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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.11.2019 16.2019.65

26 novembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,699 mots·~8 min·2

Résumé

Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.65

Lugano 26 novembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2019 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 29 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa SO.2019.1036 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore per mora) promossa nei suoi confronti con istanza del 2 settembre 2019 dalla  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 16 gennaio 2018 la società __________ SA, rappresentata dalla CO 1, ha sublocato alla “RE 1 B&B” un locale a uso magazzino/ufficio in uno stabile a __________ per una pigione di fr. 225.– men­sili, più fr. 20.– mensili di spese accessorie senza conguaglio. Nell'ambito di una procedura di sfratto promossa dalla CO 1 nei confronti di RE 1, le parti hanno raggiunto l'8 aprile 2019 una transazione giudiziale davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona in cui esse hanno riconosciuto, in particolare, di essere loro stesse le parti al contratto di locazione citato e hanno stabilito che il pagamento della pigione sarebbe dovuto avvenire in via anticipata entro il 5 del mese, la prima volta in quel di giugno (inc. SO.2019.273).

                                  B.   Il 23 maggio 2019 la locatrice, con modulo ufficiale, ha notificato la disdetta ordinaria per il 30 novembre 2019 al conduttore. Con istanza del 23 giugno successivo quest'ultimo ha contestato la citata disdetta dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazio­ne di Giubiasco. Nel frattempo, l'11 giugno 2019 la locatrice ha inviato al conduttore una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandolo a pagare, entro 30 giorni, fr. 245.– per la pigione del mese di giugno 2019. Non avendo ricevuto alcun versamento, il 15 luglio 2019 essa ha notificato, con l'apposito formu­lario ufficiale, la disdetta del contratto per il 31 agosto 2019. Un'ulteriore notifica della disdetta è stata inviata il 22 luglio seguente. RE 1, che non ha ritirato i due plichi raccomandati, ha nondimeno presentato, il 20 agosto 2019, una contestazione “precauzionale” della disdetta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco.

                                  C.   Con istanza del 2 settembre 2019, promossa nella procedura som­maria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere l'espulsione di RE 1 dall'ente locato. Con osservazioni spontanee del 1° ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 7 ottobre 2019, indetta per la discussione, le parti hanno confermato le loro posizioni, il convenuto contestando in particolare la disdetta sostenendo di avere versato nel mese di maggio 2019 fr. 245.– all'Ufficio di conciliazione. Su richiesta del Pretore aggiunto, l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco ha comunicato di non avere ricevuto alcun versamento da parte del convenuto. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato limitandosi a memoriali conclusivi del 16 e 21 ottobre 2019 in cui hanno ribadito le loro domande.

                                  D.   Statuendo con decisione del 29 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza ordinando al convenuto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'ente locato, con avvertimento dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di inosservanza. Il convenuto è stato avvertito inoltre che, qualora non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza, la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a spese anticipate da essa medesima ma poste a suo carico. Le spese processuali di fr. 100.– sono state addebitate al convenuto, tenuto a rifonde­re all'istante fr. 150.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso dell'8 novembre 2019, completato il 12 novembre seguente, in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, di tenere “conto di tutti i fatti da me presentati”. Gli atti sono stati trasmessi a questa Camera per competenza. Con decreto del 14 novembre 2019 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore aggiunto ha stabilito il valore litigioso in fr. 1225.– donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 31 ottobre 2019 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________), di modo che il reclamo in esame, introdotto l'8 novembre 2019, è pertanto tempestivo. Quanto al complemento del 12 novembre 2019, a prescindere del fatto che in quell'atto il reclamante si limita a evocare quanto successo in un incontro con la controparte avvenuto quel giorno, non contiene alcuna critica aggiuntiva alla decisione impugnata. Sulla sua ricevibilità non occorre dilungarsi.    

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per accordare una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria, ha accertato che la domanda di espulsione si fonda sul contratto di locazione tra le parti, sulla comminatoria per mora dell'11 giugno 2019 e sulle disdette, su formulario ufficiale, del 15 e 22 luglio 2019. Secondo i suoi accertamenti il convenuto non aveva pagato la pigione di fr. 245.– di giugno 2019 entro la scaden­za pattuita (5 di ogni mese) né l'aveva pagata entro il termine di trenta giorni della messa in mora dell'11 giugno 2019. Il primo giudice, stabilito che la contestazione “precauzionale” della disdetta presentata il 20 agosto 2019 dal convenuto non precludeva il diritto dell'attore di chiederne l'espulsione, ha ritenuto i fatti incontestati o comunque ampiamente comprovati dalla documentazione agli atti e dallo scritto dell'Ufficio di conciliazione del 9 ottobre 2019 e l'esistenza di una chiara situazione giuridica, i presupposti degli art. 257d, 266g, 266l e 266n CO essendo adempiuti. In siffatte circostanze, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza rimproverando al convenuto di non avere verificato l'effettiva esecuzione dell'ordine impartito alla banca di versare la pigione.

                                   4.   Il reclamante, che riconosce di non avere pagato la pigione del mese di giugno 2019 entro la scadenza contrattuale né entro il termine fissato nella diffida di pagamento, rimprovera al Pretore aggiunto di non avere tenuto conto del fatto che la controparte ha creato “una situazione caotica, volutamente con rinvii di sedute e doppioni di disdette” e che “sta facendo di tutto per poterlo buttare fuori”. Egli ribadisce che dopo l'accordo dell'8 aprile 2019 e preso atto della disdetta ordinaria del 23 maggio 2019, ha modificato, il 27 maggio successivo, l'ordine di pagamento permanente in favore della locatrice da lui impartito alla sua banca in precedenza, disponendo che il versamento mensile della pigione avvenisse in favore dell'Ufficio di conciliazione. Tuttavia, egli epiloga, “a causa di tutta la confusione creata dalla controparte non ha notato che la banca non eseguiva il suo ordine”.

                                         Se non che, così argomentando, il reclamante non formula alcu­na critica al giudizio impugnato, non pretendendo segnatamente che il primo giudice avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto. Per il resto, a prescindere dal fatto che nemmeno a distanza di quattro mesi l'Ufficio di conciliazione ha ricevuto un versamento da parte del convenuto e che agli atti non vi è alcun riscontro né di ordini di pagamento permanenti né di giustificazioni della ban­ca, come già rilevato dal Pretore aggiunto, dopo la diffida dell'11 giugno 2019 incombeva al convenuto interessarsi dell'eventuale ritardo e verificare se l'ordine di pagamento fosse stato effettivamente eseguito. Le argomentazioni del reclamante non ostano quindi al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO) e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali. Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n.  2 LOG).

                                   5.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante es­sendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi. La mancata riscossione di spese processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto (art. 118 lett. b CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio è senza oggetto.

                                   3.   Non si prelevano spese processuali.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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