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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.03.2019 16.2018.68

11 mars 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·482 mots·~2 min·3

Résumé

Reclamo per ritardata giustizia: privo d'oggetto

Texte intégral

Incarto n. 16.2018.68

Lugano 11 marzo 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 17 dicembre 2018 presentato da

 RE 1 titolare della ditta individuale “”  

nei confronti del Giudice di pace del Circolo di   nella causa n. 0016-2016-O (azione creditoria) da lui promossa con petizione del 17 novembre 2016 nei confronti del  

CO 1,  

                                         premesso che nell'ambito di un'azione promossa il 17 novembre 2016 da RE 1 nei confronti del Municipio di CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ volta all'incasso di fr. 4860.– per prestazioni funerarie in favore di una persona deceduta senza lasciare risorse sufficienti, alla fine dell'udienza del 7 marzo 2017 indetta per il dibattimento il Giudice di pace ha indicato che “emetterà la decisione”;

                                         preso atto che con reclamo per ritardata giustizia del 17 dicembre 2018 RE 1si è rivolto a questa Camera chiedendo di ordinare al Giudice di pace di emanare la decisione;

                                         accertato che il 27 febbraio 2019 il Giudice di pace ha trasmesso a questa Camera copia della decisione in questione;

                                         considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

                                         ritenuto che le particolarità del caso inducono a non riscuotere spese processuali;

                                         stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;

decreta:                   1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   

– Giudice di pace del circolo di .  

                                         Comunicazione al .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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