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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.06.2020 16.2019.63

18 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,945 mots·~15 min·5

Résumé

Risarcimento del danno a norma dell'art. 679 CC: prova dell'entità del danno

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.63

Lugano 18 giugno 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 4 novembre 2019 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 21 ottobre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa SE.2019.6 (rapporti di vicinato: risarcimento del danno) promossa nei suoi confronti con istanza del 20 maggio 2019 da  

  e  CO 1 (rappresentati dal medesimo  CO 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nel dicembre del 2018 RE 1, proprietaria della particella n. 2268 RFD di __________ (453 m²), ha messo a dimora, a dieci centimetri dalla particella n. 2269 appartenente ad CO 1 e CO 2, delle piante rampicanti sostenute da due spalliere di metallo coprendone parzialmente la finestra superiore del rustico ivi situato. CO 1 e CO 2 hanno chiesto invano a RE 1 di togliere la struttura adducendo che era abusiva e creava loro disagi oscurando l'apertura.

                                  B.   Il 21 gennaio 2019 CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice di pace del Circolo di Locarno per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da RE 1 l'allontanamento

                                         delle piante arrampicanti e delle spalliere, così come il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimento del danno, oltre a fr. 1500.– quale indennità. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 22 marzo 2019 ad CO 1 e CO 2 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 280.– sono state poste a carico degli istanti (inc. CM.2019.5).

                                  C.   CO 1 e CO 2 hanno citato il 20 maggio 2019 RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Il 13 giugno 2019 gli attori hanno venduto il loro fondo a K__________ __________. Nella sua risposta del 26 luglio 2019 la convenuta ha chiesto così di dichiarare la lite priva d'oggetto per l'avvenuta cessione dell'immobile e nel merito ha proposto di respingerla, rivendicando fr. 200.– per le spese e i disagi sostenuti. Gli attori hanno replicato il 12 agosto 2019 mantenendo la richiesta di pagamento di fr. 3000.– quale risarcimento del danno oltre a un'indennità di procedura di fr. 1500.–. In una duplica del 20 agosto 2019 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista aumentando a fr. 800.– la pretesa di rifusione per le spese e i disagi sostenuti. Alle prime arringhe del 18 settembre 2019 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

                                  D.   Statuendo con decisione del 21 ottobre 2019 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare agli attori fr. 3000.–. Le spese processuali di fr. 300.– così come quelle per la procedura conciliativa, sono state poste a carico della convenuta.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 novembre 2019, nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione o in subordine di annullarla postulando inoltre un risarcimento ‟simbolicoˮ di fr. 500.– per i disagi subìti “a causa della petizioneˮ. Nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2019 CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 18 dicembre 2019 RE 1 ha mantenuto la sua posizione.  

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 22 agosto 2019. Introdotto il 4 novembre 2019 (cfr. timbro postale sulla busta di intimazione), il reclamo in esa­me è quindi tempestivo.

                                   2.   Al reclamo RE 1, oltre a richiamare l'incarto del Giudice di pace, acclude cinque fotografie, mentre con la replica spontanea essa ha prodotto una sua lettera del 30 dicembre 2018 al Municipio di __________, l'istanza di notifica dei lavori di medesima data e una sua e-mail del 17 dicembre 2018 alla medesima autorità. A loro volta, con le osservazioni al reclamo, CO 1 e CO 2 hanno introdotto delle fotografie e una lettera dell'immobiliare P__________ del 3 dicembre 2019. Se non che, l'incarto di prima sede è già stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera, di modo che il richia­mo si rivela perciò superfluo. Considerato poi che in sede di reclamo nuovi mezzi di prova non sono ammissibili (art. 326 CPC), tutti i documenti che non sono stati sottoposti al primo giudice sono nuovi e come tali irricevibili.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

                                   4.   Il Giudice di pace, preso atto della rinuncia degli attori alla rimozione delle piante e della spalliera, si è limitato ad esaminare la richiesta di risarcimento danni. A tale proposito, il primo giudice dopo avere richiamato gli art. 679 e 684 CC, ha accertato che la spalliera in metallo coperta con una pianta rampicante posata a circa 10 cm dall'immobile degli attori, peraltro senza licenza edilizia, copre l'ampia finestra aperta sulla facciata del loro rustico privandola del suo scopo di illuminare e arieggiare i locali consentendo la vista esterna. A suo parere, ciò ha impedito agli attori l'uso di tali locali fino alla vendita dell'immobile, tanto più che i motivi addotti dalla convenuta quali l'estetica, la protezione del muro e la difesa della privacy, non giustificavano il pregiudizio. In definitiva il primo giudice ha riconosciuto agli attori “in equità e considerate le circostanze e i vari gradi d'intensità della turbativa dal dicembre 2018 a inizio giugno 2019” un'indennità di fr. 3000.–.                

                                   5.   La reclamante contesta la conclusione del primo giudice secondo cui gli attori hanno subìto un danno. A suo avviso, anzitutto la limitazione di luce non ha comportato pregiudizio poiché il rustico era disabitato almeno dal 2015. Essa fa poi valere che la finestra “oscurata” è rivolta a nord, si trova all'altezza del pavimento ed è la terza della mansarda di circa 20 m2 sicché i disagi sono stati dunque minimi. E ciò a maggior ragione ove si pensi che la finestra non “è apribile” ragione per cui nemmeno ha lo scopo di arieggiare i locali né limita le costruzioni a confine a norma degli art. 120 e 121 LAC. Per la convenuta, inoltre, l'eventuale disagio è durato solo dall'11 dicembre 2018 al 3 marzo 2019 ed è stato gradualmente risolto, la spalliera essendo mobile. Per di più, la struttura neppure ha influito sulla compravendita. Essa nega l'abusività della costruzione che, a suo dire, non necessitava di alcuna licenza tant'è che il Comune ha rinunciato alla procedura di contravvenzione. In definitiva, essa ritiene “ingiustificato, arbitrario e non provato” il danno di fr. 3000.– poiché non è fondato “su alcun effettivo disagio o spesa reale”. Onde l'infondatezza della petizione.

                                   6.   Nella fattispecie, gli attori hanno venduto, in pendenza di causa, la particella n. 2269. L'acquirente non risulta essere subentrato nel processo, ma ad ogni modo gli attori hanno per finire rinunciato alla pretesa di allontanare la spalliera posata a confine dalla convenuta. Sotto questo profilo l'azione andava respinta per carenza di legittimazione attiva. Quanto alla pretesa di risarcimento, non consta né è preteso che anch'essa sia stata ceduta al nuovo proprietario di modo che la legittimazione attiva degli attori permane tuttora.

                                         a)   Premesso ciò, secondo l'art. 679 cpv. 1 CC, chiunque sia danneggiato per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere, oltre alla cessazione della molestia o un provvedimento contro un danno temuto, il risarcimento del danno. Per ottenere il risarcimento del danno occorre in primo luogo che il richiedente dimostri un eccesso del diritto di proprietà. A tale riguardo occorre basarsi sul limite fissato dall'art. 684 cpv. 2 CC. Come ricordato dal Giudice di pace un vicino può valersi dell'art. 684 cpv. 2 CC per proteggersi dalle cosiddette immissioni “negative”, come la privazione della luce e della vista o l'ombreggiamento (CCR, sentenza inc. 16.2015.5 dell'8 febbraio 2017, consid. 11 con riferimento; analogamente: DTF 138 III 54 consid. 4.4.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.114 dell'8 agosto 2018 consid. 9).

                                               Sapere poi se le immissioni siano eccessive dipende dall'intensità delle medesime, che va apprezzata secondo criteri oggettivi (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con riferimenti). Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime circostanze. Tale ponderazione d'interessi, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 vCC), ma deve tenere conto anche di tutte le particolarità del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettibili di danno, bensì tutte le immissioni moleste, cioè eccessive, ovvero che superano gli usuali limiti di tolleranza (RtiD I-2009 pag. 638 consid. 3).

                                               Il richiedente deve poi dimostrare il danno subìto, inteso come diminuzione del patrimonio, così come il nesso di causalità adeguata tra il danno e l'eccesso del diritto di proprietà (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2019, § 46 n. 48; Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 44 ad art. 679 CC). La prova di una colpa del proprietario non è richiesta, perciò l'art. 679 cpv. 1 CC non solo riserva l'applicazione degli art. 41 e segg. CO, ma crea una responsabilità oggettiva (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 267 n. 1928 e 1929). Occorre ad ogni modo che il richiedente dimostri l'ammontare del danno (art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia impossibile e si debba far capo perciò al prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO).

                                         b)   In concreto, che le piante rampicanti tolgano luce o aria all'immobile degli attori e siano fonte di immissioni negative non può seriamente essere contestato. È possibile che la struttura metallica con le piante sia stata posta per ragioni di riservatezza, ma così come posato l'impianto configura piuttosto un “muro dell'invidia” (Neidmauer, mur de chicane) tant'è che per l'interessata, non senza contraddirsi, l'immobile dei vicini era disabitato da tempo. Per di più, tale inconveniente non avrebbe prevalso sull'interesse degli attori all'integrità del fabbricato, privato di luce e aria, a maggior ragione in un nucleo cittadino. Il problema è che, nel caso in esame, l'esistenza di un danno dovuto all'immissione molesta è lungi dall'essere provato, il solo accenno all'oscuramento dei locali e a generici disagi non bastando a tal fine. Nulla dimostra le reali difficoltà di utilizzo dei locali, gli attori avendo soltanto prodotto documentazione fotografica riguardante l'esterno del rustico senza minimamente sostanziare la loro richiesta.

                                         c)   Non si disconosce che per l'art. 42 cpv. 2 CO, norma alla quale con ogni verosimiglianza il primo giudice si è ispirato, se l'ammontare esatto del danno non può essere provato, il giudice lo determina secondo il suo prudente criterio avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Questa norma instaura una prova facilitata in favore del leso; essa non lo libera tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa non accorda al danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 143 III 323 consid. 8.2.5.2 con rinvii). Di conseguenza se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_597/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 4).

                                         d)   Nel caso concreto, come si è detto, a fronte delle obiezioni della convenuta, gli attori si sono limitati ad allegare di avere subìto disagi relativi all'oscuramento nei locali, ma non hanno

                                               fornito alcun elemento che dimostrasse l'esistenza di un danno e che ne avrebbero permesso o facilitato la stima. La norma in questione non consente peraltro al giudice di rimediare alle mancanze procedurali delle parti. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1). Certo, davanti al primo giudice gli attori hanno sostenuto che il fondo, messo in vendita per fr. 210 000.– è stato in realtà venduto a un prezzo inferiore. Nulla tuttavia suffraga l'assunto.

                                         e)   Nelle circostanze descritte, non avendo gli attori adempiuto al loro obbligo di fornire elementi utili alla valutazione, essi sono quindi privati del beneficio concesso dall'art. 42 cpv. 2 CO. In definitiva in mancanza di prove, la conclusione del Giudice di pace di riconoscere agli attori un risarcimento si rivela errata. Sotto questo profilo il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta.

                                   7.   Quanto alla richiesta di RE 1 di ottenere in questa sede un risarcimento simbolico fr. 500.– “per i disagi subiti a causa della petizioneˮ, il Giudice di pace ha respinto la pretesa di fr. 800.– formulata dalla convenuta giacché “non motivata a norma dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC” (decisione pag. 3). Ora, secondo tale norma qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio, in casi motivati il giudice può assegnarle un'adeguata indennità d'inconvenienza. Simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la partecipazione al procedimento abbia cagionato alla parte non assistita da un legale particolari costi o comportato per lei un apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno (I CCA sentenza inc.11.2017.4 del 14 luglio 2017 consid. 5 con rinvio a: Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Vol. II, edizione 2012, n. 15 ad art. 95 con rimando).

                                         Nella fattispecie, estremi del genere non si riscontrano. È possibile che l'interessata abbia impiegato 8 ore nel redigere gli allegati di prima sede ma essa non pretende di avere incontrato disagi d'ordine professionale o di avere affrontato esborsi di rilievo. Certo, davanti al primo giudice essa ha sostenuto di essere incorsa in spese per 2 ore di consulenza legale ma di tali esborsi tutto s'ignora. Non sussistono quindi le premesse per riconoscerle un'indennità sulla base dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Al riguardo il reclamo risulta infondato.

                                   8.   Le spese della decisione odierna seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene la reiezione della petizione ma non il riconoscimento di un'indennità di inconvenienza. Tutto ponderato, si giustifica di rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri processuali a carico della convenuta e di ridurre quella a carico degli attori. Come per la prima sede, non ricorrono gli estremi per attribuirle un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno rivendicata per la procedura di reclamo. L'esito del giudizio odierno impone altresì una modifica del pronunciato sulle spese di prima sede. Considerato che davanti al Giudice di pace litigiose erano anche le richieste di adeguata indennità, degli attori di fr. 1500.– e della convenuta di fr. 800.– si giustifica di porre quattro quinti gli oneri processuali a carico dei primi e il resto a carico della seconda.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.   L'istanza è respinta.

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.–, così come gli oneri processuali della procedura di conciliazione di fr. 280.–, già anticipate dagli attori, rimangono a loro carico solidalmente per quattro quinti e sono poste per un quinto a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.

                                   2.   Le spese processuali di reclamo, ridotte a fr. 300.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste in solido a carico di CO 1 e CO 2.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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