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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2020 16.2020.17

18 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,790 mots·~14 min·5

Résumé

Incapacità di discernimento

Texte intégral

Incarto n. 16.2020.17

Lugano 18 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sull'appello del 1° marzo 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 12 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto supplente della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE. 2019.46 (locazione) promossa nei suoi confronti con istanza del 18 novembre 2019 da  

 CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),  

tabio                               

Ritenuto

in fatto:                   A.   L'8 gennaio 2019 CO 1 ha sottoscritto con RE 1 un contratto di locazione per un appartamento di 3.5 locali a __________. Il contratto, con inizio previsto il 1° marzo 2019, prevedeva il pagamento di una pigione di fr. 1300.–, comprese le spese accessorie, così come il deposito di una garanzia di fr. 3900.–, corrisposti tramite il modulo assicurativo firstcaution. Il 28 gennaio 2019 alla conduttrice sono state consegnate le chiavi. Il 2 febbraio 2019 RE 1 ha comunicato alla locatrice l'intenzione di non occupare l'appartamento poiché decisa a trasferirsi altrove. La locatrice ha proposto di risolvere il contratto con il versamento di sei mensilità. L'8 febbraio 2019 la conduttrice ha comunicato alla proprietaria che alla conclusione del contratto non era in grado d'intendere e di volere a causa di un disturbo psichico, di voler corrispondere unicamente fr. 1300.– e le ha riconsegnato le chiavi dell'appartamento. Il 16 maggio 2019 CO 1 ha contestato l'incapacità discernimento di RE 1. Nel settembre del 2019 CO 1 ha trovato un inquilino per il suo appartamento.

                                  B.   Ottenuta il 21 ottobre 2019 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, con petizione del 18 novembre 2019 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 6500.– oltre interessi del 5% dal 16 maggio 2019 e la liberazione in suo favore della cauzione di fr. 3900.–. Alle prime arringhe del 9 gennaio 2020 l'attrice, unica comparente, ha ribadito le sue richieste. Esperita l'istruttoria seduta stante, al termine dell'udienza il Pretore aggiunto supplente ha convocato le parti alle arringhe finali del 23 gennaio 2020.

                                  C.   In un memoriale del 20 gennaio 2020 RE 1, scusandosi per la sua assenza all'udienza, ha comunicato di essere dal 21 novembre 2019 ‟in una terapia stazionaria a lungo termine presso l'istituzione __________ in __________, ha affermato – in sintesi – di avere firmato il contratto di locazione in maniera affrettata a causa della sua situazione psichica instabile, postulando l'annullamento dell'accordo dietro pagamento all'attrice di fr. 1300.– e la restituzione della cauzione. All'udienza del 23 gennaio 2020 è comparsa solo l'attrice, la quale ha preso posizione sul memoriale della convenuta riaffermando il suo punto di vista.

                                  D.   Statuendo con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto supplente ha accolto la petizione e ha obbligato RE 1 a versare a CO 1 fr. 6500.– oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2019 precisando che il pagamento sarebbe avvenuto in parte mediante liberazione in favore dell'attrice del deposito di garanzia di fr. 3900.– intestato alla convenuta. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° marzo 2020 in cui chiede ‟che la decisione, in base alle prove allegate, venga rimessa in discussione ˮ. Il rimedio non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 6500.–) con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Il memoriale intitolato “appello” introdotto da RE 1, palesemente priva di conoscenze giuridiche, può essere trattato come reclamo. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alla convenuta al 14 febbraio 2020. Datato 1° marzo 2020 ma impostato il 3 marzo successivo, il reclamo in esame è tempestivo

                                   2.   Al reclamo RE 1 allega un certificato (‟Therapiebestätigungˮ) del 25 febbraio 2020 di L__________ __________, una dichiarazione del 4 febbraio 2019 del dott. A__________ __________ e la lettera dell'8 febbraio 2019 dell'avv. R__________ __________ a A__________ R__________. Nella procedura di reclamo, invero, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo i nuovi documenti, salvo la lettera dell'8 febbraio 2019 già agli atti, non sono di rilievo ai fini del giudizio.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della autorità di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).                                 

                                   4.   Il memoriale di RE 1 non contiene invero precise richieste di giudizio, la reclamante limitandosi a chiedere ‟che la decisione, in base alle prove allegate, venga rimessa in discussione e che il caso venga di conseguenza riapertoˮ. Ora, un reclamo deve essere “motivato” (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). In concreto si può desumere dalla motivazione, invero confusa, che la convenuta persegue la reiezione della petizione poiché al momento della sottoscrizione del contratto di locazione non era in grado d'intendere e di volere. Al riguardo non soccorre attardarsi oltre.

                                   5.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto supplente, accertata la capacità processuale di RE 1 a norma dell'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, ha esaminato se alla sottoscrizione del contratto litigioso essa fosse, come sosteneva, incapace d'intendere e di volere ciò che avrebbe comportato la nullità del contratto. A tal fine, premesso che spetta a chi fa valere la mancanza della capacità di discernimento dimostrarla, egli ha escluso l'esistenza di elementi per negare tale capacità. Anzi, a suo favore vi erano indizi in senso contrario, A__________ R__________, mandatario della locatrice e presente alla firma del contratto, non avendo ravvisato difficoltà alcuna ma sottolineando la capacità della convenuta di organizzare il suo trasferimento, di iscrivere la figlia all'asilo e di attivare la fornitura d'elettricità. Per di più, in quella occasione, era presente il padre della convenuta, il quale sarebbe senz'altro intervenuto se vi fossero stati problemi. Infine, egli ha soggiunto, a un mese dalla firma la convenuta è stata in grado di firmare la procura al suo legale ciò che dimostra la sua capacità di discernimento.

                                         Ciò posto, rammentato che in virtù dell'art. 264 CO se un conduttore restituisce prima della scadenza del contratto la cosa locata rimane obbligato salvo se propone un valido subentrante a versare la pigione fino alla scadenza del contratto, egli ha accertato che la convenuta aveva restituito l'appartamento prima della scadenza del contratto senza presentare subentranti e che l'attrice aveva trovato da sola un nuovo inquilino dal 1° settembre 2019. Egli ha così obbligato la convenuta a versare all'attrice sei mensilità di pigione per fr. 6500.– ordinando la liberazione in favore di quest'ultima del deposito di garanzia a copertura parziale della somma.

                                   6.   RE 1 rileva di essere dal 21 febbraio 2019 ricoverata, unitamente alla figlia, in un istituto per sole donne e bambini ‟__________ˮ a __________ per seguire una terapia a lungo termine. Essa riafferma che alla sottoscrizione del contratto non era capace di discernimento. Ciò si evince, a suo parere, dalla dichiarazione del suo medico, per il quale a causa di uno stato ‟ipomaniacaleˮ la paziente non era in grado d'intendere e di volere alla sottoscrizione del contratto. L'interessata non manca di rilevare di avere informato l'attrice della sua malattia e afferma di avere avvisato già il 2 febbraio 2019 A__________ R__________ che avrebbe restituito l'appartamento al fine di poterlo celermente rilocare. La reclamante, infine, sostiene di non avere alcuna disponibilità finanziaria per versare quanto richiesto ma afferma di avere ritrovato una certa stabilità che le permetterebbe di ridiscutere la vertenza e presentare il suo punto di vista offrendo la sua disponibilità a negoziare con l'attrice.

                                   7.   Giovi innanzitutto rilevare che in prima sede la convenuta non si è presentata alle prime arringhe del 9 gennaio 2020, rimanendo pertanto preclusa. Certo nel memoriale del 20 gennaio successivo essa ha presentato le sue osservazioni a valere come ‟dichiarazione nel verbale finaleˮ tanto che il primo giudice ha considerato tale allegato alla stregua delle conclusioni. Ci si può chiedere tuttavia se quanto addotto in tale memoriale fosse ricevibile, la fase allegatoria essendo ormai terminata e nuove allegazioni di fatto, e nuovi mezzi di prova, potevano essere introdotte nel processo unicamente alle condizioni dell'art. 229 cpv. 1 CPC (applicabile anche alla procedura semplificata: art. 219 CPC; DTF 144 III 118 consid. 2.2 con rinvii). Sia come sia, quand'anche si tenesse conto di tutte le allegazioni addotte dall'interessata nei due gradi di giudizio, l'esito della controversia non muterebbe.

                                   8.   Un contratto concluso con una persona incapace di discernimento non produce alcun effetto giuridico (art. 18 CC) ed è nullo fin dall'inizio (Fankhauser in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 18). L'art. 16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, di ebbrezza o di uno stato consimile. È incapace di discernimento la persona cui faccia difetto l'uno dei due elementi che connota la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento alle circostanze concrete e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (DTF 144 III 271 consid. 6.1.1 con riferimento). Al fine di tutelare la fiducia e la sicurezza delle transazioni commerciali, si presume che una persona adulta sia in grado di agire in modo ragionevole, motivo per cui spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (DTF 144 III 271 consid. 6.1.2). Ove per contro al momento di compiere l'atto contestato la persona in questione si trova in uno stato di degrado duraturo e importante delle sue facoltà mentali legato alla malattia o all'età, vige la presunzione di un'incapacità di discernimento. Questa può tuttavia essere sovvertita provando che l'interessato ha compiuto quell'atto in un momento di lucidità oppure che secondo la natura e l'importanza dell'atto in questione, egli era in grado di agire ragionevolmente (DTF 144 III 271 consid. 6.1.3). Le constatazioni relative allo stato di salute mentale di una persona, la natura e la portata di eventuali disturbi, il fatto ch'essa era capace di valutare le conseguenze del suo agire e di resistere a tentativi volti ad influenzare la sua volontà concernono l'accertamento dei fatti. Per contro, la conclusione che il giudice ne trae quanto alla capacità o meno di agire ragionevolmente è una questione di diritto.

                                         a)   Nella fattispecie, nel certificato medico del 4 febbraio 2019 il dott. A__________ __________, specialista in psichiatria, ha attestato che dal dicembre del 2018 RE 1 è in cura ambulatoriale a causa di uno stato ipomaniacale dovuto a un disturbo affettivo bipolare (“hypomanischen Zustand, bei behandelnder bipolar affektiven Erkrankung”), che il suo trasferimento in Ticino era da interpretare alla luce dei suoi problemi psichici ma che da un punto di vista medico era consigliabile un suo immediato ritorno a __________.

                                          b)  Se non che, a prescindere dal fatto che lo psichiatra non si esprime sulla gravità dell'affezione, non ogni disturbo psichico è atto ad alterare la facoltà di agire in modo ragionevole (Fankhauser, op. cit., n. 26 ad art. 16; Steinauer/Fountou-lakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 33 n. 97). E in concreto, come accertato dal primo giudice nulla indizia sul fatto che al momento della sottoscrizione del contratto di locazione RE 1 si trovasse in uno stato di degrado duraturo delle sue facoltà mentali. Intanto la reclamante non muove contestazioni sul fatto che alla firma del contratto, accanto all'interessata, era presente suo padre. Non appare insostenibile ritenere che, in base all'esperienza generale della vita, ove vi fosse stata un'incapacità per la figlia di agire ragionevolmente, il genitore sarebbe intervenuto. La reclamante, poi, non mette in discussione l'accertamento del primo giudice in merito al fatto che essa aveva iscritto la figlia all'asilo e si era attivata per attivare l'erogazione dell'energia elettrica. Né essa contesta che un mese dopo la firma del contratto aveva incaricato un legale di patrocinarla.

                                          c)  Sulla base degli accertamenti del primo giudice, che non possono definirsi arbitrari, ovvero insostenibili, la conclusione secondo cui la malattia di cui l'interessata soffre non era grave al punto da compromettere la facoltà di agire ragionevolmente ma che anzi la capacità di svolgere determinate operazioni erano dimostrata da indizi che parlavano legittimamente a favore di una certa qual capacità di discernimento non può dirsi errata e resiste alla critica.

                                          d)  Certo, l'interessata assevera di avere informato la locatrice della sua situazione e di essere invalida al 100%. Per tacere del fatto che dal formulario di prenotazione dello Studio __________ Sagl sottoscritto dalla convenuta il 2 gennaio 2019 risulta unicamente che la candidata aveva indicato di essere ragioniera e di lavorare per la R__________ SA con uno stipendio di fr. 5500.– mensili (doc. BB nell'inc. dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio richiamato), l'allegazione non trova alcun riscontro agli atti. Per altro, A__________ R__________, mandatario della locatrice, nulla ha indicato al proposito, riferendo anzi di non avere mai avuto “il ben che minimo dubbio” sul fatto che la convenuta non fosse in grado di intendere e volere” (deposizione del 9 gennaio 2020, verbali pag. 2).

                                          e)  Visto quanto precede, il giudizio del Pretore aggiunto supplente sulla validità del contratto di locazione e sulle conseguenze per la convenuta in caso di restituzione della cosa locata prima della scadenza contrattuale, di per sé non contestate, va esente da critiche. È possibile che l'interessata sia priva di mezzi per far fronte a qualsiasi pagamento, ma ciò non è determinante ai fini dell'applicazione del diritto. Ove un conduttore restituisca la cosa locata senza osservare i termini di preavviso o le scadenze senza proporre un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore, come in concreto, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta (art. 264 cpv. 2 CO). Problemi di pagamento riguarderanno, semmai, un'eventuale procedura di incasso ma non rendono errata l'applicazione del diritto da parte del primo giudice. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

                                   9.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerate le verosimili ristrettezze finanziarie della reclamante e il fatto ch'essa, sprovvisto di cognizioni giuridiche, abbia agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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