Incarto n. 16.2019.45 16.2019.46 16.2019.47
Lugano 17 settembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo del 31 luglio 2019 (inc.16.2019.45) presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 19 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa CA.2019.9 (divorzio: provvigione ad litem) da lei promossa con istanza del 26 aprile 2019 nei confronti di
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
così come sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo (inc. 16.2019.46),
e sul reclamo dell'8 agosto 2019 presentato contro la medesima decisione da
CO 1 (inc. 16.2019.47),
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 19 luglio 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato CO 1 a versare a RE 1 una provvigione ad litem di fr. 6000.– (“fr. 1200.– per la presente procedura e fr. 4800.– per quella di cui all'inc.11.2019.48 pendente dinnanzi alla prima Camera civile del Tribunale d'appello”), ha stabilito che tale importo dovrà essere da lei restituito al più tardi dal mese di ottobre 2021, in rate mensili di almeno fr. 250.– l'una, e ha posto le spese processuali di fr. 400.– a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 luglio 2019 chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio (inc. 16.2019.46) – di annullare l'obbligo di restituzione della provvigione ad litem (inc.16.2019.45). L'8 agosto 2019 anche CO 1 è insorto contro tale decisione per ottenere la reiezione della domanda di provvigione ad litem (inc.16.2016.47). Chiamato a presentare osservazioni al reclamo di RE 1, CO 1 ha proposto il 23 agosto 2019 di respingere il reclamo.
C. Il 12 e il 13 settembre 2019 le parti hanno comunicato a questa Camera di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto entrambe di stralciare le cause dal ruolo.
Considerando
in diritto: 1. Dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione. Sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (RtiD I-2015 pag. 969 n. 64c).
2. Nella fattispecie le parti non hanno sottoposto a questa Camera l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale. Di conseguenza la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d’oggetto. In merito alle spese del presente decreto, non risulta essere stato pattuito alcunché, ma tenuto conto che della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di spese processuali. Quanto alle ripetibili, lo stesso CO 1 ha proposto di compensarle.
3. Riguardo al gratuito patrocinio richiesto da RE 1, il relativo beneficio è un diritto altamente personale, nel senso che se per un motivo qualsiasi il richiedente viene meno come parte al processo (fosse solo perché il processo diventa senza oggetto, come nel caso specifico), tale diritto si estingue. E se al momento dello stralcio della causa dal ruolo il richiedente non ha ancora ottenuto il beneficio richiesto, la domanda diventa caduca (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con richiami alla giurisprudenza del Tribunale federale; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017 consid. 5).
Per questi motivi,
decreta: 1. I reclami sono dichiarati senza oggetto e le cause sono stralciate dal ruolo.
2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 è dichiarata senza interesse
4. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.