Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.03.2020 16.2019.2

27 mars 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,173 mots·~16 min·3

Résumé

Mandato: remunerazione del mandatario - procedura decisionale dell'art. 212 CPC

Texte intégral

Incarto n. 16.2019.2

Lugano 27 marzo 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 10 gennaio 2019 presentato dalla

RE 1  (ora patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 10 dicembre 2018 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 37/B/18/Co (mandato) promossa con istanza del 3 settembre 2018 da  

CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 19 ottobre 2017 CO 1, titolare della ditta individuale CO 1 attiva in particolare nella direzione lavori, ha trasmesso alla RE 1 una nota professionale di complessivi fr. 1080.–, corrispondente a dieci ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 100.– più IVA all'8% per prestazioni svolte in vista dell'ultima­zione di lavori in uno stabile a __________ eseguite dal 30 maggio al 12 giugno 2017. Tale nota è rimasta impagata.

                                  B.   Il 3 settembre 2018 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione, e in caso di mancata con­ciliazione di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC, volto a ottenere il pagamento di fr. 1080.– oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 2017. All'udienza di conciliazione del 14 novembre 2018 le parti non hanno raggiunto un'intesa e han­no chiesto all'autorità di conciliazione di decidere la controversia.

                                  C.   Statuendo con decisione del 10 dicembre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a versare all'istante fr. 1080.– oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2018. Le spese processuali di fr. 125.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.–.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 gennaio 2019, in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con decreto dell'11 febbraio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con re­clamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta l'11 dicembre 2018. Introdotto il 10 gennaio 2019, il reclamo in esa­me è senz'altro tempestivo.

                                   2.   L'istanza di conciliazione è stata presentata dalla ditta individuale “CO 1”. Se non che, una ditta individua­le è sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte. Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (v. CCR, sentenza inc. 16.2017.16 del 13 febbraio 2019 consid. 2 con rinvii). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito alla parte istante, CO 1, titolare della ditta, avendo egli stesso sottoscritto tutti gli atti della procedura. Ne segue che la denominazione della parte istante “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1).

                                   3.   Al reclamo la reclamante allega della documentazione che a suo dire è stata da lei prodotta in prima sede ma le è poi stata restituita dal primo giudice. In realtà, dall'elenco di spedizione compilato dal Giudice di pace allegato al fascicolo processuale trasmesso a questa Camera in virtù dell'art. 327 cpv. 1 CPC risulta che la parte convenuta non ha prodotto alcun documento. Tale attestazione va presunta completa e veritiera, tanto più che i documenti prodotti dall'istante, regolarmente protocollati, figurano nell'incarto della Giudicatura di pace. Certo, i documenti non riportano alcuna timbratura ma, contrariamente a quanto previsto per le Preture, al Giudice di pace è imposto solo di tenere un protocollo di ogni atto di procedura (art. 3 del Regolamento delle Giudicature di pace RL 177. 110) e non la timbratura dei documenti con la data di ricezione (giorno, mese, anno) e con l'indicazione dell'incarto (art. 3 del Regolamento delle Preture dell'11 novembre 2003, RL 177.120).

                                         Premesso ciò, per l'art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuove prove. In concreto, gli scambi e-mail del 24 aprile 2018 tra __________ __________E__________ e CO 1 così come gli sms dal 5 giugno al 20 giugno 2017 tra P__________ D__________ e CO 1 sono già stati prodotti dall'istante e la loro produzione è superflua. Il resto della documentazione (l'e-mail dell'8 giugno 2017 inviata da CO 1 a P__________ D__________ e quella del 13 novembre 2018 inviata da quest'ultimo a __________ __________E__________) non è stata sottoposta al primo giudice e andrebbe pertanto dichiarata inammissibile. Ad ogni modo, si volesse per avventura tenere conto di tali documenti, e ritenere che il Giudice di pace li abbia inopinatamente restituiti alla parte prima della scadenza del termine di ricorso, la loro valenza non soccorre alla posizione della reclamante. 

                                   4.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   5.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato anzitutto che le parti, non avendo all'udienza di conciliazione “trovato un accordo, poiché il signor __________E__________ [amministratore unico della convenuta] non è al corrente dei fatti in quanto se ne è occupato il signor D__________”, gli hanno chiesto di emanare una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC. Egli ha accolto la domanda di pagamento dell'istante di fr. 1080.– concernente la fattura relativa a prestazioni di direzione lavori e a consulenza per l'ultimazione di un cantiere, perché a suo avviso lo scambio di messaggi telefonici prodotti dall'istante prova che le parti hanno concordato diversi appuntamenti inerenti un cantiere a Lugano mentre dalle e-mail agli atti risultano unicamente “contestazioni [della nota professionale] senza alcuna comprova di quanto sostenuto” mosse peraltro non dal referente dell'istante P__________ D__________ ma da __________ __________E__________. Quanto agli interessi di mora, il Giudice di pace ha stabilito che “in mancanza di una messa in mora documentata agli atti”, essi decorrono dall'8 ottobre 2018, data dell'intimazione dell'istanza alla convenuta.

                                   6.   Nel reclamo RE 1espone lo svolgimento dei fatti alla base del contenzioso spiegando, in sostanza, di non volere pagare quanto preteso in causa poiché al professionista non è mai stato conferito alcun mandato. A suo parere, l'istante ha svolto solo delle prestazioni gratuite “preliminari all'assunzione di un mandato, mai formalizzato”. Se non che, come per i documenti prodotti in questa sede, così argomentando la convenuta adduce fatti e obiezioni che non risultano essere stati allegati in prima sede, il verbale del 14 novembre 2018 nulla menzionando. Nuo­ve, tali allegazioni andrebbero ritenute inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         a)  Sia come sia, si dà atto che il Giudice di pace non ha segui­to, come gli incombeva, quanto previsto proceduralmente in caso di passaggio dalla procedura conciliativa a quella decisionale. Al riguardo giovi ricordare che qualora l'istante chie­da l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, l'autorità di conciliazione, dopo avere chiuso a verbale la procedura di conciliazione, deve aprire formalmen­te una procedura decisionale nella quale agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza. In tale procedu­ra, cui si applicano le disposizioni relative alla procedura sem­plificata, va così tenuto un verbale, che deve conte­ne­re di principio gli elementi essenziali del processo che non fi­gurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernen­ti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la pro­cedura sia orale significa unicamente che non è previsto uno scambio di allegati scritti. Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in caso impugna­zione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere, infatti, qua­li sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mez­zi di pro­va nuovi. Questi principii sono stati diffusamente e ripetutamente illustrati da questa Camera (CCR, sentenze inc. 16.2018.56 del 19 dicembre 2019 consid. 7; inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 6a; inc. 16.2017.9 del 22 marzo 2019 consid. 9; inc. 16.2017.37 del 12 febbraio 2019 consid. 6).

                                         b)  Premesso ciò, la convenuta ha firmato il verbale d'udienza del 14 novembre 2018 senza riserve. Per di più, in questa sede, quantunque assistita da un legale, essa nemmeno lamenta alcuna violazione procedurale, segnatamente la mancata verbalizzazione delle proprie allegazioni di modo che questa Camera non potrebbe che ritenere nuove le allegazioni e contestazioni esposte nel reclamo. Ad ogni modo, quand'anche si volesse tenere conto degli argomenti sollevati in questa sede, il suo rimedio, come si vedrà in appresso, è destinato all'insuccesso.  

                                   7.   La reclamante lamenta un accertamento manifestamente erroneo (errato, carente e incompleto) dei fatti poiché dal riassunto di P__________ D__________ all'allora amministratore unico della società, __________ __________E__________, risulta come l'istante si fosse proposto tramite la ditta S__________ SA, che lo stesso, prima di fare un'offerta, avrebbe dovuto vedere i documenti, ciò che avrebbe specificato davanti a testimoni, che la precedente direzione lavori non ha vo­luto consegnare la documentazione, che preso atto di ciò l'istante ha inviato un messaggio in cui esponeva la sua offerta tariffaria “sui documenti che avevamo” e che la società gli ha comunicato di non possedere la documentazione e perciò l'istante non ha mai iniziato un rapporto lavorativo. A parere della reclamante, tale riepilogo è confermato dallo scambio degli sms e delle e-mail agli atti, dai quali risulta che l'istante “si è limitato ad attivarsi nell'ambito di atti preliminari all'assunzione di un mandato, i quali notoriamente e per prassi non sono remunerati nemmeno qualora il mandato non venga, come nel caso in esame, conferito”.

                                         Così argomentando, la reclamante si limita per finire a un'interpretazione personale degli atti, contrapponendola a quella del primo giudice, il quale, quanto meno implicitamente, ha accertato che la nota emessa dall'istante si riferiva a prestazioni di direzio­ne lavori e consulenza per l'ultimazione di un cantiere a __________ e che tra le parti vi erano stati diversi incontri (“appuntamenti”) inerenti quel cantiere di modo che per finire tra le parti era sorta una relazione contrattuale. Tale conclusione, sarà fors'anche opinabile, ma non può dirsi manifestamente insostenibile e trova riscontro negli atti.

                                         a)  L'istante, a sostengo della sua pretesa, ha prodotto la seguente nota professionale (doc. A):

30.05.2017

Riunione con P__________ e R__________ per capire cosa c'è da fare ancora nel cantiere. Sopr della situazione attuale del cantiere con R__________. Tempo compreso di trasferta da __________ a __________ e ritorno.

ore 2

01.06.2017

Riunione con L__________ dello studio M__________ i quali mi hanno passato tutta la lista delle ditte che hanno e devono lavorare. Mi hanno spiegato quali lavori sono stati fatti e quali dovrebbero essere in programma. Preso contatto con P__________ e definito appuntamento per il prossimo martedì 06.06 ore 14.00 presso il bar. Tempo compreso di trasferta da __________ a __________ e ritorno.

ore 3

07.06.2017

Inviato mail a L__________ con la richiesta di ricevere la lista di tutte le opere ancora da fare, le offerte già deliberate e quelle già discusse, ma non ancora deliberate. Inviato una mail a Pasquale con il concetto con il quale desidero procedere con preghiera di conferma.

07.06.2017

Riunione con L__________ per definire i documenti da ricevere e riunione con P__________ per definire i dettagli di come procedere. Tempo compreso di trasferta da __________ a __________ e ritorno.

ore 3.5

12.06.2017

Sopr lavori Era previsto il sopr per le porte con P__________, ma lui ha annullato l'appuntamento senza dirmelo. Al momento è presente in cantiere un operaio che sta togliendo la carta da parati dai muri e l'elettricista ha marcato quasi tutte le scanalature per le nuove tapparelle. Scritto a P__________ per sms dal cantiere la mia proposta di forfettario a partire da subito. In attesa di conferma. Tempo compreso di trasferta da __________ a __________ e ritorno.

ore 1.5

                                              Al riguardo, nemmeno la reclamante pretende che le prestazioni elencate non siano chiare e precise. Ne segue che senza arbitrio il Giudice di pace poteva ricondurre tali prestazioni a un'attività di direzione lavori in vista dell'ultimazione di lavori in un immobile di proprietà della convenuta a __________.

                                         b)  Ora, che tra le parti vi sia stato un solo incontro, che la prece­dente direzione lavori non abbia consegnato la documentazione necessaria, che la convenuta a un certo punto abbia messo in discussione persino la necessità di una direzione lavori è possibile. Resta il fatto che proprio dalla e-mail dell'8 giugno 2017 risulta come l'istante non si sia limitato a prestazioni preliminari in vista della conclusione del contratto, ma avesse già iniziato l'attività di direttore lavori tant'è che ha sot­to­posto alla convenuta “il sistema corretto per procede­re” all'ultimazione dei lavori, ovvero uno dei compiti tipici di tale professione. Da tale circostanza la convenuta non poteva ragionevolmente ritenere che l'attività svolta dall'istante si fosse limitata a semplici trattative preliminari o in una mera valutazione della situazione in vista di allestire un'offerta sui costi del suo intervento. Per di più, in uno scambio di SMS del giorno successivo P__________ D__________ aveva detto a CO 1 “sei l'incaricato” e aveva dato il proprio consenso al fatto che egli scrivesse alla precedente direzione dei lavori che “a nome e per conto del mio cliente” sarebbe passato nei suoi uffici per “ritirare la lista dei lavori ancora da fare, così come le offerte dei suddetti già deliberati e non”, invitandolo però a non menzionarlo ma a indicare il nome della RE 1.

                                         c)  Sulla scorta dell'accertamento che precede, la conclusione del Giudice di pace di ritenere che tra le parti sia sorta una relazione contrattuale non può ritenersi errata ove appena si pensi che un contratto di mandato, salvo ipotesi estranee alla fattispecie, non è sottoposto a esigenze di forma (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 395; Werro in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 12 ad art. 395). Esso può dunque sorgere tacitamente o anche per atti concludenti (Tercier/ Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5a edizione, n. 4372). Poco importa che l'attività si sia esaurita in poco tempo, con la conclusione del mandato, il mandatario ha diritto alla mercede stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CC), anche perché l'onerosità costituisce oggi la regola e la gratuità è l'eccezione (Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 388 e 389 ad art. 394 CO; Werro, op. cit., n. 14, 18 e 38 ad art. 394).

                                         d)  Non si disconosce che tra le parti non era stato raggiunto un accordo sulla remunerazione del mandatario, tant'è che la pro­posta del 12 giugno 2017 di quest'ultimo di essere disposto a presenziare in cantiere “per due ore al giorno a fr. 100.– all'ora fino alla fine del cantiere più le trasferte” (sms del 12 giugno 2017 di CO 1 a P__________ D__________) non è stata accettata dalla convenuta. Se non che, tale aspetto non costituisce un elemento essenziale del contratto di mandato. In assenza di accordi specifici la remunerazione può essere dedotta dagli usi del settore o dall'ipotetica volontà delle parti (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 394). Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 262 consid. 2.2; RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; CCR sentenza inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 8).

                                         e)  Premesso ciò, il Giudice di pace ha ammesso la remunerazione rivendicata dall'istante poiché “dalle e-mail sembra che la pretesa rimunerativa sia contestata ma non più della persona corrispondente [P__________ D__________] ma da __________ __________E__________”. A ragione la reclamante fa valere che quest'ultimo, a quel tempo amministratore unico della società, era abilitato a rappresentare la stessa e quindi autorizzato a contestare la nota professionale dell'istante. Resta il fatto che la convenuta nulla ha eccepito, nemmeno in questa sede, in merito ai criteri applicati dall'istante per stabilire la sua remunerazione (fr. 100.– l'ora). In tali circostanze la conclusione del primo giudice, che ha implicitamente ritenuto la remunerazione rivendicata oggettivamente proporzionata alle prestazioni da lui eseguite, resiste alla critica.

                                   8.   Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, vede la sua sorte segna­ta. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza al resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in tal sen­so essendo stata da lui formulata.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.