Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2020 16.2019.53

24 juin 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,525 mots·~13 min·4

Résumé

Provvedimenti cautelari in una causa di diritto di vicinato

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.53

Lugano 24 giugno 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 20 settembre 2019 presentato da

 e  RE 1  (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 13 settembre 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nella causa CA.2017.14 (rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 19 luglio 2017 nei confronti dell'  

arch.  CO 1  e  CO 2  (patrocinati dall'avv.  PA 2 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   RE 2 e RE 1 sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1849 RFD di __________, sezione __________ (148 m2), sulla quale sorge un'abitazione con un giardino. Il fondo confina a sud con la particella n. 1851 (89 m2), anch'essa edificata, appartenente a CO 1. Quest'ultimo fondo beneficia di una servitù di ‟sporgenza terrazzaˮ a carico della n. 1849 riferita a un terrazzo posto su un locale adibito a giardino d'inverno. Parte del balcone dello stabile posto sulla particella n. 1851, sulla cui ringhiera è fissato uno stendino in metallo, sporge sul fondo vicino. Dal 1° maggio 2015 CO 2

                                         CO 2 abita, con la moglie, nella casa posta sulla particella n. 1851. Il 12 aprile 2019 RE 2 e RE 1 hanno invitato CO 1 a togliere la sporgenza ritenuta eccessiva rispetto alla servitù, a levare uno stenditoio, lamentando inoltre lo stillicidio d'acqua sul loro fondo derivante dallo sciorìnio dei panni e dall'innaffiatura delle piante poste sul balcone e la terrazza. Invano.

                                  B.   Il 19 luglio 2017 RE 2 e RE 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona, con un'istanza cautelare, perché ordinasse a CO 1:

                                         –   di rimuovere la porzione di terrazza che sconfina sulla loro particella,

                                         –   di posare una scossalina sulla porzione di terrazza rimanente e sul balcone al fine di evitare il deflusso di acqua sul loro fondo.

                                         o in via subordinata – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – perché ordinasse a CO 1 e CO 2 di rimuovere lo stenditoio metallico fisso posato sul parapetto della terrazza e al solo CO 2:

                                         –   di rimuovere tutte le piante posate sulla terrazza e sul balcone e;

                                         –   di vietare l'uso della canna dell'acqua per pulire la terrazza e il balcone coi come di impedire in qualsiasi modo all'acqua di defluire sul loro fondo.

                                  C.   Nelle loro osservazioni del 29 luglio 2017 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Al contraddittorio del 25 agosto 2017 le parti hanno mantenuto i loro punti di vista, gli istanti – con l'accordo dei convenuti – precisando che la rimozione dello sconfinamento e dello stenditoio riguarda il balcone. L'istruttoria, durante la quale l'ing. R__________ ha rilasciato una perizia sull'accertamento del confine tra i due fondi, si è conclusa il 6 dicembre 2018 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 5 settembre 2019 esse hanno riaffermato le loro domande.

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 3 ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 1700.–, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste in solido a carico degli istanti, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citato RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 20 settembre 2019 in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro istanza cautelare. Così invitato dal presidente di questa Camera, con disposizione del 3 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha comunicato che il valore litigioso “non raggiunge la soglia di fr. 10 000.–”. Nelle loro osservazioni del 21 ottobre 2019 CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari emanate nella procedura sommaria in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, come si è detto, il primo giudice ha fissato il valore litigioso “in superiore a fr. 5000.– ma inferiore a fr. 10 000.–”, stima che non appare inverosimile e che le parti non contestano, donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli istanti il 16 settembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 20 settembre 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

3.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto, riassunti i presupposti per l'adozione di provvedimenti cautelari e quelli per i quali vi è eccesso pregiudizievole del diritto di proprietà a norma dell'art. 684 CC, ha respinto l'istanza non ravvisando gli estremi per un intervento d'urgenza. In particolare, egli ha rilevato come non fosse chiaro quando erano iniziati il gocciolamento dei panni stesi e il deflusso di acqua dal balcone o dal terrazzo, gli istanti avendo indicato vari momenti. Ad ogni modo, egli ha stabilito, “anche considerando, per delirio di ipotesi, lo scritto riepilogativo delle problematiche inviato … il 12 aprile 2017” al momento dell'introduzione dell'istanza, il 19 luglio 2017, il requisito dell'urgenza non è adempiuto. Né dall'istruttoria erano risultati verosimili i pregiudizi patiti dagli istanti. Per il primo giudice, inoltre, neppure vi era urgenza di togliere lo stenditoio metallico, rimuovere la parte del balcone che sporge sul fondo degli istanti o posare una scossalina, tale stato di fatto sussistendo da anni e le richieste trascendendo la natura dei provvedimenti cautelari anticipando il merito. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza

4.   I reclamanti riaffermano l'urgenza delle loro richieste, facendo valere che per tale presupposto non occorre calcolare il tempo trascorso fino alla richiesta ma vagliare le circostanze concrete del caso e il consolidamento delle condizioni necessarie per la richiesta di provvedimento. A loro dire, l'attesa di tre mesi nell'introdurre l'istanza dalla prima richiesta ai convenuti di ovviare ai disagi è dovuto all'intento di trovare soluzioni transattive, come risulta dalle lettere del 12 aprile, 8 maggio e 14 giugno 2017. Essi soggiungono che i problemi con i vicini si erano presentati solo da alcuni mesi e si sono acuiti fino al 19 luglio 2017 quando è stata certa la volontà dei convenuti di non ovviare ai disagi a loro imputati. Poco importa, affermano i reclamanti, che lo stendino sia presente dal 2000, giacché l'urgenza del provvedimento deriva dall'abuso che ne fanno i convenuti presenti nell'abitazione solo dal 2015. Anche per la sporgenza del balcone, la richiesta è tempestiva poiché fino alla consegna della perizia “non potevano sapere che vi era un concreto sconfinamento”. 

5.   Come ha rammentato il Pretore aggiunto, l'art. 261 cpv. 1 CPC prevede che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

a) un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e

                                         b) la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                         I due requisiti sono cumulativi. Il provvedimento richiesto poi deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizio­ne decretata. Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima del­l'in­troduzione della causa, “il giudice assegna al­l'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine” (art. 263 CPC; RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvii).

                                         A essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2). Chi tarda a chiedere provvedimenti cautelari può dunque vedersi respingere l'istanza, soprattutto ove una causa ordinaria introdotta con sollecitudine avrebbe verosimilmente consentito di giungere negli stessi tempi a una decisione di merito. Certo, all'istante bisogna lasciare il tempo per cercare un accordo con la controparte, ma chi aspetta mesi senza reale necessità prima di rivolgersi al giudice rischia la reiezione della domanda per difetto di urgenza (I CCA sentenza inc.11.2014.68 del 21 ottobre 2014 consid. 6 con rinvii). In altri termini il diritto di chiedere provvedimenti cautelari non si perime, ma se il richiedente senza valide ragioni temporeggia dal momento in cui era, in funzione di circostanze concrete, riconoscibile un bisogno reale di protezione significa che una tutela provvisoria non è necessaria (Trezzini, Provvedimenti cautelari, Lugano 2015, pag. 271 n. 848).

                                   6.   Relativamente alla richiesta principale, ovvero la rimozione di parte della porzione di balcone sconfinante e la posa di una scossalina, i reclamanti non contestano che tale manufatto, salvo l'altezza del parapetto, sia presente da anni, almeno dal 2000, come risulta dalla fotografia di cui al doc. 1. Fermo restando che qualche dubbio sussiste finanche sull'esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli interessati hanno pur sempre utilizzato la loro terrazza per diciassette anni senza lamentare alcunché, non è dato di vedere quale fosse l'urgenza di rimuovere tale sporgenza. Analogamente ciò vale per lo stendino come tale, che, per ammissione dei reclamanti, è stato affisso al parapetto del balcone ‟da anni”.

                                         Né le ragioni addotte per procrastinare la presentazione dell'istanza cautelare consentono di ritenere errata la conclusione del primo giudice. Intanto appare pretestuoso sostenere che solo con l'esito dalla perizia essi hanno potuto rendersi conto concretamente dell'esistenza di una sporgenza, ove appena si pensi che già nella lettera del 12 aprile 2017 essi indicavano in almeno 50 cm lo sconfinamento del balcone (doc. D). Né si può dire, per le medesime ragioni, che il tenore della servitù di sporgenza potesse dare adito a dubbi, tanto meno se si pensa che l'atto costitutivo della servitù, da loro sottoscritto, indica chiaramente che la sporgenza si riferisce “alla terrazza sub. C colorata in blu della planimetria …” (doc. 11). In sostanza, relativamente alla sporgenza, i reclamanti paiono piuttosto lamentarsi dell'uso dello stendino da parte di CO 2 che della sporgenza in quanto tale. Sotto questo profilo, la decisione del Pretore aggiunto, per il quale non è dato il requisito dell'urgenza, resiste alla critica. Al riguardo il reclamo risulta infondato.

                                   7.   Quanto alle richieste subordinate rivolte a CO 2, inquilino dell'abitazione posta sulla particella n. 1851, ovvero la rimozione delle piante dal terrazzo e dal balcone e il divieto di usare acqua sul terrazzo e sul balcone, con i reclamanti si può fors'anche convenire che negare il presupposto dell'urgenza solo perché l'azione è stata introdotta tre mesi dopo la prima contestazione agli atti (12 aprile 2017) possa apparire opinabile, ove appena si pensi che almeno fino al il 3 luglio 2017, quando le parti si sono incontrate in loco (petizione pag. 4 n. 16), gli istanti potevano sperare in un accomodamento con la controparte. Con i reclamanti si può altresì ammettere che l'attesa dell'istante può essere giustificata in caso di evoluzione della situazione e del pregiudizio (cfr. Trezzini, op. cit. pag. 273 seg. n. 856 e 857). Resta il fatto che, per gli stessi istanti, i disagi lamentati sono iniziati con l'arrivo della famiglia CO 2, nel 2015 (cfr. deposizione di RE 1 del 6 dicembre 2018). Pur tenendo conto di una certa iniziale tolleranza, l'attesa di qualche anno non appare compatibile con il precetto dell'urgenza tanto meno ove si pensi che per gli istanti lo stillicidio dell'acqua ha causato l'insorgere di muffe sul pavimento della loro terrazza.

                                         Non si disconosce che per i reclamanti i disagi si sono acuiti negli ultimi tempi. Ora, è possibile che i vicini, i quali dovrebbero astenersi dal bagnare la proprietà altrui annaffiando le piante o con i panni stesi, assumano comportamenti provocatori che travalichino le regole di buon vicinato. Se non che, per tacere del fatto che essi non precisano a partire da quando vi è stata la consapevolezza dell'eccessività delle immissioni, nulla rende verosimile la tesi. Certo, contrariamente all'assunto del primo giudice, la deposizione di una parte non costituisce una mera allegazione della stessa ma un mezzo di prova quantunque da valutare con circospezione (sentenza del Tribunale federale 4A_189/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.2.2; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 192; Schweizer in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 ad art. 192). Se non che CO 2, le cui dichiarazione hanno la medesima valenza probatorie di quelle di RE 1, ha affermato che tutte le piante sul balcone e terrazza sono dotate di sottovasi e ha negato di annaffiarli con la canna dell'acqua (deposizione del 6 dicembre 2017, verbali pag. 10). In tali circostanze l'apprezzamento probatorio del primo giudice, secondo cui dall'istruttoria non erano risultati verosimili i pregiudizi patiti dagli istanti, non può dirsi manifestamente errato. Se ne conclude che la decisione impugnata, quanto meno nel risultato, resiste alla critica. Il reclamo, destituito di buon diritto, vede pertanto la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 550.– sono poste in solido a carico dei reclamanti che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2019.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.06.2020 16.2019.53 — Swissrulings