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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.10.2019 16.2019.54

18 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·920 mots·~5 min·2

Résumé

Irricevibilità del rimedio giuridico: scelta consapevole del rappresentante professionale di presentare un appello invece di un reclamo

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.54

Lugano 18 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sull'appello del 7 ottobre 2019 presentato da

 RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 5 settembre 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2017.130 (lavoro) promossa con petizione del 23 marzo 2017 nei confronti della  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 );

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 6 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto una petizione introdotta il 23 marzo 2017 da RE 1 volta alla condanna della CO 1 al pagamento di fr. 5565.– per prestazioni salariali. Non sono state prelevate spese processuali, ma l'attrice è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 850.– per ripetibili.

                                  B.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta al Tribunale di appello con un appello del 7 ottobre 2019 chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione. Il rimedio giuridico non è stato notificato alla convenuta.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella fattispecie è indubbio che il valore litigioso ammontava a fr. 5565.– di modo che la decisione in esame era impugnabile me­dian­te reclamo.

                                   2.   L'attrice ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente presenta per errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato irricevibile. In circostanze partico­lari è possibile all'autorità di secon­do grado convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente ricono­scibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un appello pur dovendo sape­re, usando la debita diligenza, che questo mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giu­gno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicem­bre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2 e inc. 16.2018.6 del 27 agosto 2019 consid. 2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, ap­pendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v. anche II CCA, sentenza inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC, sentenza inc. 16.2006.78 del 27 luglio 2006).

                                   3.   Nella fattispecie, l'introduzione dell'appello in quanto tale non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto, l'attrice, oltre a intitolare il memoriale “Appello (art. 311 e seguenti CPC)”, ha indicato che il termine per “proporre appello giunge a scadenza il…”, si è definita come “odierna appellante”, ha richiamato il “potere di esame del giudice dell'appello” e nella richiesta di giudizio ha chiesto che “l'appello è accolto” e ciò quantunque nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata, il Pretore avesse indicato chiaramente il reclamo quale rimedio esperibile contro la decisione da lui emanata. Per di più, in nessuna parte del memoriale, essa ha mai preteso che il Pretore fosse incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).

                                   4.   Nelle circostanze descritte, il mandatario professionale dell'attrice, che non poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un appello che non può essere convertito in reclamo. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–, è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non ancora realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte cui il rimedio non è stato notificato.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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