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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2020 16.2019.7

8 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,394 mots·~17 min·3

Résumé

Contratto di lavoro: contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura - pretese salariali (indennità per vacanze e per giorni festivi) – responsabilità del lavoratore

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.7

Lugano 8 maggio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2019 presentato dalla

RE 1   

contro la decisione emessa il 2 gennaio 2019 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco (ora di Sant'Antonino) nella causa 0015-2015-O (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 28 luglio 2015 da  

 CO 1  (rappresentato dal RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 13 marzo 2014 la società RE 1, attiva nel settore della produzione e della vendita di prodotti biologici agroa­limentari, ha assunto CO 1 dal 1° aprile 2014 come “operaio orticolo”. Il contratto di lavoro, assoggettato al contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura del Canton Ticino (CNLA), prevedeva il versamento di un sa­lario lordo di fr. 3250.– mensili mentre per il “regime lavorativo orario il salario è di fr. 15.– l'ora”. Il 29 agosto 2014 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il 30 settembre 2014. Nell'ultimo conteggio salariale essa, rimproverando al lavoratore di essere intervenuto in maniera inadeguata nello spegnimento di un incendio di un trattore aziendale con conseguente aumento del danno, ha trattenuto dallo stipendio di lui fr. 1500.–.

                                     B.  Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 28 luglio 2015 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Giubiasco (ora di Sant'Antonino) per ottenere il paga­mento di fr. 4635.92 netti più interessi al 5% dal 1° ottobre 2014, corrispondenti alle indennità per vacanze e giorni festivi dei mesi di agosto (fr. 119.27) e di settembre 2014 (fr. 262.85), alle ore supplementari da aprile ad agosto 2014 (fr. 1303.80) e al saldo del salario di settembre 2014 (fr. 3307.75). Nelle sue osservazioni del 21 settembre 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato il risarcimento di fr. 4433.30 per il danno causato al suo veicolo agricolo. All'udienza del 27 maggio 2016, indetta per le prime arringhe, l'attore ha confermato la sua domanda e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, mentre la convenuta ha confermato la sua posizione. Rinunciato alle prove offerte, le parti hanno presentato conclusioni scritte del 15 luglio e dell'8 agosto 2016 in cui hanno riaffermato i rispettivi punti di vista. 

                                     C.  Statuendo con decisione del 2 gennaio 2019 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta a versare all'attore fr. 3382.10 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 (fr. 382.10 per indennità vacanze e festivi, fr. 1500.– per trattenuta del danno non riconosciuto e fr. 1500.– per il salario non versato relativo al mese di settembre 2014 “sulla base del certificato salariale corretto”) e ha respinto, solo nei considerandi, la domanda riconvenzionale. Le spese processuali di fr. 280.– sono state poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.

                                     D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 30 gennaio 2019 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 ha comunicato, il 29 marzo 2019, di rinunciarvi.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto, tale presupposto è dato anche considerando che alla petizione con un valore di fr. 4635.92 è stata con­trapposta una domanda riconvenzionale del valore di fr. 4433.30 (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC), don­de la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 gennaio 2019. Il reclamo datato 30 gennaio 2019 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto, mentre per quanto concerne i fatti, essa ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Al riguardo non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   La reclamante chiede il semplice annullamento della decisione impugnata. Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, ma un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019 consid. 3a con rinvio). In concreto dalla motivazione del memoriale, letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge ad ogni modo senza ombra di dubbio che la reclamante vuole ottenere l'integrale reiezione della petizione. Nessun accenno, per contro, è stato mosso al rigetto della sua domanda riconvenzionale, la quale non va pertanto esaminata. Al proposito giovi ricordare al Giudice di pace supplente che non basta respingere una richiesta di giudizio solo nei considerandi della decisione, ma occorre anche statuire formalmente nel dispositivo. Premesso ciò, il reclamo può essere vagliato nel merito.

                                   4.   Il primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 262.85 (fr. 292.38 lordi = 8.33% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) e fr. 119.27 (fr. 132.68 lordi = 3.78% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) quali indennità per vacanze e per giorni festivi non incluse nel salario orario dei mesi di agosto e di settembre 2014. Al riguar­do, egli ha accertato che dai certificati di salario il diritto d'indennità vacanze “è stato computato unicamente alla parte del salario mensile per il mese di agosto 2014 ma non sulle ore supplementari”. A suo parere, quindi, “per analogia a quanto avvenuto sul salario mensile, anche nel salario orario dovranno essere computati i supplementi per le vacanze e i festivi per le 234 ore di agosto e settembre 2014”.

                                   5.   La reclamante contesta tale conclusione ribadendo che le indennità per vacanze e giorni festivi costituivano parte integrante del salario e sono sempre state corrisposte al lavoratore. Tali indennità ­– essa soggiunge – sono state indicate nei conteggi salariali sotto la voce “diversi” e non hanno mai subìto modifiche nel cor­so del rapporto di lavoro, salvo per il mese di settembre 2014. Per la ditta, l'unico rimprovero che può semmai esserle mosso è la poca chiarezza con cui ha indicato queste indennità nei conteggi salariali. Essa rimprovera infine al Giudice di pace supplen­te di non avere indagato “su cosa intendesse la controparte con la voce diversi sui conteggi salariali”.

                                         a)  Per l'art. 329a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza, fermo restando che per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato (cpv. 2). Tale diritto è stato ripreso dal contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura del Canton Ticino (CNLA: art. 17 n. 1 e 3). Tale contratto prevede altresì che durante le vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo conformemente all'art. 22, ritenuto che per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell'8.33% sul salario lordo corrisposto (art. 17 n. 2). Secondo l'art. 18 n. 1 del CNLA il lavoratore ha inoltre diritto, oltre al regolare riposo settimanale, a nove giorni festivi per anno civile.

                                               Giusta l'art. 329d cpv. 1 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 30 CNLA) il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze. Si tratta di una nor­ma inderogabile a svantaggio del lavoratore (art. 362 CO). Nel salario determinante nel senso dell'art. 329d cpv. 1 CO devono ad ogni modo essere computati i supplementi versati per il lavoro di notte, nei giorni festivi e del fine settimana, se questi hanno un carattere duraturo e regolare (DTF 138 III 109 consid. 3; 132 III 174 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 1 ad art. 329d CO).

                                         b)  In concreto, incontestato che durante il rapporto di lavoro l'attore non ha beneficiato di giorni di vacanza, è vero che anche per l'attore la voce “diversi” menzionata sui conteggi-paga mensili si riferiva alle indennità per vacanze (8.33% sul salario lordo di fr. 3250.–) corrisposte dalla convenuta (cfr. conclusioni del 15 luglio 2016, pag. 3). Se non che, per tacere del fatto che nel mese di settembre 2014 nulla è stato corrisposto, la reclamante pare non avvedersi che la pretesa dell'attore riguarda l'indennità per le vacanze riferita alle ore supplementari da lui eseguite in agosto (64) e settembre (170), così come quella per i giorni festivi sempre correlata a tali ore supplementari.

                                         c)   Premesso ciò, la questione sarebbe quella di esaminare se le ore supplementari svolte in agosto e settembre potessero avere carattere duraturo e regolare. Limitate a soli due mesi qualche dubbio potrebbe sussistere. Se non che, la reclamante non ha mai messo in dubbio tale presupposto, limitandosi a sostenere che tale indennità era già compresa nel salario mensile, il quale però, come si è detto, comprende anche tutte le indennità versate in aggiunta alla remunerazione di base (sopra consid. a). Ne segue che in mancanza di valide contestazioni, nemmeno sul numero di ore supplementari eseguite, la decisione del primo giudice di riconoscere l'importo di fr. 262.85 resiste alla critica.

                                         d)  Relativamente al salario per giorni festivi, il regime diverge da quello delle vacanze nel senso che, di per sé, non esiste nessun obbligo di versare un'indennità per giorni festivi ai lavoratori pagati all'ora, fatto salvo il 1° agosto, che se coincide con un giorno in cui si sarebbe lavorato, dà diritto al salario. Per lavoratori che sono impiegati con un salario a ore, il diritto a un'indennità per i giorni festivi sussiste solo se ciò è previsto contrattualmente (contratto collettivo o contratto normale) o se previsto dall'uso locale (art. 322 cpv. 1 CO; DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; più recentemente: 4A_72/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3; v. anche Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 322 CO).

                                              In concreto, il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura prevede, all'art. 18 cpv. 1, che il lavoratore ha diritto, oltre al regolare riposo settimanale, a nove giorni festivi per anno civile (Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano). Se il giorno festivo coincide con il giorno di riposo settimanale ordinario o con le vacanze, o se il lavoratore deve lavorare in uno di questi giorni festivi, egli ha diritto ad un giorno di riposo compensativo (art. 18 cpv. 2). Sulla remunerazione di tali giorni per lavoratori pagati a ore, il contratto in esame nulla contempla, né l'attore ha dimostrato l'esistenza di altri specifici accordi. In tali circostanze, così stando le cose, non si giustificava di riconoscere all'attore l'indennità di fr. 119.25. Sotto questo profilo il reclamo si rivela fondato.                                                                                        

                                   6.   Riguardo al risarcimento del danno imputato al lavoratore riconducibile all'incendio del trattore aziendale avvenuto il 19 settembre 2014, il Giudice di pace supplente ha accertato che la datrice di lavoro aveva notificato il danno al lavoratore intempestivamente di modo che ha respinto, nei motivi, la richiesta di risarcimento complessivo formulata con l'azione riconvenzionale. Posto ciò egli ha così esaminato la fondatezza della trattenuta di fr. 1500.–  sull'ultimo salario versato all'attore. Al proposito, il primo giudice ha bensì accertato, sulla scorta di una testimonianza scritta, che dopo l'insorgere delle fiamme dal motore del trattore l'attore, accorso in aiuto a colleghi, aveva cercato di spegnere il fuoco con dell'erba, ma ha concluso che “nessuna prova della responsabilità dell'attore è stata eseguita attraverso una perizia tecnico-assicurativa”. A suo avviso, l'incendio non era stato originato dall'attore né vi erano elementi sulle cause del sinistro. Richiamato l'art. 321e cpv. 1 CO, il Giudice di pace supplente ha reputato che l'agire dell'attore fosse avvenuto in buona fede e che di conseguenza non potesse essergli imputata alcuna negligenza. Donde l'infondatezza della trattenuta.

                                   7.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace supplente di avere negato la responsabilità dell'attore, riaffermando che quest'ultimo ha tentato di spegnere il principio di incendio divampato all'impianto elettrico del suo trattore con delle sterpaglie, ciò che ha “esacerbato la combustione e fatto divampare un incendio che ha praticamente distrutto il veicolo”. A suo parere, il primo giudice non ha debitamente tenuto conto dei criteri di valutazione per ammettere il grado di diligenza dovuta dal lavoratore previsti dal contratto e dalla legge. Essa sostiene che chiunque sia confrontato con un principio di incendio non può non sapere che esso non si soffoca con delle sterpaglie ragione per cui il comportamento del dipendente è un atto negligente, dettato da una chiara violazione dei doveri di diligenza imposti dalle circostanze. La reclamante ritiene pertanto che la trattenuta di fr. 1500.– sia ampiamente giustificata, senza dimenticare, essa epiloga, di avere trattenuto solo una minima parte del danno integrale, di oltre fr. 5000.–, proprio per evitare di porre il dipendente in una difficile situazione economica.

                                        a)  L'art. 321e cpv. 1 CO, ripreso sostanzialmente dall'art. 7 CNLA, prevede che il lavoratore è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo del rischio professionale, dal grado dell'istruzione o delle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché della capacità ed attitudini del lavoratore quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 7 n. 1). Le pretese di risarcimento devono essere fatte valere al più presto. Si presume che il datore di lavoro abbia rinunciato al risarcimento, se non lo fa valere nel termine di un mese dalla scoperta del danno.

                                              Le condizioni della responsabilità sono quelle usuali dell'art. 97 cpv. 1 CO: il datore di lavoro deve provare la violazione del contratto, il danno e il nesso di causalità naturale e adeguato, mentre la colpa è invece presunta e tocca quindi al lavoratore dimostrare di esserne esente. Spetta al datore di lavoro provare la violazione del contratto, il danno e il rapporto di causalità, mentre al lavoratore incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 321e CO). Il grado di diligenza di cui il dipendente è responsabile è determinato secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado d'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, così come alle capacità e attitudini del lavoratore che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO; DTF 144 III 330 consid. 4.2.1).

                                         b)  Nella fattispecie, il primo giudice ha accertato, sulla scorta di una testimonianza scritta di un dipendente della convenuta che il fuoco “si era sviluppato prima che la parte istante si recasse sul posto in soccorso ai colleghi che ne avevano chiesto il suo aiuto” e che “quando l'attore è arrivato ha provato a spegnere il fuoco con l'erba”. Ora, è senz'altro vero che non è dato di sapere per quale motivo il trattore agricolo abbia preso fuoco, nemmeno la datrice di lavoro addebitando l'evento all'attore. Resta il fatto che il tentativo di soffocamento delle fiamme non è riuscito e il trattore, per finire, è rimasto danneggiato (doc. 2) ciò che ha comportato una riparazione dal costo di fr. 4433.30 (doc. 3). Ora, è evidente che il fatto di gettare materiale potenzialmente infiammabile su un principio di incendio contribuisca con ogni verosimiglianza a propagare il fuoco nei tempi e nei modi in cui si è effettivamente verificato. Ed è altrettanto indubbio che tale fatto, secondo il normale andamento delle cose e sulla scorta della generale esperienza della vita, sia di per sé atto a provocare la distruzione o il danneggiamento dell'oggetto in preda alle fiamme. Detto altrimenti, nella fattispecie, l'agire dell'attore rappresentava un evento adatto ad aggravare i danni al trattore, i quali sono stati senz'altro favoriti da quel determinato agire. In tali circostanze il danno è costituito da un insieme di cause di modo che ogni autore va chiamato di principio ad assumersene la responsabilità, in via finanche solidale. Ne segue che nel com­portamento del lavoratore si può ravvedere una violazio­ne dell'obbligo contrattuale di diligenza e fedeltà (art. 321a cpv. 1 e 2 CO). Donde il riconoscimento, di principio, della sua responsabilità (art. 321e CO).

                                         c)  Premesso ciò, una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno. In concreto, come si è detto, il danno fatto valere dalla convenuta ammonta a fr. 4433.30 (doc. 3) ma essa per finire lo ha limitato a fr. 1500.– da lei trattenuti sull'ultimo stipendio del lavoratore. Ora, nemmeno la reclamante pretende che l'attore volesse causare tale danno. D'altro canto non va nemmeno dimenticato che le fiamme possono essere domate con materiale che possa soffocarle, ciò che era, con ogni verosimiglianza, l'intento dell'attore. Questi poi ha agito in una situazione di oggettivo pericolo tant'è che i colleghi di lavoro sul posto nemmeno erano intervenuti. Né va trascurato che l'attore era un operaio orticolo, assunto stagionalmente, il cui salario ammontava a fr. 3250.– mensili lordi. Inoltre va altresì considerato che quantunque l'origine dell'incendio non sia stata accertata, la difettosità del veicolo costituisce un fattore di riduzione dell'indennità. Tutto ponderato, tenuto conto delle circostanze del caso specifico, appare equo di riconoscere al datore di lavoro un'indennità ridotta di fr. 750.–. Ne segue che il reclamo va parzialmente accolto.

                                   8.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili chieste dalla reclamante, non se ne giustifica l'attribuzione già per il fatto che l'interessata si è difesa da sé, senza far capo a un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto ricorrano gli estremi per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è preteso nemmeno dalla reclamante. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile sull'indennità riconosciuta all'attore in prima sede, risultato vittorioso sulla domanda riconvenzionale, che può rimanere invariata.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         La RE 1, __________, è condannata a versare a CO 1 fr. 2512.85 (fr. 262.85, indennità per vacan­ze, fr. 750.– per trattenuta danno non riconosciuta, fr. 1500.– parte salariale non versata sulla base del certificato salariale corretto) oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2014.

                                         Per il resto il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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