito della causa (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, Vol. 1, n. 3 ad art. 50). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 3388.80), competente è la Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

                                         Quanto alla tempestività, la decisione sulla domanda di ricusazione è impugnabile entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), la procedura di ricusazione avendo natura sommaria (DTF 145 III 468 consid. 3.3; RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 13 agosto 2020. ll termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 23 agosto 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Datato 21 agosto 2020 ma impostato il 24 agosto successivo (cfr. timbro sulla busta di intimazione), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Per l'art. 326 cpv. 1 CPC con il reclamo non sono ammesse né l'allegazione di nuovi fatti né la pro­duzio­ne di nuovi mezzi di prova, ovvero quelli non sottoposti al primo giudice.

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, riassunti i motivi di ricusazione previsti dal Codice di diritto processuale civile svizzero, ha considerato anzitutto che RE 1, anziché esporre con chiarezza quali sarebbero i motivi di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC da lei imputati al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, ha addotto che il giudice da lei ricusato “asseconda una infinita mancanza di riguardo ed equità”, che a causa di sue presunte azioni e omissioni nell'ambito di una pregressa procedura in cui essa è stata coinvolta egli sarebbe “persona inadatta a presiedere al caso”, che egli si sarebbe recato in qualche occasione nel chiosco nel quale lei lavora da anni, atteggiamento questo, che a suo avviso andrebbe letto come provocazione o “bisogno di aiuto, comunque non confacenti all'incarico istituzionale” e che pare mancargli “una visione dell'insieme, sia che si tratti di valutare se stesso o la situazione surreale venutasi a creare con l'avv. __________ __________ e di riflesso con il signor Yserman in qualità di giudice”. In tali circostan­ze, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'istanza di ricusazione andrebbe respinta già solo per il motivo che la stessa non è sostanziata. La ricusante – il primo giudice ha proseguito – al di là di asserire genericamente che il Pretore viciniore denoterebbe “mancanza di riguardo e di equità”, non puntualizza e specifica per nulla quali sarebbero gli elementi oggettivi atti a considerarlo prevenuto nell'ambito della procedura di ricusa dinanzi a lui pendente. Inoltre, – egli ha continuato – anche se l'istante ha avvertito come errate o discriminanti decisioni a lei sfavorevoli e può essere intimamente convinta di aver subìto un'ingiustizia, questa sua persuasione, per assurgere a motivo di ricusazione, deve trovare riscontro in fatti oggettivi, ciò che nella fattispecie non è dato. Del resto, – ha evidenziato– eventuali errori compiuti dal magistrato vanno censurati con i mezzi di impugnazione offerti dall'ordinamento giuridico e solo errori particolarmen­te gravi o ripetuti possono invece suffragare una domanda di ricusazio­ne. Quanto alla percezione quale “provocazione” o “richiesta di aiuto” delle sporadiche visite al chiosco, in qualità di ordinario cliente, effettuate dal Pretore ricusato, il primo giudice ha ritenuto che essa è del tutto soggettiva e propria della ricusante per cui non può assurgere a motivo oggettivo giustificante una ricusa. In conclusione quindi, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ritenuto che il comportamento adottato dal Pretore viciniore non lascia supporre un suo atteggiamento interiore tale da indurre a stabilire che non pos­sa occuparsi della vertenza senza pregiudizio e garantire una decisione equa in relazione alla richiesta di ricusa rivolta da RE 1 nei confronti del Giudice di pace Christian Yserman. Ciò posto, egli ha respinto l'istanza.

                                   4.   I presupposti della ricusazione sono già stati illustrati nella decisione impugnata. Al riguardo basti ricordare che l'istituto della ricusazione si inserisce nel quadro delle misure volte ad assicurare uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, consacrata dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU – che su questo punto hanno la medesima portata – conferisce il diritto all'astensione di un giudice la cui situazione o il cui comportamento indizino dubbi di parzialità; essa mira a evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare la decisione a favore o a detrimento di una parte. Per sua indole la ricusazione rimane tuttavia un provvedimento eccezionale, prospettabile solo per motivi gravi e oggettivi. Essa non presuppone un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata; bastano circostanze idonee a suscitare apparenza di parzialità. Occorrono nondimeno circostanze concrete e oggettive: semplici affermazioni fondate su sentimenti soggettivi di una parte non sono sufficienti per sostanziare dubbi legittimi. Che una parte possa personalmente avvertire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità poco importa. Decisivo è sapere se tali apprensioni soggettive appaiano oggettivamente giustificate (DTF 144 I 159 consid. 4.3; DTF 140 III 221 consid. 4.1 con riferimenti). Lo scopo della ricusazione è – in sintesi – quello di assicurare alla parte un giudice equanime e imparziale, non di garantirle la scelta del magistrato che meglio le aggrada (cfr. sentenza CCR, inc. 16.2016.14 del 18 giugno 2015 consid. 4a).

                                   5.   La reclamante non si confronta con la prima motivazione del giudice, secondo la quale “nella fattispecie, l'istanza di ricusa andrebbe respinta già per il motivo che la stessa non è sostanzia­ta. La ricusante […] al di là di asserire genericamente che il Pretore viciniore denoterebbe “mancanza di riguardo e equità” non puntualizza e specifica per nulla quali sarebbero gli elementi oggettivi atti a considerarlo prevenuto nell'ambito della procedura di ricusa dinanzi a lui pendente”. Orbene, un reclamo è sufficientemente motivato nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC – ciò che la Camera verifica d'ufficio – solo se da esso si evince per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2; cfr. CEF sentenza inc. 14.2019.70 del 16 settembre 2019 consid. 5.3). Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il reclamante deve confrontarsi con ognuna di esse, pena l'inammissibilità del ricorso, e l'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii). Nella fattispecie, come detto, la reclamante non spende una parola sulla prima motivazione pretorile. Già per questo motivo, il reclamo, insufficientemente motivato, è inammissibile. Ad ogni mo­do, quand'anche si prescindesse da quel che precede, il rimedio, come si vedrà in appresso, sarebbe destinato all'insuccesso.

                                   6.   Nel reclamo RE 1 formula anzitutto delle considerazioni riguardanti lo svolgimento della procedura di conciliazione dinan­zi al Giudice di pace del circolo delle Isole, evidenziando in particolare che, vista la presenza all'udienza di conciliazione del 14 febbraio 2020 della sola parte istante e “l'assenza di un documento che certifichi la pretesa” di quest'ultima, era scontata la non riuscita del tentativo di conciliazione. Si diffonde quindi in argomentazioni riguardanti sia il merito della vertenza sia i motivi per i quali ha ricusato il Giudice di pace Christian Yserman. Se non che tutte le considerazioni formulate dalla reclamante concernenti le procedure di conciliazione e di merito, così come quelle relative alla sua domanda di ricusazione del citato Giudice di pace esulano dal contesto del presente reclamo, il cui oggetto è unicamente la questione se, diversamente da quanto deciso nella decisione impugnata, siano dati gli estremi per ammettere l'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.

                                   7.   La reclamante rimprovera al Pretore Marco Agustoni di avere trattato “il tema centrale con superficialità, quasi principalmente a tutelare il collega che non a promuovere una corretta soluzione”. Una tale critica, a prescindere che non adempie ai requisiti di motivazione imposti dall'art. 321 cpv. 1 CPC, è del tutto priva di fondamento, giacché tutte le questioni rilevanti per il giudizio proposte dalla reclamante sono state esaminate dal primo giudice.

                                   8.   L'interessata si duole poi del fatto che, benché nella sua istanza di ricusazione del 5 luglio 2020 abbia evidenziato “pesantemente le mancanze del Pretore di Locarno Campagna, avv. Luca Losa”, quest'ultimo, agendo in modo “superficiale e sbrigativo", invitato l'8 luglio 2020 a formulare osservazioni alla sua istanza, il 9 luglio 2020 ha liquidato “la questione in tre righe scarne”. A suo dire il Pretore da lei ricusato “fa finta di nulla e proprio non considera che la sua prepotenza del passato e quella del presente siano parte attiva nella mia istanza della sua ricusa, anzi, la signora RE 1, manco fossi una sua conoscente, non merita alcun rispetto”. Nella fattispecie, il 9 luglio 2020 il Pretore Luca Losa ha risposto “non riscontro motivi di ricusa nei miei confronti. Il fatto di aver deciso a sfavore della signora RE 1 in altre procedure non è motivo di astensione”. Pur comprendendo che la reclamante possa ritenere irriguardoso nei suoi confronti il fatto che il Pretore da lei ricusato si sia espresso succintamente e l'abbia chiamata “signora RE 1” senza indicarne il cognome, il comportamento adottato dal giudice, a prescindere che nulla indica che esso fosse volto a mancarle di rispetto, non costituisce manifestamente un motivo sufficiente per ammettere l'esistenza di elementi tali da riconoscere una prevenzione, rispettivamente una parvenza oggettiva di prevenzione da parte sua. Al Pretore della giurisdizione di Locarno Città non può dunque essere rimproverato di non avere considerato il citato comportamento un motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC.

                                   9.   La reclamante sostiene poi che debba considerarsi un motivo di ricusazione lo “stato di panico e ansia” da lei vissuto quando, lo scorso mese di luglio, il Pretore Luca Losa si è presentato al chiosco dove lavora e chiede che il magistrato non si rechi più al suo posto di lavoro. Se non che il malessere che la reclamante imputa al giudice per essersi recato, in qualità di cliente, presso il chiosco dove lavora, è del tutto soggettivo e non costituisce, come già evidenziato dal Pretore Marco Agustoni, un motivo oggettivo giustificante una ricusa. Spetta poi al solo giudice decidere se astenersi, come chiesto dalla reclamante, dal recarsi presso il menzionato chiosco.

                                10.   Per il resto, RE 1, oltre a rammentare di avere chiesto la sostituzione del Pretore Luca Losa perché non ha mostrato “alcuna intenzione di chinarsi sul dolore che ha creato alla mia persona […] per traversie di un fiduciario che aveva sottratto un bel gruzzolo alla mia famiglia”, evidenzia che egli è “una persona inadatta a presiedere al caso” poiché dopo avere emesso “una sentenza viziata (mancanza di abilitazione all'esercizio della professione di fiduciario) e dopo averne preso conoscenza, si sia astenuto dal denunciare il “preteso fiduciario”, […] dal richiamare alla sua responsabilità l'avvocato che lo assisteva e […] dal promuovere una qualsiasi dimostrazione di scusa”. Ancora una volta nei sopraccitati motivi non si ravvisano elementi oggettivamente idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità in relazione al compito di decidere nella procedura di cui all'inc. SO.2020.478.

                                11.   Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Città;

                                         – avv.    .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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