Incarto n. 16.2019.68
Lugano 1° dicembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 12 dicembre 2019 presentato dalla
RE 1
contro la decisione emessa il 12 novembre 2019 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa SE 7/2019 da lei promossa con petizione del 26 giugno 2019 nei confronti dell'
CO 1 e CO 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 febbraio 2017 la studio d'ingegneria RE 1, __________, ha allestito una prova a futura memoria, composta di una quarantina di fotografie, per documentare lo stato di via “alla __________” a __________, che è stata allegata a una domanda di costruzione relativa alla particella n. 3136 RFD di __________ di proprietà dell'ing. __________ M__________, suo amministratore unico, con la moglie. Nel mese di maggio 2017 la RE 1 ha consegnato una copia di tale relazione all'arch. CO 1 che l'ha allegata a sua volta a una domanda di costruzione relativa a un fondo posto nelle vicinanze appartenente a terzi. Il 1° febbraio 2019 la RE 1 ha inviato all'architetto una fattura di fr. 3231.–, il quale si è rifiutato di pagare. Dopo alcuni infruttuosi richiami, con precetto esecutivo n. __________1 emesso il 27 marzo 2019 dall'Ufficio di esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso lo “Studio d'architettura CO 1-CO 2” per l'incasso di fr. 3231.– oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2019, indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento della fattura del 01.02.2019”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 21 maggio 2019 la RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo delle Isole per un tentativo di conciliazione nei confronti dell'arch. CO 1 e di CO 2 inteso a ottenere il versamento di fr. 3304.30 più interessi al 5% dal 1° marzo 2019 per “il mancato pagamento di una fattura” così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 25 giugno 2019 il Giudice di pace, preso atto della mancata comparizione dei convenuti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CO/2019).
C. Con petizione non motivata del 26 giugno 2019 la RE 1 ha convenuto l'arch. CO 1 e CO 2 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa oltre a “un'indennità di inconvenienza di fr. 900.–”. All'udienza del 23 agosto 2019, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha confermato le proprie domande precisando però di non avere “mai avuto nulla a che fare con CO 2”. Interpellata sui motivi per cui affermava che l'arch. CO 1 le avesse commissionato la “perizia” oggetto della vertenza, l'attrice ha indicato che “ho ricevuto l'ordine oralmente; ho modificato la perizia precedente; il signor CO 1 ha consegnato questa perizia al comune du __________” e soggiunto che “la perizia essendo stata depositata a suo nome”, “se ne assume tutte le conseguenze”. I convenuti hanno chiesto di respingere la petizione, adducendo che la “perizia” era stata messa a loro disposizione gratuitamente. Terminata l'istruttoria il 25 ottobre 2019, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte del 6 e dell'8 novembre 2019, in cui hanno mantenuto le rispettive posizioni.
D. Statuendo con decisione del 12 novembre 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese processuali, di cui l'ammontare non è stato indicato, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 650.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (“ricorso”) dell'11 dicembre 2019 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione. Nelle loro osservazioni del 30 gennaio 2020 l'arch. CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 12 novembre 2019. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto il 12 dicembre 2019. Introdotto l'11 dicembre 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Nel reclamo la RE 1 chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di condannare “lo studio d'architettura CO 1 CO 2 di __________” al pagamento di fr. 3231.– più interessi. Ora, sapere se tale entità sia un'impresa individuale di cui due persone fisiche sono titolari come prospettano gli opponenti o una società semplice può rimanere indeciso, sprovviste entrambe della personalità giuridica esse non hanno la capacità di essere parte. Premesso ciò, l'azione è stata promossa sin dall'inizio nei confronti dell'arch. CO 1 e di CO 2 di modo che la diversa indicazione contenuta nel reclamo è riconducibile con ogni verosimiglianza a una mera svista. Al proposito non occorre dilungarsi.
3. Al reclamo la RE 1 allega le conclusioni del 6 novembre 2019 dei convenuti (doc. N), una lettera del 9 gennaio 2018 inviata all'arch. CO 1 dall'ing. RE 1, da S__________ A__________, da C__________ H__________ e da N__________ B__________ (doc. O), la decisione impugnata (doc. S), un'e-mail inviata l'8 maggio 2017 dal suo amministratore unico ai convenuti (doc. A), la pag. 1 della prova a futura memoria della stato al 21 febbraio 2017 di via __________ di __________ (doc. B), la pag. 3 della prova a futura memoria della stato al 15 maggio 2017 della particella n. 818 RFD di __________ (doc. C), la prova a futura memoria dello stato al 9 maggio 2017 di via __________ di __________ (doc. D), la fattura del 1° febbraio 2019 da lei inviata all'arch. CO 1 (doc. E), il precetto esecutivo n. __________1 dell'UE di Locarno (doc. M) e diversa corrispondenza (doc. F, doc. G, doc. H, doc. I, doc. L, doc. P, doc. Q, doc. R). Ora, nella procedura di reclamo, tranne eccezioni estranee al caso in esame (art. 326 cpv. 2 CPC), non è ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Salvo i documenti N, O e S, che già figurano nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera, tutti gli altri documenti non constano essere stati sottoposti al primo giudice sicché non sono ammissibili in questa sede.
4. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
5. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto accertato che CO 2 è estraneo alla vertenza in esame di modo che “conseguentemente il suo ruolo di convenuto in questa causa è stralciato”. Egli ha poi preso atto che l'arch. CO 1, nel contestare la pretesa dell'attrice, faceva valere di non avere mai commissionato la nota prova a futura memoria, da lui poi annessa a una domanda di costruzione inerente un altro fondo, ma che gliel'aveva messa a disposizione gratuitamente l'amministratore unico dell'attrice e che tale relazione, peraltro inutile per ottenere la licenza edilizia, era identica a quella che quest'ultimo aveva già presentato nell'ambito di una propria domanda di costruzione da lui sottoposta all'autorità comunale. Queste ultime allegazioni, ha continuato il primo giudice, erano state confermate del tecnico comunale di Gordola e dalla documentazione depositata all'Ufficio tecnico di quel comune. Per il Giudice di pace, l'attrice, benché avesse addotto che “se è pur vero che le due perizie appaiono identiche, sta di fatto che la seconda (quella oggetto di questa causa) ha pur sempre richiesto una sua verifica che ha implicato un impegno lavorativo congruo con l'importo della fattura”, non avere dimostrato l'esistenza di un contratto di mandato o di un altro tipo di contratto in virtù del quale l'arch. CO 1 si sarebbe obbligato a pagare la fattura da lei emessa. Donde, in ultima analisi, la reiezione della petizione.
6. La reclamante ritiene errata e contraria al principio della buona fede l'opinione del primo giudice secondo cui l'architetto CO 1 non dovrebbe pagarle la fattura per la sua perizia perché non si sarebbe perfezionato alcun contratto. Essa adduce di avere confezionato una prova a futura memoria sullo stato di via “__________” e di averla annessa a una domanda di costruzione inerente un fondo appartenente al proprio amministratore unico, che l'architetto CO 1 gli ha chiesto tale referto per poterlo allegare a sua volta a una domanda di costruzione riguardante una proprietà limitrofa, che “a questa richiesta verbale ha fatto seguito un aggiornamento e la consegna cartacea del documento” nel mese di maggio 2017 e che visto il mancato pagamento della fattura di fr. 3231.– da lei emessa il 1° febbraio 2019 ha dovuto inviare un precetto esecutivo nei confronti dello studio d'architettura CO 1 - CO 2. Essa rileva inoltre che la prova a futura memoria “messa a disposizione gratuitamente” indicata in una lettera del 9 gennaio 2018 prodotta dai convenuti “non è quella concernente la via __________ ma è quella relativa alla particella 818 RFD di __________, strada in proprietà coattiva dei fondi limitrofi 3132, 3133, 3134, 3135 e 3136”. Ad ogni modo, per la reclamante, visto che la perizia non le è “stata commissionata ma bensì richiesta in quanto documento già visionato in passato” dall'arch. CO 1, il contratto venuto in essere con lui “non è un mandato bensì piuttosto una compravendita, semmai con gli adeguamenti del caso, di un documento esistente”. E ciò a maggior ragione ove si pensi che la controparte non ha fornito nessuna prova a sostegno dell'esistenza di un contratto di donazione.
a) Il contratto è un concetto giuridico; è mediante l'apprezzamento essenzialmente giuridico della fattispecie in un contesto determinato che se ne ammette la conclusione. Questa valutazione il giudice l'effettua d'ufficio in virtù dell'art. 57 CPC. Essa deve tuttavia fondarsi sulle circostanze specifiche del caso, in particolare sulle dichiarazioni di volontà e sul comportamento delle parti, il cui accertamento attiene ai fatti. Nelle cause rette dal principio dispositivo sono le parti a dovere allegare i fatti sui quali fondano le loro domande; e per ognuno dei fatti allegati esse devono anche indicare le prove delle quali intendono prevalersi (DTF 142 III 463 consid. 4.1). Premesso ciò, nella misura in cui pretendeva di avere concluso con i convenuti un contratto di compravendita, l'attrice oltre all'onere di allegazione era gravata anche dall'onere di provare l'esistenza e il contenuto del contratto ovvero l'esistenza di un consenso sui suoi punti essenziali del negozio giuridico (oggetto della vendita e prezzo).
b) Sapere se le parti hanno raggiunto un accordo e hanno quindi stipulato un contratto è una questione di interpretazione delle loro volontà, la quale può essere manifestata espressamente o tacitamente (art. 1 cpv. 2 CO; DTF 128 III 422 consid. 2.2). Affinché un contratto sia considerato concluso, le parti devono aver avuto la volontà di esservi vincolate. Confrontato con un litigio sull'esistenza o sull'interpretazione di un contratto, il giudice deve in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO), eventualmente, in modo empirico, sulla base di indizi (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2). Al proposito, costituiscono indizi in tal senso non solo il contenuto delle dichiarazioni di volontà – scritte o orali – ma anche il contesto generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, siano esse dichiarazioni fatte prima della conclusione del contratto o fatti successivi ad esso, in particolare il comportamento successivo delle parti che stabilisce ciò che le parti contraenti stesse hanno compreso all'epoca. L'interpretazione soggettiva è questione di fatto.
Ove non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione oggettiva è questione di diritto (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 e 5.2.3; DTF 133 III 675 consid. 3.3). Anche la scelta tra i metodi d'interpretazione soggettivo e oggettivo attiene al diritto. La decisione spetta al giudice e dipende dall'esito dell'istruttoria. L'art. 18 cpv. 1 CO gli impone di dare la precedenza al metodo soggettivo, a condizione che vi siano elementi sufficienti per farlo (sentenza del Tribunale federale 4A_462/2015 del 18 febbraio 2016 consid. 2 con rinvio; CCR sentenza inc. 16.2016.18 del 29 ottobre 2018 consid. 6).
c) In concreto, salvo le circostanze di fatto evocate dalla reclamante e le discordanti dichiarazioni processuali delle parti, agli atti non vi sono elementi che permettono di accertare quali fossero, al momento della consegna del referto specialistico, le loro rispettive volontà. In particolare, tutto si ignora sul fatto che a quel momento esse si fossero intese in maniera concorde sugli elementi essenziali di un contratto, ovvero se per la consegna del referto, pacifica, esse si fossero intese sul versamento di un corrispettivo. Né, sempre sulla scorta di tali accertamenti, è possibile determinare se l'architetto CO 1 potesse pensare in buona fede che il referto gli fosse stato consegnato a titolo oneroso, men che meno ove si pensi che l'attrice medesima in altre circostanze gli ha messo a disposizione gratuitamente un'altra prova a futura memoria (lettera del 9 gennaio 2018 allegata al verbale del 25 ottobre 2019). In estrema sintesi, per dimostrare la conclusione di un contratto, l'attrice non poteva limitarsi a provare di avere consegnato la sua relazione alla controparte e che questa l'ha utilizzata, ma avrebbe dovuto allegare e provare tutte quelle circostanze di fatto che avrebbero poi permesso al giudice di accertare, mediante interpretazione della volontà delle parti (soggettiva od oggettiva), l'esistenza di un accordo sul principio dell'onerosità del contratto e sul prezzo. In mancanza di tali elementi, la conclusione del primo giudice, secondo cui tra le parti non è sorto un contratto oneroso, resiste alla critica. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
7. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà altresì agli opponenti, che hanno presentato osservazioni tramite una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alle controparti fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.