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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.11.2020 16.2019.58

30 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·4,505 mots·~23 min·5

Résumé

Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.58

Lugano 30 novembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2019 presentato da

 RE 1  

contro la decisione emessa il 18 settembre 2019 dal Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa 0001-2019-O (risarcimento del danno e torto morale) promossa nei suoi confronti con petizione del 15 gennaio 2018 da  

 CO 1  (patrocinato dall'  PA 1 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 29 dicembre 2017 la Giudice supplente della Pretura penale ha, in particolare, riconosciuto RE 1 colpevole di ripetuta diffamazione nei confronti della Fiduciaria __________ SA, e del suo direttore CO 1, amministratrice della proprietà per piani situata sulla particella n. 345 RFD di __________ (“__________”) in cui RE 1 è comproprietaria in ragione di un mezzo ciascuno con il marito RE 1 dell'unità n. __________0. RE 1 è stata condannata alla pena pecuniaria di 15 ali­quo­te giornaliere di fr. 130.–, sospesa condizionalmente per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. La Fiduciaria __________ SA e CO 1 sono stati rinviati al foro civile per le loro pretese di natura civile. L'appello presentato da RE 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile il 31 agosto 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.48). Analoga decisione ha preso il Tribunale federale con la sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018. Una domanda di revisione presentata al Tribunale federale da RE 1 è stata respinta con decisione del 29 gennaio 2019 (inc. 6F_43/2018) e un'analoga domanda di revisione è stata dichiarata inammissibile il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale (inc. 17.2018.208). Il 1° luglio 2019 il Tribunale federale ha nuovamente dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale contro quest'ultima decisione (inc. 6B_772/2019). Infine, con sentenza 6B_1302/2019 del 16 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso contro la decisione del 4 ottobre 2019 con cui la Corte di appello e di revisione penale aveva respinto un'istanza di rettifica della decisione del 16 maggio 2019 formulata da RE 1 (inc. 17.2019.142).

                                  B.   Nel frattempo, ottenuta il 28 dicembre 2018 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 15 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 3000.– quale risarcimen­to del torto morale e fr. 1500.– per il risarcimento del danno così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________1 dell'Ufficio di esecuzioni di Luga­no. Chiamata a presentare osservazioni scritte, la convenuta ha postulato, il 1° febbraio 2019, la sospensione della procedura in attesa dell'esito di vari ricorsi da lei interposti al Tribunale federale sia in materia penale che in quella civile. Il 5 aprile 2019 la Giudice di pace sup­plente __________ P__________ ha citato le parti al dibat­timento del 17 maggio successivo. Il 3 maggio 2019 la convenuta ha chiesto la ricusa di quella Giudice.

                                         Alle prime arringhe del 17 maggio 2019, congiunte con un'analoga procedura promossa dalla Fiduciaria __________ SA nei confronti della convenuta (inc. 0002-2019-O), l'attore ha confermato le sue domande mentre RE 1, oltre a ribadire come la causa non fosse matura per il giudizio, ha chiesto all'attore di “motivare per quale motivo la richiesta è avanzata sia dalla persona fisica che da quella giuridica” così come “su quale base è fondato l'importo richiesto di fr. 3000.– quale torto morale”. In replica l'attore ha precisato che la quantificazione del torto morale “è avvenuta tenendo conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emergenti dal procedimento penale, tenuto conto della vigente giurisprudenza”. In coda all'udienza la Giudice di pace supplente ha comunicato alle parti che avrebbe valutato il seguito della procedura e “qualora ritenesse la causa matura emetterà una decisione”.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 18 settembre 2019 la Giudice di pace __________ P__________, nel frattempo diventata titolare, ha parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta a versare all'attore fr. 1000.– per torto morale e fr. 1500.– quale risarcimen­to dei danni, oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2016. La richiesta di rigetto dell'opposizione al menzionato PE è stata respinta. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, comprese quelle della procedura di conciliazione, sono state poste per 1/5 a carico dell'attore e per 4/5 a carico della convenuta. Non sono state assegnate ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2019 in cui chiede in estrema sintesi di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Preso atto che il memoriale non era firmato in originale, entro il termine fissato dal presidente di questa Camera la reclamante ha firmato in originale il rimedio giuridico. Il 27 ottobre 2020 RE 1 ha postulato una volta di più la ricusa del presidente di questa Camera. Invitato a esprimersi sui “presupposti del risarcimento del danno e la riparazione del torto morale” nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 CO 1 propone di dichiarare inammissibile il reclamo o quanto meno di respingerlo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.__________). Consegnato alla cancellaria del Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 e sanato con la firma autogra­fa entro il termine fissato il 6 novembre successivo dal presiden­te di questa Camera, il reclamo in esame è per­tanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

                                   3.   Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 lamenta l'assenza di domande di causa “che chiedano una qualsivoglia riforma o cassazione di uno o più dispositivi della sentenza querelata”. Ora che un reclamo debba contenere le conclusioni ed i motivi è indubbio. Le conclusioni di un reclamo devono essere sì cassatorie ma anche riformatorie indicando le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC. Le domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda (nel medesimo senso CCR inc. 16.2019.15 del 25 maggio 2020 consid. 4). Nel caso in esame, dalla motivazione del reclamo emerge senza ombra di dubbio che RE 1 vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va dunque interpretato di conseguen­za.

                                   4.   RE 1 chiede anzitutto di conoscere la composizione della Corte giudicante e invita il presidente della Camera civile dei reclami ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti. Quest'ultima richiesta è stata reiterata il 27 ottobre 2020.

                                         Come noto all'interessata, per costante giurisprudenza, salvo circostanze specifiche, le Camere civili del Tribunale d'appello non fanno precedere le loro decisioni da una comunicazione circa la composizione ordinaria della Corte giudicante. Le parti, in effetti, devono prendere in linea di conto che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (cosiddetti laici). La composizione della Camera civile dei reclami, per altro nota alla ricorrente, è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino. La domanda di “astensione” del presidente della Camera civile dei reclami è inammissibile poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CPC. Per tacere del fatto che prima del procedimento in esame questa Camera non ha mai trattato contenziosi in cui la reclamante è stata coinvolta (l'incarto 16.2018.35 riguardava il marito P__________), dall'eventuale partecitazione a decisioni terminate con un esito sfavorevole a una parte non può essere dedotta alcuna prevenzione. Per il resto, l'interessata si limita a proferire accuse generiche, senza sostanziarne alcuna. In tali circostanze, la domanda di astensione e il reclamo possono essere giudicati anche dal presidente di questa Camera.

                                   5.   La Giudice di pace ha dapprima ritenuto che la domanda di ricu­sa formulata dalla convenuta nei suoi confronti non adempiva “i requisiti di forma e contenuto” per essere considerata ricevibile. In seguito ha accertato che la convenuta era stata dichiarata colpevole di diffamazione nei confronti dell'attore, quantunque questi non avesse spiegato né allegato “in modo preciso quali sarebbero stati gli effetti di tale diffamazione”. Inoltre, ha soggiunto il primo giudice, la convenuta medesima non aveva contestato quanto accaduto “né lo potrebbe vi­sto il decreto d'accusa”. A suo parere, quindi “non vi sono motivi per non riconoscere all'attore il risarcimento ai sensi dell'art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO e possono giustificare in equità un'indennità per torto morale di fr. 1000.–”. Quanto al risarcimen­to del danno, corrispondente alla rifusione delle spese legali sostenute dall'attore per il procedimento penale, essa ha accertato che quantunque questi chiedesse il rimborso di fr. 1500.– “pari a ¼ di fr. 6000.–”, la nota d'onorario del patrocinatore, incaricato dall'attore e dalla Fiduciaria __________ SA, ammontava a fr. 8130.05 senza che fosse dato di capire come l'attore “sia arrivato a suddividere in 4 parti l'onorario per le 4 distinte procedure”. Ad ogni modo, essa ha epilogato, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta”.

                                   6.   La reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di pace __________ P__________ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e per essere incor­sa in varie violazioni procedurali. In realtà, la convenuta avrebbe dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC, perché la sua istanza di ricusa adempiva “i requisiti di forma e contenuto” per essere considerata ricevibile e perché nel non entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace (art. 37 cpv. 4 LOG). La reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come le è noto, la giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente irricevibili, (cfr. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai magistrati ricusati.

                                         Premesso ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparen­za oggettiva di prevenzione; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né il fatto di far parte di un'associazione per la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione, l'art. 19 cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato la lite senza avviare la formale procedura di ricusazio­ne. Per il resto, rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella misura in cui __________ D__________ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla lite.

                                   7.   Nella misura in cui solleva la mancanza di una formazione giuridica di __________ P__________, la reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il diritto. Senza dimenticare che la Divisio­ne della giustizia organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni, come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.

                                   8.   RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prove da lei offerte al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione “qualora ritenesse matura la causa”. La convenuta non ha reagito in quell'occasione né successivamente. Ne segue che non si intravvedono violazioni del diritto della parte all'assunzione di prove.

                                   9.   Contrariamente a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata da CO 1 all'avv. PA 1 (doc. C) così come quella della Fiduciaria __________ SA al medesimo legale (doc. C nell'inc. 0002-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei comproprietari della “__________”, della quale la convenuta fa parte, non si scorge un conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3; RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

                                10.   La reclamante, nell'invocare il principio della presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della decisione di condanna penale, anche perché essa ha presentato varie istan­ze di revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), il ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018 contro la sentenza del 31 agosto 2018 con cui la Corte di appello e di revisione penale ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un appello di RE 1 contro un giudizio della Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione è stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B_1060/2018 del 9 novembre 2018. Che l'interessata abbia introdotto svariate istanze di revisione contro l'atto d'accusa o le sentenze della Corte di appello e di revisione penale o del Tribunale federale, per altro tutte dichiarate inammissibili o respinte (sopra consid. A), nulla muta al fatto che la condanna penale era passata in giudicato e quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni.

                                11.   RE 1 pare rimettere in discussione il giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lei proferito nei confronti dell'attore non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non che, l'interessata ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale. Posto che in prima sede la convenuta nemmeno ha contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede essa si limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente insostenibili. La reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze da parte dell'amministratore della “__________” ma una volta di più essa argomenta fuori tema giacché in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della comproprietà per piani ma la questione di sapere se essa debba risarcire il danno e rifondere il torto morale a seguito alla lesione della personalità dell'attore.

                                12.   Relativamente al risarcimento del danno, consistente nella quota di spese legali sostenute dall'attore in sede penale, la reclaman­te lamenta una mancanza di un'adeguata motivazione (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del … e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”).

                                         a)   La Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire come l'attore fosse arrivato a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, “visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'inden­nità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corret­ta”. Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo, la decisione può ritenersi motivata.

                                         b)   Il problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come la convenuta non abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attore, le spese di assistenza lega­le precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva azione di responsabilità civile (DTF 117 II 106 consid. 5). Detto altrimenti, con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte non potrà far valere le spe­se di assistenza legale (come posta del danno) in una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii; sentenza 4A_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 2.3).

                                               In un procedimento penale, l'accusatore privato può far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato (art. 433 cpv. 1 CPP). In tale ambito, la parte vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottene­re il pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a ottenere il risarcimento del corrispon­dente “danno” in una successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B_923/2015 del 24 maggio 2016 consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019 consid. 6).

                                         c)   Nella fattispecie, dalla decisione del 29 dicembre 2017 della Pretura penale nulla risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili, né esse sono state assegnate. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attore ha vinto la causa e avrebbe potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro, ma nella nozione di “pretese civili” rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale federale 6B_1337/2019 del 9 dicembre 2019). Né nella petizione l'attore ha mai allegato che parte delle spese esposte dal proprio patrocinatore era state occasionate dalle pretese civile fatte valere in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di rifusione delle spese sostenute dall'attore nel procedimento penale, la Giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si rivela fondato.

                                13.   Per quel che è del torto morale, la reclamante lamenta una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella patita da una persona giuridica (“non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale di Frs. 1000.– … rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica”). Il primo giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 “sono indubbiamente rilevanti”, ha ritenuto che non vi sono motivi per non riconoscere all'attore il risarcimento in virtù degli art. 28a cpv. 3 CC e 49 CO.

                                         a)   In sede civile, la riparazione del torto morale per lesione della personalità menzionata dal­l'art. 28a cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO). Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 22 luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1).

                                         b)   Nel caso in esame, l'attore ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui è stato vittima, commesse dalla convenuta e sanzionate penal­mente” (petizione pag. 2). Chiamato dalla convenuta a indicare “su quale base è fondato l'importo di fr. 3000.– quale torto morale”, l'attore in replica ha precisato che la quantificazione è avvenuta “tenuto conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emer­genti dal procedimento penale, tenuto conto della vigen­te giurisprudenza” (verbale del 17 maggio 2019 pag. 1 in fi­ne). Se non che, così esprimendosi, egli nemmeno ha allegato e, tanto meno dimostrato, le circostanze dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza. (I CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l’interessato possa avere patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta a dimostrare però una particolare sofferenza morale, ovvero quali effetti concreti (angosce, travagli o tribolazioni) l'offesa abbia avuto sulla sua persona. Egli non ha precisato, né comprovato, per esempio sulla base di certificati medici, le sue sofferenze. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione circa la soggettiva gravità della lesione subìta dall'attore né dal fascicolo processuale emergono elementi tali da dovere ammettere che la sua sofferenza sia stata grave al punto di giustificare un risarcimento per torto morale dell'entità richiesta. Non avendo fatto fronte al suo onere di allegazione, la convenuta nemmeno era tenuta a contestarla. Nella misura in cui ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato i presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che anche al proposito, la decisione impugnata si rivela erra­ta.

                                14.   In definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premes­se dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta. Le spe­se del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attore (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, la convenuta essendosi potuta difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Né la reclamante ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         1.  La petizione è respinta.

                                         2.  Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a carico dell'attore. Non si assegnano ripetibili.

                                   II.   Le spese di reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico di AO 1.

                                  III.   Notificazione a:

–   ;    .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2019.58 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 30.11.2020 16.2019.58 — Swissrulings